I dati estratti dal computer in sequestro sono utilizzabili se conformi a quelli originali

La l. n. 48/08 prevede la possibilità di estrarre copia dei dati contenuti in un computer, se tale operazione avviene con modalità idonee ad assicurare la conformità dei dati acquisiti a quelli originali.

Così ha dichiarato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 29061, depositata l’8 luglio 2015. Il caso. Il Tribunale di Ancona condannava due imputati per diversi reati informatici, unificati sotto il vincolo della continuazione. La Corte d’appello del capoluogo marchigiano, riformando la decisione di primo grado, assolveva i predetti perché il fatto non sussiste. Le parti civili ricorrono per cassazione, contestando la ritenuta inutilizzabilità dei dati estratti dai supporti informatici sottoposti a sequestro. Tale inutilizzabilità travolgerebbe anche le ulteriori acquisizioni probatorie. I dati informatici sono prove documentali. La Suprema Corte ritiene i ricorsi fondati. La stessa ricorda infatti che, i dati informatici contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, debbano essere considerati come prove documentali. Il Collegio esclude che l’estrazione di dati informatici dia luogo a un accertamento tecnico irripetibile, come ritenuto dai Giudici di secondo grado, in quanto si tratta di un’operazione meccanica riproducibile per un numero indefinito di volte Cass., numero 23035/09 . Conformità dei dati estratti. Infatti, riprendendo una pronuncia precedente Cass., numero 10618/14 , gli Ermellini ricordano che la l. numero 48/08, apportando modifiche al c.p.p., ha previsto la possibilità di estrarre copia dei dati archiviati in un computer con modalità tali da garantire la conformità dei dati acquisiti con quelli originali. La Corte territoriale ha quindi erroneamente dichiarato l’inutilizzabilità dei suddetti dati e avrebbe dovuto invece accertare l’eventuale alterazione dei dati originali, nonché la corrispondenza o meno dei dati estratti con quelli originali. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1 – 8 luglio 2015, n. 29061 Presidente Esposito – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21.10.2010 il Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Senigallia, dichiarò A.B. e P.R. responsabili dei reati di cui agli artt. A 615 ter cod. pen. così riqualificato il fatto di cui all'art. 617 quater commi 1 e 4 n. 2 cod. pen. B 621 commi 1 e 2 cod. pen. C 640 ter cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti - condannò ciascuno alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, pena sospesa, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale per ciascuna delle parti civili ed alla rifusione delle spese a favore delle parti civili Namirial S.p.A. e Tutela Fiscale di Contribuente S.r.l 2. Gli imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 4.7.2014, in riforma della pronunzia di primo grado, assolse i predetti perché il fatto non sussiste. 3. Ricorrono per cassazione le parti civili, con distinti atti di identico contenuto, deducendo 1. violazione della legge processuale in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle risultanze degli accertamenti compiuti sui documenti informatici contenuti nei supporti in sequestro tale inutilizzabilità travolgerebbe anche le ulteriori acquisizioni probatorie la decisione si fonda sulla perizia disposta ai sensi dell'art. 603 cod. procomma pen. su richiesta degli appellanti che hanno rinunciato alla prescrizione a seguito di perquisizione e sequestro di supporti informatici a carico di P.R. , tale materiale fu esaminato dalla Polizia postale di Ancona con il supporto dell'ausiliario di polizia giudiziaria F.S. come da verbali di sequestro e annotazione di servizio allegati al ricorso, docomma 1 e 2 la perizia svolta in appello aveva ad oggetto il quesito se l'accertamento tecnico effettuato dal consulente del PM sia stato eseguito con garanzie di integrità del dato originario tale da garantire la sua ripetibilità il perito ha dato conto di non aver esaminato i supporti informatici in sequestro è errata la qualificazione come accertamenti tecnici irripetibili dell'attività di polizia giudiziaria e dell'ausiliario, non essendo tale la mera estrazione di dati da un computer la normativa di cui alla legge n. 48/2008 si limita ad imporre la conservazione e la non alterazione dei dati, ma non prescrive l'adozione di modalità predeterminate tali atti non possono perciò essere qualificati come irripetibili nel caso in esame si da atto nel docomma allegato 2 che nessun dato del supporto informatico è stato modificato la Corte d'appello ha confuso l'accesso ai dati informatici con la loro alterazione la legge n. 48/2008 non impone specifiche procedure ma modalità tali da ottenere un risultato di affidabilità della prova solo così intesa la novella normativa può essere considerata interpretativa ed essere applicata retroattivamente 2. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in ordine al recepimento delle conclusioni del perito senza valutare le relazioni dei consulenti tecnici delle difese delle parti civili allegati ai ricorsi come documenti 3 e 4 e senza considerare il mancato espletamento da parte del perito dell'esame del materiale sequestrato, nonostante la richiesta dei consulenti della difesa di parte civile peraltro il consulente della difesa di parte civile ha esaminato la copia del materiale rilasciata pervenendo alla conclusione che nessuna alterazione vi era stata docomma 4 allegato ai ricorsi . Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati. Va premesso che i dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi, alla stregua della previsione normativa, di cose, rientrano tra le prove documentali Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37419 del 05/07/2012 dep. 27/09/2012 Rv. 253573 . Questa Corte ha chiarito che non da luogo ad accertamento tecnico irripetibile l'estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte Sez. 1, Sentenza n. 23035 del 30/04/2009 dep. 04/06/2009 Rv. 244454 . Erroneamente pertanto la Corte territoriale ha ritenuto che l'ipotizzata inosservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 48/2008 dia luogo ad inutilizzabilità. Infatti la legge 18 marzo 2008, n. 48, nel modificare le disposizioni del codice di procedura penale, ha previsto la possibilità di estrarre copia degli stessi con le modalità idonee a garantire la conformità dei dati acquisiti a quelli originali Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10618 del 12/02/2014 dep. 05/03/2014 Rv. 259782 . Si versa quindi in ipotesi non di inutilizzabilità, ma di valutazione in concreto della prova e quindi, nella specie, dell'eventuale avvenuta o meno alterazione dei dati originali e della corrispondenza o meno di quelli estratti a quelli originali. Sul punto la motivazione della Corte territoriale è del tutto carente dal momento che non prende in considerazione l'avvenuta alterazione in concreto dei dati estratti dai computer in sequestro e neppure si da carico di confutare la contraria deduzione svolta nelle consulenze tecniche delle difese delle parti civili allegate ai ricorsi. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale provvederà anche sulla richiesta delle parti civili di condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata solo agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo.