È sabato, il funzionario non sottopone l’istanza difensiva al giudice: la convalida non è legittima

Il diritto di difesa riconosciuto al destinatario di misura di prevenzione include l’esercizio del diritto di presentare memorie, deduzioni e, prima ancora, di accedere alla documentazione posta alla base del provvedimento nel termine entro cui il provvedimento deve essere convalidato a pena di sua revoca.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 29301, depositata il 9 luglio 2015. Il caso. Il Questore di Milano applicava ad un uomo il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, classica misura di prevenzione, c.d. Daspo, prevista dall’art. 6 l. n. 401/1989, recante disposizioni in materia di tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. Senza entrare nel merito della sussistenza dei presupposti sostanziali, vista la natura prettamente processuale del vizio rilevato, la Corte di Cassazione, su ricorso dell’interessato, ha annullato senza rinvio il provvedimento di convalida del predetto atto del Questore perché durante la procedura di convalida si era integrata violazione di legge e, in particolare, violazione del diritto di difesa. Poiché la mancata legittima convalida fa decadere il provvedimento non è stato necessario il rinvio, per l’automatico venir meno degli effetti. È misura restrittiva della libertà La Corte Costituzionale, circa la natura della misura, con sentenza n. 512/2002, ha avuto modo di precisare che si tratta di una forma di restrizione della libertà personale e, pertanto, si applicano le forme garantite dall’art. 13 Cost Per questi motivi, la misura può essere imposta solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti ex lege riserva di legge oppure, secondo il disposto costituzionale, in casi eccezionali di necessità e urgenza tassativamente indicati, è consentito all’autorità di Pubblica Sicurezza adottare provvedimenti provvisori tali provvedimenti devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto come noto, è una riserva di giurisdizione . quindi, ampio deve essere il diritto di difesa. Dalla natura del provvedimento che sostanzialmente limita la libertà personale – valore costituzionale, ed espressamente proclamata inviolabile, salva appunto disposizione di legge e procedure giurisdizionali – discende che la procedura volta all’adozione della misura, per essere legittima, deve consentire al destinatario di avere previa piena conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in giudizio e di poterli esercitarli pienamente. Con quale tempistica, vista il breve spazio temporale in cui si genera ed estingue la procedura? La difesa può essere effettiva – e, quindi, può esercitarsi in concreto – se viene riconosciuto al destinatario un termine congruo all’interno del quale operare. Secondo la Suprema Corte, questo termine va individuato con riferimento al termine di cui dispone l’autorità giudiziaria inquirente per chiedere alla magistratura giudicante nella specie, al giudice per le indagini preliminari la convalida del provvedimento emesso dal Questore tale termine, vale a dire 48 ore decorrenti dalla notifica, è anche il termine entro il quale deve potersi esercitare, in concreto, il diritto di difesa. Cosa fare nelle 48 ore? Il difensore può presentare memorie o deduzioni e, in radice, può accedere agli atti, prenderne visione ed estrarne copia. Entro le 48 ore dalla notifica, pertanto, si ritengono tempestive le memorie e deduzioni depositate e, quindi, entranti a far parte del compendio documentale che il giudice deve valutare nell’adottare o meno l’ordinanza di convalida che deve, peraltro, essere motivata . Affinché l’esercizio del diritto di difesa sia effettivo deve essere consentito l’esame della documentazione prima della convalida da parte del Giudice per le indagini preliminari, il quale non può provvedere prima della scadenza del termine e, ove lo faccia, l’ordinanza emessa è affetta da vizio di violazione di legge. L’omissione del funzionario invalida il provvedimento. Nel caso di specie, l’interessato si era attivato per accedere alla documentazione ma – forse perché presentata in cancelleria di sabato primo giorno utile dopo la notificazione – l’istanza, volta ad essere autorizzati a prendere visione ed estrarre copia degli atti depositati a fondamento della richiesta di convalida, veniva evasa in un momento successivo a quello in cui veniva emesso il provvedimento del gip. Una volta presa visione dell’istanza, essendo stato già emesso il provvedimento di convalida, al magistrato non restava che annotare che il funzionario non aveva provveduto al deposito tempestivo dell’istanza, non posta in visione al magistrato di turno. In sostanza la convalida era avvenuta senza cognizione della richiesta difensiva, a causa dell’omissione del funzionario, come certificata” dal gip e, dunque senza possibilità di esercizio del diritto di difesa. Insomma, alla difesa non era stato consentito accedere tempestivamente agli atti e, di conseguenza, esercitare i diritti di difesa inclusivi della facoltà di presentare memorie o deduzioni. La necessità di leggere la norma in senso costituzionalmente orientato. La mancata osservanza delle garanzie difensive, così come interpretate in senso conforme a Costituzione anche per la misura di prevenzione in questione, ha comportato la violazione di legge con riferimento alla procedura di convalida, determinando declaratoria di cessazione dell’efficacia del provvedimento emesso dal Questore.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 giugno – 9 luglio 2015, numero 29301 Presidente Franco – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Il Questore di Milano, con provvedimento in data 28/04/2014, notificato il 2/05/2014, imponeva a M.P. le prescrizioni di cui all'articolo 6 L.401/1989. Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida dei provvedimento. II G.i.p. del Tribunale di Milano, con ordinanza in data 05/05/2014, depositata in pari data alle ore 09,00, convalidava il provvedimento del Questore. 2. Propone ricorso per cassazione M.P., a mezzo dei difensore, per violazione dei diritto di difesa, non essendo stato l'interessato posto in condizione di presentare, prima della convalida dei provvedimento, scritti o memorie difensive. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. 2. La Corte Costituzionale, con sentenza numero 512 dei 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui al secondo comma dell’articolo 6 L.13/12/1989 numero 401 e succ.modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall'articolo 13 Cost. Può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell'A.G. e nei soli casi e modi previsti dalla legge comma 2 in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto comma 3 . Con un'interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza della Corte Cost., quindi, specifica che la misura di prevenzione di cui al secondo comma dell'articolo 6 cit. il testo meramente letterale farebbe pensare ad un provvedimento restrittivo della libertà personale attribuito in via esclusiva e non solo provvisoria all'autorità di P.S. è riconducibile alla previsione dei terzo comma dell'articolo 13 Cost, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza cfr.sent.numero 144 del 1997 e cioè la necessità che il destinatario dei provvedimento impositivo della misura abbia una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio . 2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte sentenza numero 44273/2004 , dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire a la pericolosità dei soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità b l'adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Quanto ai diritto di difesa, hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore Diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire - già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti - sarebbe sostanzialmente elusa . 2.2. Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario, invero, che venga riconosciuto al destinatario dei provvedimento un congruo termine. E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore per richiedere o meno la convalida dei provvedimento dei Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine decorrente ugualmente dalla notifica che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa. Aderendo a questa lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 6 L.401/89, questa Corte non può che confermare la necessità di una garanzia minima per l'esercizio del diritto di difesa le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell'adottare l'ordinanza motivata di convalida, dal gip il quale non può provvedere prima della scadenza di tale termine ed ove il GIP, investito della richiesta del P.M., ciò non faccia rendendo la sua decisione prima che scada tale termine di 48 ore, l'ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge cfr.Cass.sez.3 sent.numero 1239 dell'11/12/2007 . 2.3. E' necessario altresì che il destinatario della misura, nel termine di 48 sopra indicato, possa effettivamente esercitare i suoi diritti difensivi, con la possibilità, quindi di esaminare la documentazione prima della convalida. E' dei tutto evidente, invero, che il mancato accesso agli atti renderebbe meramente formale la possibilità di presentare memorie difensive e quindi l'esercizio del diritto al contraddittorio. Tanto premesso, risulta dagli atti che il decreto del Questore venne notificato al P. venerdì 2/5/2014 alle ore 18,40 la richiesta di convalida fu presentata sabato 3/5/2014 alle ore 11,43 e la convalida, infine, intervenne lunedì 5/5/2014 alle ore 9,23. A prescindere dalla chiusura degli uffici nel sabato pomeriggio e nella giornata di domenica, risulta assorbente la circostanza che il ricorrente si attivò per accedere alla documentazione. Emerge, invero, dagli atti che, subito dopo aver ricevuto la notifica la sera del 2/5/2014 ore 18,40 , al mattino successivo i difensori presentavano, presso la cancelleria del G.i.p., istanza per essere autorizzati a prendere visione e ad estrarre copia degli atti depositati a sostegno della richiesta di convalida . Tale richiesta non fu, però, evasa prima che intervenisse il provvedimento di convalida, come emerge dalla annotazione dtl G.i.p. rilevato che il funzionario al quale l'istanza è stata depositata non ha provveduto a sottoporla tempestivamente in visione alla dr.ssa V., che sostituiva la sottoscritta nella data indicata rilevato che, conseguentemente, la dr.ssa V. ha emesso la convalida dei provvedimento dei Questore ìn data 5/5/2014 ore 9,00 depositata alle ore 9,23 senza aver avuto cognizione, per l'omissione del funzionario indicato, della richiesta di accesso dei difensore . Risulta per tabulas , pertanto, che i difensori del P. non ebbero la possibilità, prima della convalida del provvedimento dei Questore nonostante avessero tempestivamente presentato la richiesta , di accedere agli atti e, conseguentemente, di esercitare i diritti di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni. 3. Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio cfr. Cass.penumero sez.3 numero 16405 del 10.3.2010 conf. Cass.penumero sez.3 numero 18530 del 10.3.2010 Cass.penumero sez.3 numero 21344 del 15.4.2010 , con conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento dei Questore di Milano in data 28/04/2014, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Milano.