Il difensore di fiducia non viene avvisato: è nullità assoluta

La mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato integra una nullità assoluta insanabile, per violazione del diritto di assistenza tecnica obbligatoria.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27568/15, depositata l’1 luglio. Il caso. La Corte d’appello di Catanzaro confermava la condanna di un uomo per omesso versamento di ritenute previdenziali. Il suo difensore ricorre in Cassazione, sostenendo che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato notificato al difensore di fiducia, ma al precedente difensore ormai non più in carica. Nullità assoluta. Gli Ermellini ritengono che il motivo sia fondato. A tal proposito, osservano infatti che l’art. 179, comma 1 c.p.p. Nullità assolute prevede che la mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato comporta una nullità assoluta insanabile. Diritto ad essere assistito dal difensore di fiducia. Invero, come ha già affermato la Suprema Cassazione in altre occasioni Cass., n. 20499/14 , l’assenza di difesa tecnica sussiste non soltanto quando il dibattimento si svolge in mancanza di qualsiasi difensore, ma anche qualora il difensore di fiducia, non presente perché non avvisato, venga sostituito dal difensore d’ufficio. Occorre infatti osservare che tale nomina compiuta dal Giudice non sana la violazione del diritto dell’imputato a essere assistito, nelle circostanze in cui è obbligatoria l’assistenza tecnica, dal proprio” difensore. Nel caso di specie, risulta che l’imputato avesse proceduto alla nomina di un nuovo difensore, revocando quello precedente, e che il decreto di citazione per il giudizio d’appello fosse stato notificato erroneamente al difensore cessato dall’incarico, con conseguente nomina del difensore d’ufficio. Per questi motivi, La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 aprile – 1 luglio 2015, n. 27568 Presidente Teresi – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza 16-9-2014 ha confermato la colpevolezza di C.D. per omesso versamento di ritenute previdenziali responsabile del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti dal marzo al novembre 2005 art. 2 legge n. 638/1983 . 2. II difensore ricorre per cassazione denunziando, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c cpp, la violazione di norme stabilite a pena di nullità artt. 178, 179 e 601 n. 5 cpp osserva che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato notificato al difensore di fiducia ma al precedente difensore ormai cessato dall'incarico. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. L'omessa notifica dei decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, cod.proc.pen., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte dei giudice non pone rimedio alla lesione dei diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal suo difensore , come dispone testualmente l'art. 179, comma primo, cod. proc. pen cfr. tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 28/03/2014 Ud. dep. 16/05/2014 Rv. 259614 Sez. 4, Sentenza n. 7968 del 06/12/2013 Ud. dep. 19/02/2014 Rv. 258615 Sez. 3, Sentenza n. 6240 del 14/01/2009 Ud. dep. 13/02/2009 Rv. 242530 . . Nel caso in esame, dagli atti dei processo - che il Collegio ben può consultare per la natura dei vizio dedotto - risulta che l'imputato aveva nominato l'avvocato Vincenzo Galeota revocando la nomina di ogni altro precedente difensore. L'atto di nomina risulta depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello in data 26.9.2011 e ciononostante il decreto di citazione per il giudizio di appello risulta notificato all'avvocato Alessandra Magnavita, difensore ormai cessato dall'incarico. All'udienza dei 16.9.2014 in cui è stato trattato il giudizio di appello, all'imputato venne nominato un difensore di ufficio. Risulta pertanto palese la nullità dei giudizio di appello e della successiva sentenza che deve essere annullata con rinvio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.