La società è uno schermo per le condotte penali del suo rappresentante, ma non può salvarlo dal sequestro

In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell’ente salvo il caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti un mero schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27576 depositata l’1 luglio 2015. Il caso. Il Tribunale del riesame confermava il provvedimento di sequestro preventivo avverso il quale aveva presentato ricorso l’indagato che, in qualità di legale rappresentante della S.r.l. interessata dalla misura cautelare, veniva accusato del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il fatto veniva ricostruito dal Tribunale in tali termini dopo aver riepilogato le vicende riguardanti un’altra S.r.l., risultava che quest’ultima era stata trasferita con un’operazione fittizia alle Isole Vergini Britanniche, con cancellazione dal Registro delle Imprese Italiano e contemporaneo subentro della società di cui l’imputato risulta legale rappresentante. Sulla base di tali circostanze fattuali i giudici ritenevano la sussistenza del fumus criminis del reato. Il motivo fondamentale del ricorso presentato dall’imputato dinanzi alla Corte di Cassazione riguarda l’illegittimità del provvedimento impugnato per aver il Tribunale del riesame disposto la misura cautelare del sequestro diretto con riferimento ai beni riconducibili alla società e del sequestro per equivalente con riferimento ai beni dell’indagato, disconstandosi così dal provvedimento cautelare originario che si era limitato al sequestro per equivalente di tutti i beni. Personalità giuridica e sequestro preventivo. Il tema che assume rilevanza è dunque quello del contrasto interpretativo relativo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente dei beni di una persona giuridica, per i reati tributari commessi dal rappresentante legale della stessa. La giurisprudenza, da un lato, riteneva applicabile il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente avente ad oggetto i beni della persona giuridica anche al di fuori dei casi in cui la sua creazione era finalizzata a farvi confluire i profitti degli illeciti fiscali quale società schermo . Dall’altro lato e con un indirizzo giurisprudenziale più consistente, era stata riconosciuta la possibilità di provvedere a tale forma di sequestro nella sola ipotesi in cui la struttura aziendale costituisse un apparato fittizio utilizzato dall’autore materiale del reato la persona fisica per commettere gli illeciti in modo tale che ogni bene fittiziamente intestato alla società fosse immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato. La giurisprudenza. Sul tema sono intervenute le Sezioni Unite sent. n. 10561/14 accogliendo la seconda tesi, pronuncia seguita poi da numerose altre decisioni che hanno consolidato il principio di diritto vivente secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, per i reati tributari commessi dal legale rappresentante di una società, può avere ad oggetto i beni di pertinenza di quest’ultima solo in via residuale e previo accertamento della natura di mero schermo dalla personalità giuridica. Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 dicembre 2014 – 1 luglio 2015, n. 27576 Presidente Squassoni – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 aprile 2014 il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Riesame, pronunciando sulla richiesta di riesame avanzata da T.B. nella qualità di legale rappresentante pro tempore della ONZE s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola in data 7 marzo 2014, confermava il detto provvedimento. 2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento la società ONZE s.r.l. in persona di T.B. nella spiegata qualità, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo cinque specifici motivi. Con il primo si lamenta la violazione di legge conseguente alla tipologia di sequestro adottata dal Giudice per le Indagini Preliminari che, sostituendosi al Pubblico Ministero richiedente il provvedimento cautelare nel quale, non essendovi distinzione tra sequestro diretto e sequestro per equivalente, la richiesta doveva intendersi esclusivamente sotto quest'ultima forma , avrebbe invece operato un sequestro diretto, così trasgredendo gli artt. 24 e 111 Cost., 240 e 322 ter cod. pen. e 321 e 324 cod. proc. pen. Con il secondo motivo la difesa lamenta altra violazione di legge artt. 24 e 111 Cost., 240 e 322 ter cod. pen. e 321 e 324 cod. proc. pen. civ. , per avere il Tribunale confermato il provvedimento ablatorio riferito a beni appartenenti a società di capitali senza che al suo legale rappresentante fosse mai stato contestato il reato per fatti commessi in tale qualità. Con il terzo motivo la difesa lamenta altra violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere qualificato il sequestro come diretto e non per equivalente , con conseguente inosservanza della norma penale per avere applicato la disciplina concernente il sequestro diretto in una ipotesi nella quale avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina del sequestro per equivalente, secondo le modalità indicate dalla giurisprudenza di legittimità di recente formatasi nella materia. Con il quarto motivo la difesa lamenta altra violazione di legge art. 24 Cost. in relazione alla omessa pronuncia sulle richieste formulate dalla società ONZE s.r.l., avendo il Tribunale ritenuto tale società schermo fittizio rispetto ad altra società e non invece - come risultante dagli atti - società effettiva ed autonoma. Con il quinto, ed ultimo, motivo, la difesa lamenta apparenza di motivazione in riferimento alla possibilità che il credito erariale potesse essere fatto valere nei confronti di una società già cancellata dal Registro delle Imprese con conseguente inosservanza delle regole riguardanti società di capitali cancellate e loro soci. Considerato in diritto 1. Il reato per cui si procede a carico dell'odierno ricorrente T.G. nella sua dichiarata qualità di legale rappresentante pro tempore della ONZE s.r.l. è quello configurato nell'art. 11 del D. Lgs. 74/00 sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte che sanziona nella sua formulazione antecedente all'art. 28 comma 4 del D.L. 78/10 , salvo che non ricorra un più grave reato, la condotta con la quale chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva . 1.1 Quale premessa per una corretta disamina dei contenuti dell'ordinanza impugnata, va osservato che il Tribunale, dopo aver riepilogato le vicende salienti riguardanti la società SPORT POINT s.r.l. cui è subentrata, con un'operazione definita sostanzialmente fittizia o di facciata , la ONZE s.r.l. e dopo aver rilevato che la originaria SPORT POINT s.r.l. era stata trasferita all'estero Isole Vergini Britanniche sin dall'ottobre 2009, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese italiano, è pervenuto alla conclusione che la ONZE s.r.l. costituisse, in realtà, schermo della SPORT POINT s.r.l Da qui, la sussistenza del fumus criminis relativamente al reato di cui alla incolpazione provvisoria e il conseguente sequestro preventivo dell'azienda commerciale corrente in San Marco Argentano rientrante nel patrimonio della ONZE s.r.l. fino alla concorrenza di Euro 7.551.811,00. Ha osservato, in particolare, il Tribunale, che tra la SPORT POINT s.r.l. il cui organigramma societario prevedeva ai vertici della società T.G. e T.B. , rispettivamente padre e figlio, con percentuali del 90% per il primo e del 10% per il secondo e la ONZE s.r.l. il cui marchio era commercializzato dalla SPORT POINT s.r.l. costituita il 13 febbraio 2008 ed avente identica compagine sociale anche nelle proporzioni di quote, vi fosse una assoluta identità non solo, ma il Tribunale ha evidenziato come la interposizione della ONZE s.r.l. nell'esercizio dell'attività commerciale avviata dall'odierno indagato fosse fittizia non tanto e non solo perché riferita sostanzialmente a T.G. , vero dominus ma soprattutto perché non risultava quella necessaria differenziazione tra interessi e patrimoni dei soci e della società , v. pag. 5 dell'ordinanza impugnata . 1.2 Date queste premesse, va anche ricordato che in tema di ricorsi afferenti alla materia del provvedimento cautelare reale, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi oltre ai tradizionali errores in judicando o in procedendo , anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, dunque, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice v. tra le tante, Sez. 6 10.1.2013 n. 6589, Gabriele, Rv. 254893 Sez. 5 13.10.2009 n. 43068, Bosi, Rv. 245093 S.U. 29.5.2008 n. 35932, Ivanov, Rv. 239692 tali essendo i limiti che incontra il ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame in materia di provvedimenti di natura cautelare reale, osserva il Collegio che il primo motivo è sostanzialmente infondato per le ragioni che seguono. 1.3 La difesa, come già accennato, prospetta una illegittimità del provvedimento impugnato per avere il Tribunale inserito nuove statuizioni derivanti dalla distinzione tra un sequestro diretto con riferimento a beni riconducibili alla società ed un sequestro per equivalente con riferimento a beni riconducibili agli indagati , così sostituendosi al Giudice per le Indagini Preliminari che nel provvedimento cautelare da egli emesso si era limitato al sequestro per equivalente per tutti i beni, in conformità alle richieste del Pubblico Ministero. 1.4 L'oggetto della richiesta di sequestro preventivo formulata dal Pubblico Ministero concerneva il sequestro dell'azienda commerciale operante in San Marco Argentano costituita dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di articoli sportivi dunque un sequestro diretto e correlativamente, tutte le disponibilità in termini economico-finanziario riconducibili agli indagati per quanto qui rileva, a T.G. fino alla concorrenza del tantundem rappresentato dal profitto. 1.5 È noto il contrasto ingeneratosi in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente dei beni di pertinenza di una persona giuridica per reati tributari commessi dal rappresentante legale della società. 1.6 In proposito si erano formati due diversi orientamenti secondo il primo sarebbe possibile applicare il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona giuridica, anche al di fuori dei casi in cui la sua creazione era finalizzata a farvi confluire i profitti degli illeciti fiscali quale società schermo in termini, tra le tante, Sez. 3 19.7.2011 n. 28731, Soc. Coop. R. L. PR Burlando, non mass. idem 9.6.2011 n. 26389, Occhipinti, Rv. 250679 . 1.7 L'indirizzo opposto, per vero più consistente, riteneva invece possibile tale forma di sequestro preventivo nella residuale ipotesi in cui la struttura aziendale costituisse un apparato fittizio utilizzato dall'autore materiale del reato la persona fisica per commettere gli illeciti, sì che ogni cosa fittiziamente intestata alla società fosse immediatamente riconducibile alla disponibilità dell'autore del reato, mentre di regola il sequestro per equivalente di beni di pertinenza della società era impossibile per assenza di una norma che lo consentisse, posto che gli artt. 24 e ss. Del D.Lgs. n. 231/01, non contemplano i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione di un provvedimento siffatto tra tante decisioni, v. Sez. 3 14.6.2012 n. 25774, PM in Proc. Amoddio e altro, Rv 253062 idem 23.10.2012 n. 15349, Gimeli, Rv. 254739 idem del 20.9.2013 n. 42476, Salvatori, Rv. 257353 . 1.8 Come è noto, a dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite con la decisione 30.1.2014 n. 10561, Gubert, Rv. 258646 con la quale si è ritenuta preferibile la seconda tesi, affermandosi che in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della L. n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni. . 1.9 In coerenza con tale indirizzo sono seguite numerose altre decisioni conformi tra le quali merita di essere segnalata la sentenza di questa Sezione 6.3.2014 n. 18311, Cialini, Rv. 259102 nella quale vengono specificamente analizzati i principi di diritto affermati delle Sezioni Unite e meglio precisati i confini. Quel che può dirsi oggi diritto vivente è dunque la possibilità, solo in via residuale ed a condizione di una rigorosa dimostrazione, del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di beni di pertinenza della società per reati tributari commessi dal suo legale rappresentante. 2. Ciò precisato, non può dirsi che la motivazione offerta dal Tribunale per confermare il sequestro sia assente né, men che meno, apparente, in quanto è stato ben evidenziato che la società ONZE s.r.l. era, in realtà, non solo schermo fittizio rispetto alla SPORT POINT s.r.l., successivamente trasferita all'estero e cancellata dal registro delle Imprese, ma schermo fittizio anche rispetto ai soci cui era invece riconducibile, quali persone fisiche, tutta l'attività aziendale. 3. Se può concordarsi in linea di principio con i rilievi difensivi laddove si censura - sotto il profilo della inosservanza della legge processuale - l'operato del Tribunale per avere aderito alla errata impostazione del provvedimento cautelare del Giudice per le Indagini Preliminari che, senza uniformarsi alla richiesta di sequestro per equivalente formulata dal Pubblico Ministero da intendersi in questi limiti non essendo stato fatto alcun riferimento al sequestro diretto , si era indebitamente sostituito alle iniziative dell'Organo dell'Accusa, ritenendo legittimo motu proprio un sequestro diretto mai richiesto dal Pubblico Ministero, è però incontestabile che nessuna ricaduta negativa si è verificata nei confronti della società ONZE s.r.l. - e per essa del suo legale rappresentante T.B. - essendo risultato pacificamente che la predetta società costituiva quello schermo fittizio che avrebbe consentito comunque il sequestro finalizzato alla confisca di beni della società. 4. Quanto al secondo motivo - mancata contestazione al T. del reato per il quale è stato disposto il sequestro preventivo - basta leggere l’incipit del provvedimento cautelare disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, per rendersi conto della vacuità del motivo. 5. Con riferimento al terzo motivo, la ipotizzata violazione di legge in relazione alle inusuali modalità con le quali sarebbe stato disposto ed eseguito il sequestro per equivalente nei riguardi dei soci, senza verificare se vi fossero disponibilità finanziarie in capo alla società ONZE s.r.l. e, dunque, in contrasto con i criteri da tempo elaborati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di sequestro per equivalente nei riguardi del legale rappresentante della società, non è configurabile. Il Tribunale, nel momento in cui ha spiegato - e ciò ha fatto con compiutezza di motivazione e dovizia di particolari atti ad individuare la fittizia interposizione della società ONZE s.r.l. - che essa costituiva schermo nei confronti della SPORT POINT s.r.l. e schermo anche nei confronti dei soci T.G. e T.B. , indicati come veri e propri titolari di un'impresa individuale per i rapporti che intercorrevano tra costoro e la società vds. pag. 5 dell'ordinanza impugnata , ha esattamente descritto sia i profili di responsabilità ascrivibili ai T. e, per quanto qui rileva, a T.G. , sia le ragioni che giustificavano l'intervento ablatorio e le relative modalità. 6. Tali ultime considerazioni consentono di ritenere del tutto infondati anche il quarto e quinto motivo rispettivamente afferenti ad una asserita omessa pronuncia sulle richieste avanzate dalla ONZE s.r.l. in sede di riesame e alla impossibilità che il credito erariale potesse essere fatto valere nei confronti di una società ormai non più in vita nell'ordinamento interno - la SPORT POINT s.r.l. , in quanto il Tribunale ha chiarito quali fossero i reali rapporti tra la vecchia società e la nuova società e risposto adeguatamente a tutte le censure sollevate dai ricorrenti in sede di riesame. 7. Può solo aggiungersi, per completezza, che in tema di sequestrabilità di beni appartenenti a soggetto indagato per il reato di cui all'art. 11 del D. Lgs. 74/00, la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha confermato tale possibilità laddove i beni vengano alienati per fare venir meno le garanzie di una efficace riscossione dei tributi da parte dell'Erario, in quanto essi costituiscono lo strumento a mezzo del quale viene commesso il reato così Sez. 3 4.6.2009 n. 34798, Bassova, Rv. 244781 cfr. anche Sez. 3 9.4.2013 n. 39079, Barci e altro, Rv. 256376 . 8. In conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.