La “richiesta di annullamento” equivale ad opposizione

In tema di opposizione a decreto penale di condanna, con la richiesta di annullamento del provvedimento viene posta in essere, in modo inequivocabile, una dichiarazione di volontà intesa ad impedire che il decreto penale diventi esecutivo.

Lo ha stabilito la sez. III Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29283, depositata il 9 luglio 2015. La disciplina del procedimento per decreto penale di condanna Preliminarmente, giova ricordare che il decreto penale consegue al rito speciale previsto e disciplinato dagli artt. 459 ss. c.p.p Caratteristiche principali di tale procedimento sono l’omissione dell’udienza preliminare ove prevista e del dibattimento, oltre che la richiesta del pm al gip di emissione del decreto di condanna a pena pecuniaria salvo che debba applicarsi misura di sicurezza personale , entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro generale. Il gip decide dunque in base agli atti del fascicolo del pm. Sul piano delle conseguenze dell’adozione di tale rito, giova altresì ricordare che il decreto penale di condanna non fa stato nel giudizio civile o amministrativo, né comporta l’applicazione di pene accessorie ed il pagamento delle spese processuali. Inoltre, il reato è estinto se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole nei cinque anni dal delitto, o nei due anni dalla contravvenzione, con conseguente estinzione di ogni effetto penale. La forma dell’opposizione a decreto penale La sentenza in commento ha ribadito che l’opposizione a decreto penale di condanna equivale ad una impugnazione. Essa pertanto soggiace al principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis . Pertanto, è necessario avere interesse all’impugnazione, ed essa è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data, anche se proposta a giudice incompetente. Peraltro, anche il difensore d'ufficio è legittimato a proporre l'opposizione al decreto penale di condanna, non potendosi condividere la contraria opinione che vorrebbe limitare la legittimazione alla proposizione dell'opposizione soltanto all'imputato e al difensore nominato di fiducia, vuoi quello eventualmente nominato prima dell'emissione del decreto, vuoi quello appositamente designato per esperire l'opposizione. e gli effetti penali della condanna. In passato la Suprema Corte si era pronunciata anche sul controverso tema dell’esatta individuazione degli effetti penali della condanna, con particolare riferimento alla disciplina dell’estinzione del reato per il quale fu emesso decreto penale art. 460, comma 5, c.p.p. . La categoria degli effetti penali della condanna non è legislativamente determinata, né il vigente ordinamento contiene una espressa definizione al riguardo. Spetta pertanto all’interprete tentare di ricostruire una nozione, sulla base delle norme del codice penale, con specifico riferimento a quelle che regolano la punibilità, le conseguenze del reato e le tipologie di sanzioni in esso previste.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 marzo – 9 luglio 2015, n. 29283 Presidente Mannino – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. L.D.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17 settembre 2013 con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto ha dichiarato non luogo a provvedere avverso l'istanza con la quale la ricorrente aveva chiesto l'annullamento o la revoca del decreto penale di condanna n. 369 del 2016 emesso dal medesimo tribunale in data 11-18 febbraio 2013 e notificatogli in data 31 luglio 2013. Nel pervenire alla predetta conclusione, il gip aveva osservato come il decreto penale non potesse essere annullato o revocato, ma soltanto opposto con le forme di rito. 2. La ricorrente affida il gravame a due motivi con i quali deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto dell'applicazione della legge penale art. 606, comma 1, lettera b cod. proc. pen. con riferimento all'articolo 461 cod. proc. pen. nonché all'articolo 464 cod. proc. pen. nonché la nullità e/o l'abnormità del provvedimento impugnato. Assume di aver tempestivamente proposto opposizione, ai sensi dell'articolo 461 cod. proc. pen., al decreto penale di condanna avendo chiaramente impugnato il provvedimento laddove il gip ha erroneamente dichiarato il non luogo a provvedere senza considerare che l'azione impugnatoria relativa al decreto penale di condanna non richiede, per consolidata giurisprudenza, l'utilizzazione di una forma vincolata, prevedendosi, a pena di inammissibilità, solo la proposizione della relativa dichiarazione nel termine di cui al primo comma 461 cod. proc. pen. da parte della persona legittimata. Ne consegue che, sebbene richiesto l'annullamento o la revoca del decreto penale, la manifestazione di volontà doveva essere interpretata come opposizione al decreto penale di condanna. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo, che assorbe il secondo. 2. Invero, con la richiesta di annullamento dei decreto penale di condanna, la ricorrente ha posto in essere in modo inequivocabile una dichiarazione di volontà intesa ad impedire che il decreto penale divenisse esecutivo, proponendo pertanto una opposizione nei confronti dello stesso che era stato precisamente e tempestivamente indicato nella richiesta con la quale era stata manifestata la volontà di impugnazione. Siccome l'opposizione a decreto penale di condanna è in sostanza una impugnazione, ossia un gravame, ad essa sono applicabili le regole generali che disciplinano la materia delle impugnazioni penali, tra cui il principio della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis . L'opposizione perciò non deve essere contrassegnata da formule sacramentali o vincolate, essendo sufficiente l'esistenza di una voluntas impugnationis , consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, la quale risulti inequivocabilmente espressa, con la conseguenza che l'espressione con la quale l'imputato chiede, come nel caso in esame, che venga annullato il decreto penale in oggetto in quanto infondato non può condurre all'inammissibilità dell'impugnazione, dovendo interpretarsi come manifestazione di volontà diretta inequivocabilmente all'opposizione perché chiaramente finalizzata all'eliminazione del pregiudizio derivante dal passaggio in giudicato di un provvedimento del quale espressamente si invoca la rimozione. Ne deriva che il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio con restituzione degli atti al giudice di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina la trasmissione degli atti al tribunale di Taranto per l'ulteriore corso.