In sala operatoria l’obbligo di cautela riferito alle attività dei colleghi in ipotesi di cooperazione multidisciplinare non fa salvo il personale paramedico

Durante un’operazione medica, in caso di cooperazione multidisciplinare anche non contestuale, ogni sanitario non solo è tenuto a rispettare i canoni di diligenza e prudenza delle proprie prestazioni, ma anche all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ultimo, principio applicabile anche al personale paramedico nell’ambito delle proprie competenze.

Lo ribadisce la IV sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n 30991 del 16 luglio 2015. Nessuna responsabilità per l’infermiere, se l’errore lo compie il medico? Con sentenza del 25 novembre 2013, la Corte di appello di Palermo, nonostante l’estinzione del reato di lesioni colpose per intervenuta prescrizione, confermava le statuizioni civili a carico di due infermieri generici, colpevoli di omissione di controllo e vigilanza su di una paziente che, dopo aver subito l’anestesia in vista di un’operazione successiva, cadeva dal lettino cui non era stata debitamente legata, procurandosi gravi lesioni. La Corte di Appello accertava quindi la condotta colposa dei due infermieri consistita nell’erroneo posizionamento della paziente nel lettino e nell’omesso controllo successivo delle sue condizioni. Nel proprio ricorso in Cassazione i due infermieri lamentavano l’erronea applicazione della legge mediante un’ applicazione troppo estensiva e superficiale della tematica della colpa d’equipe. Infatti, nel caso di specie, l’unico soggetto responsabile andava individuato nel medico addetto all’anestesia che somministrava il farmaco in assenza dei colleghi addetti all’operazione, mentre la paziente era stata correttamente posizionata dagli infermieri le lesioni che la stessa si cagionava con la caduta erano dovute alla condotta del tutto imprevedibile dell’anestesista. L’obbligo di cooperazione e di verifica della correttezza dell’operato dei colleghi va oltre la qualifica professionale. La IV sezione della Corte di Cassazione con la sentenza in esame rigetta in toto il ricorso sul punto, essendo i medesimi temi stati sollevati e risolti da recenti pronunce, cui la Corte si richiama, tra cui Cass., n. 46824/11 e Cass., n. 41317/07. Con tali pronunce, la Corte ha chiarito come in tema di colpa professionale in caso di cooperazione multidisciplinare, anche se non contestuale, ogni sanitario non può esimersi, nel suo dovere di azione secondo cautela e diligenza per il fine comune, dal conoscere l’attività precedente o contestualmente svolta da altro collega , sia pure specialista in altra disciplina. Dovrà dunque controllarne per quanto possibile, la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti, non settoriali rilevabili ed emendabili secondo l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio . Tale principio, ragiona la Suprema Corte, sebbene in genere prenda in considerazione la sinergia dei medici in sala operatoria, può essere applicata anche al personale paramedico, nei limiti delle competenze per cui è richiesta la loro prestazione , motivo per cui nel caso di specie il rispetto delle normali regole di prudenza avrebbe imposto agli infermieri, una volta posizionata la paziente sedata sul lettino, di legarla immediatamente, o quantomeno di mantenere una stretta sorveglianza sul suo stato, e la colpevole mancanza di tali condotte ben può essere ritenuta una concausa delle successive lesioni riportate dalla stessa.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 febbraio – 16 luglio 2015, n. 30911 Presidente Brusco – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25/11/2013 la Corte di Appello di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.S., V.A. e C.C. per il delitto di lesioni colpose in danno di G.C., perché estinto il reato per intervenuta prescrizione con la sentenza venivano confermate le statuizioni civili in favore della parte civile. Agli odierni ricorrenti, P. e V. era stato addebitato di avere cagionato, in qualità di infermieri generici presso il reparto di unità operativa di gastroenterologia dei presidio Ospedaliero Civico Benfratelli di Palermo in servizio in sala esami radiografici in occasione dell'esecuzione di un'endoscopia, per visionare il colèdoco di G.C. , con condotta colposa consistita nell'erroneo posizionamento della paziente sul lettino ove doveva essere eseguito l'esame e nella omissione di controllo e di successiva vigilanza della stessa nelle fasi di attesa antecedenti all'inizio dell'intervento, lesioni personali alla detta G., consistite in un trauma cranico con emorragia subdurale occipitale, frontale e temporale da ferita lacero contusa, a seguito della rovinosa caduta a terra della donna dal lettino operatorio, successiva alla somministrazione della anestesia in vista della operazione acc. in Palermo il 19/12/2005 . Nel confermare la condanna, ai limitati effetti civili, la corte di merito rilevava che dai fatti emergeva chiara la condotta colposa dei due infermieri che avevano omesso di legare la paziente in prossimità dell'inizio dell'intervento diagnostico-terapeutico. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati P. e V., lamentando la erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione laddove la corte di merito non aveva tenuto conto delle precise censure formulate, richiamando in modo generico la tematica della colpa da equipe. Nel caso di specie l'unico responsabile del fatto andava individuato nel dott. C. il quale, senza ordine del primario operatore, aveva iniziato la fase di sedazione della paziente mentre gli altri medici erano ancora impegnati in attività preparatoria dell'intervento e nel settaggio degli strumenti. Pertanto la paziente, che era stata correttamente posizionata sul fianco dagli infermieri, persa coscienza era scivolata in terra cadendo dal lettino. La responsabilità andava ricondotta, quindi, esclusivamente al comportamento dell'anestesista che era stato dei tutto anomalo ed imprevedibile. Considerato in diritto 1. Va premesso che la Corte di merito ha ritenuto che la responsabilità nei fatti dei due infermieri e dell'anestesista C. emergesse dalle seguenti circostanze - la paziente G. era ricoverata presso l'ospedale Benfratelli per essere operata di calcolosi biliare e dei colèdoco - in attesa dell'intervento endoscopico, il giorno dei fatti si trovava presso il reparto di radiologia - pur non essendo ancora legata, il dott. C. le aveva somministrato l'anestesia alla presenza dei due infermieri P. e V. - la paziente, in stato di incoscienza, era caduta dal lettino provocandosi le lesioni di cui al capo di imputazione. Ha osservato la Corte che la responsabilità dei tre imputati ai residui fini civili si desumeva dal fatto che il posizionamento della paziente sul lettino, senza legatura, era stato effettuato dal P. alla presenza del collega V. l'anestesia era stata somministrata dal C., pur non essendo ancora legata la paziente. 2. Ciò detto va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che in tema di colpa professionale, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46824 del 26/10/2011 Ud. dep. 19/12/2011 , Rv. 252140 conf. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41317 del 11/10/2007 Ud. dep. 09/11/2007 , Rv. 237891 . Il principio richiamato, sebbene prenda in considerazione la sinergia tra medici in sala operatoria, ben può essere applicato anche al personale paramedico, nei limiti delle competenze per cui è richiesta la loro prestazione. Nel caso concreto, ha osservato il giudice di merito che una volta posizionata la paziente sul lettino, adagiata su un fianco, tale posizionamento lasciava intendere che la procedura di intervento diagnostico-terapeutico era già iniziata e stava per snodarsi attraverso tutte le successive fasi della anestesia, intubazione ed endoscopia. Una volta iniziata la procedura, nessuno dei presenti, chiamato a volgere le specifiche attività di competenza, poteva addurre la imprevedibilità del comportamento altrui, soprattutto quando, come nel caso di specie, l'anestesista, sebbene imprudentemente, aveva svolto proprio il compito per il quale era presente in sala e cioè la sedazione della paziente. Il rispetto di regole di normale prudenza, come rilevato dal giudice di merito, avrebbe imposto agli infermieri, una volta messa la paziente sul lettino in una posizione innaturale, sul fianco, ma funzionale all'intervento da svolgere, di legarla immediatamente ovvero era esigibile da parte loro che non perdessero di vista la paziente, accorgendosi in tal modo dello svolgersi delle fasi dell'intervento e quindi della erogazione della anestesia. La colpevole omissione di tali doverose condotte, pertanto, correttamente è stata ritenuta concausa dell'evento. Inoltre non potendo la condotta dell'anestesista considerarsi imprevedibile, coerentemente il giudice di merito ha ritenuto la carenza di attenzione dei due infermieri integrare il coefficiente psicologico colposo del delitto contestato. Valutata pertanto la infondatezza delle censure, il ricorso deve essere rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese dei procedimento P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.