Imputazione coatta nel corso del procedimento iscritto a carico di ignoti: il provvedimento è abnorme

L’abnormità risulta integrata nel caso di imposizione al pm dell’imputazione coatta sia a carico di un soggetto non iscritto nel registro degli indagati, sia nei confronti di un soggetto già iscritto, ma per reati per i quali il pm non abbia proposto domanda di archiviazione.

Così ha osservato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30489/15, depositata il 15 luglio. Il caso. Il Gip presso il Tribunale di Cuneo ordinava al pm di iscrivere un uomo nel registro degli indagati e di formulare l’imputazione per aver ucciso un cane di proprietà altrui. L’indagato ricorre per cassazione, lamentando l’abnormità dell’ordinanza nella parte in cui ordinava al pm di imputare in capo all’uomo un procedimento che aveva come oggetto l’opposizione all’archiviazione di una notizia iscritta contro ignoti. Legittimità a impugnare. A tal proposito, la S.C. premette che solo l’abnormità legittima il presente gravame anche da parte dell’indagato, che altrimenti non sarebbe legittimato a impugnare. Quando si integra l’abnormità. Gli Ermellini, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, ricordano che l’abnormità si configura quando si impone al pm l’imputazione coatta a carico, sia di una persona non iscritta nel registro degli indagati, sia in capo a un soggetto già iscritto, ma per reati per cui il pm non abbia fatto richiesta di archiviazione. Si tratta di un principio che risponde a due esigenze da un lato infatti, tutela le prerogative del pm relativamente all’esercizio dell’azione penale, dall’altro evita che il soggetto possa trovarsi imputato e avviato all’udienza preliminare o al dibattimento per reati per cui non abbia sentito necessario o non abbia potuto difendersi. Nel caso di specie, i Giudici di legittimità ritengono che si sia prodotto proprio questo effetto, in quanto, nel corso di un procedimento contro ignoti e all’esito di un’udienza in camera di consiglio, il Gip ha ordinato l’iscrizione e l’imputazione coatta per uccisione di animali a carico del ricorrente, fino ad allora rimasto estraneo al procedimento e che, pertanto, non era potuto intervenire nel contraddittorio in camera di consiglio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ritiene fondato il motivo e annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nella parte in cui dispone l’imputazione coatta.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 11 giugno – 15 luglio 2015, n. 30489 Presidente Franco – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il gip presso il Tribunale di Cuneo, con ordinanza dell'8/2/2014, ha ordinato al p.m. di iscrivere il nome di F.P. nel registro degli indagati e di formulare l'imputazione a carico di costui in ordine al reato di cui all'art. 544 bis cod.pen. con riferimento alla uccisione di un cucciolo di cane di proprietà dei denuncianti F.M. e G.A.M., avvenuta mediante avvelenamento la mattina del 15/3/2012. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del P.F., con i seguenti motivi - abnormità dell'impugnato provvedimento e violazione degli artt. 415, 409, co. 5, cod.proc.pen., nella parte in cui ha imposto al p.m. di formulare la imputazione a carico del predetto F. in procedimento avente ad oggetto la opposizione alla archiviazione di una notizia iscritta contro ignoti. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla disposizione di imputazione coatta, rigettando nel resto e disponendo la trasmissione degli atti al p.m. presso il Tribunale Cuneo per l'ulteriore corso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Con il motivo di annullamento si eccepisce l'abnormità del provvedimento in relazione alla disposizione di imputazione coatta nei confronti dei F., intervenuta nel procedimento iscritto a carico di ignoti. E' opportuno premettere che solo l'abnormità può legittimare il presente gravame, anche da parte di un soggetto, quale l'indiziato, altrimenti non portatore di potere di impugnazione Cass. 20/1/2012, Rossi . Nella specie risulta integrata la dedotta abnormità limitatamente alla disposta imputazione coatta e, conseguentemente, legittima la proposizione dei ricorso da parte del F., nella sua veste di indiziato/indagato. Questa Corte ha avuto modo di affermare più volte la estraneità all'ordinamento processuale dei provvedimento con cui il Gip, nel respingere una richiesta di archiviazione a carico di ignoti, ordini la formulazione della imputazione a carico di soggetto nei confronti del quale il p.m. non abbia formulato alcuna richiesta ex multis Cass. 13/10/2010, Ciarmiello . Da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte sentenza dei 28/11/2013, p.m. in proc. L. e altro si sono espresse nel senso dell'integrarsi dell'abnormità in caso di imposizione al p.m. della imputazione coatta sia nei confronti di soggetto non iscritto nel registro degli indagati, sia a carico di soggetto già iscritto ma per reati per i quali il p.m. non abbia formulato richiesta di archiviazione, così enunciando un principio di diritto che, oltre a tutelare le prerogative del p.m. in ordine all'esercizio dell'azione penale, risponde alla esigenza di evitare che la parte possa trovarsi imputata e avviata alla udienza preliminare o al dibattimento con riferimento a reati per i quali non abbia prima avvertito la necessità, né avuto la possibilità di esplicare le proprie facoltà difensive. Nel caso in esame si è proprio verificato il suindicato effetto, posto che, nell'ambito di procedimento contro ignoti e all'esito della udienza in camera di consiglio, il Gip ha contestualmente disposto l'iscrizione e la imputazione coatta per il reato ex art. 544 bis cod.proc.pen. nei confronti dell'attuale ricorrente, sino a quel momento rimasto estraneo al procedimento e che, dunque, non aveva avuto alcuna possibilità di intervenire nel contraddittorio in camera di consiglio. L'abnormità non si configura, invece, con riferimento alla disposizione di iscrizione nel registro degli indagati, posto che la mera iscrizione non pregiudica le prerogative difensive dei soggetto interessato, dovendo il p.m., dopo avere effettuato la predetta iscrizione e proceduto alle eventuali ulteriori indagini, elaborare nuovamente le proprie determinazioni e richieste, a tal punto conoscibili dal soggetto iscritto e, come tale, anche legittimato ad interloquire in ordine ad esse. Conseguentemente, questo Collegio ritiene di dovere annullare senza rinvio il gravato provvedimento limitatamente alla disposta imputazione coatta, con trasmissione degli atti al p.m. presso il Tribunale di Cuneo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla disposizione di imputazione coatta dispone la trasmissione degli atti al p.m. presso il Tribunale di Cuneo per l'ulteriore corso.