Una severa Cassazione detta le linee guida per la confisca per equivalente

Il giudice deve saper analiticamente motivare sul quantum confiscabile e sul profitto acquisito in relazione ai singoli reati contestati.

Così per la Cassazione che si è espressa sul tema con la sentenza n. 27072, depositata il 26 giugno 2015. Il fatto. Per vicende di frode fiscale c.d. carosello ex art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, viene disposta la confisca nei confronti dei beni degli amministratori e dei soci accomandatari di più società coinvolte nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti. A seguito del patteggiamento viene disposta la confisca ex art. 322 ter c.p. sui beni già oggetto di sequestro preventivo, per il la previsione ex art. 1, comma 143, l. n. 244/2007, per i fatti avvenuti successivamente all’11 gennaio 2008 – confisca per equivalente su beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del fatto di reato -. Gli imputati ricorrono in Cassazione, la quale accoglie, contestando la precarietà del costrutto motivazionale, in punto di individuazione del quantum confiscabile. In caso di confisca per equivalente, va tentata la specifica individuazione del valore confiscabile, in relazione al reato. Si è trattato di un aspetto decisivo, in quanto la Cassazione ha sul punto annullato con rinvio la sentenza del gup, il quale, assai apoditticamente e con precario motivare, aveva disposto la confisca nei confronti di un numero e di un valore indeterminato di beni, stante la rilevante entità dell’imposta sulle persone giuridiche e sul valore aggiunto evase, di cui, presume il giudice, il sequestro e la confisca non avrebbero di certo superato il valore. La Cassazione adita contesta la misura disposta, per evidente genericità motivazionale nell’individuazione dei valori oggetto di reato e poi di confisca per equivalente - nella specie, il giudice aveva disposto la confisca nei confronti di tutti i beni appartenenti alle società coinvolte, senza più motivare -. Dunque, al giudizio di equivalenza del valore dei beni confiscati deve, necessariamente, corrispondere una valutazione quanto possibilmente oggettiva del profitto diretto di reato – che, in caso di reato tributario, corrisponderebbe all’imposta evasa, da individuare mediante consulenza contabile degli organi ispettivi tributari -. Il criterio dell’equivalenza segue” la mancata individuazione del profitto diretto. Si tratta del punto più denso di implicazioni pratiche non è consentito al giudice esimersi dalla ricerca dei beni e dei valori che hanno costituito il profitto diretto del reato, nella disponibilità degli imputati, in relazione ai singoli reati contestati. La Cassazione, in merito, ha individuato una netta incongruenza motivazionale. Il quantum confiscabile non può eccedere il valore del profitto, anche in caso di reato plurisoggettivo. In particolare, in caso di pluralità di indagati concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali può disporsi la confisca per equivalente di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o del profitto accertato – non essendo questo ricollegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, ma alla corresponsabilità di tutti alla commissione dell'illecito, da cui s’ingenera un vincolo passivo solidale -, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo. E ciò vale tanto per il sequestro, che ha natura precaria e provvisoria, tanto per la confisca. In quest’ultimo caso la quota confiscabile al singolo reo potrà evidentemente eccedere la sua quota di profitto, ma non potrà ad ogni modo eccedere il profitto realizzato dai concorrenti di quello specifico reato. Quanto e cosa motivare in caso di confisca per equivalente. In particolare il giudice deve, in caso di reato plurisoggettivo, individuare il profitto del reato in relazione a ciascuno dei capi di imputazione ed in relazione a ciascuno dei concorrenti - destinatari dei provvedimenti ablatori -, dare conto dell’insussistenza di un profitto diretto da confiscare, specificamente indicare i valori quantitativi deducibili dal reato cui parametrare l’equivalenza – evitando richiami per relationem ad atti più oscuri, salvo lo specifico motivare in ordine al valore probatorio dei medesimi e all’insufficienza di altri criteri di quantificazione – ed, infine, specificare i valori dei singoli beni da confiscare, al fine di completare l’operazione dell’equivalente confiscabile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 maggio – 26 giugno 2015, n. 27072 Presidente Mannino – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. II GUP presso il Tribunale di Como, con sentenza del 4.4.2014, applicava ex artt. 444 e ss. Cod. procomma pen. a B.P. la pena di anni tre e mesi sei dì reclusione e disponeva e a S.D. la pena di mesi dieci di reclu sione, con la sospensione condizionale della pena, oltre alla confisca di tutti i beni in sequestro, ex art. 322ter cod. pen Per B.P. la pena era così calcolata previa esclusione della re cidiva contestata, ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sent. dei Tribu nale di Milano, in composizione collegiale del 22.10.2013, irrevocabile il 14.11.2013 pena base, anni 1 mesi 6 di reclusione, diminuita ex art. 444 cod. procomma pen. ad anni 1 di reclusione, in aumento alla pena inflitta con la predetta sentenza, e così specificata aumento così determinato 1 quattro mesi per il capo A 2 un mese per il capo Z 3 un mese per il capo AA 4 un mese per il capo BB 5 un mese per il capo CC 6 un mese per il capo DD 7 un mese per il capo EE 8 un mese per il capo FF 9 un mese per il capo ZZ , per una pena complessiva di 3 anni e mesi i di rpriiir,n B.P. era imputato A del reato p. e p. dall'art. 416 cod. pen. co . 1, 2, 3 , con il ruolo di promotore, quale amministratore di fatto delle società dei gruppo MINITRANSPORT associa zione per delinquere allo scopo di commettere più delitti, in particolare violativi della l. 74/2000 . In Como Grandate sede delle società del gruppo Minitransport nella seconda metà dell'anno 2008, ivi operante sino alla prima metà dell'anno 2009 ed in seguito operante anche in altri luoghi quali Vanzaghello e Pregnana Milanese Z art. 81 cpv, 110 cod. pen, 2 D.lgs 74.00 indicazione fraudolenta nelle dichiar zioni 2008 e 2009 di elementi passive fittizi con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti pari a complessivi euro 4.557.250,00 ai fini delle imposte ed euro 911.450 a fini IVA anno 2008 , a complessivi euro 6.727.700 ai fini delle imposte ed euro 1.345.540,00 ai fini IVA anno 2009 In Milano, settembre 2009 dichiarazione 2008 ottobre 2010 dichiarazione 2009 AA art. 81 cpv, 110 cod. pen, 2 D.lgs 74.00 indicazione fraudolenta nelle dichia razioni 2008 e 2009 di elementi passive fittizi con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti pari a complessivi euro 2.965.046 ai fini delle imposte ed euro 593.009 a fini IVA anno 2008 , a complessivi euro 5.250.730,00 ai fini delle imposte ed euro 1.050.046,00 ai fini IVA anno 2009 In Cassano Magnago VA settembre 2009 dichiarazione 2008 e Milano ottobre 2010 dichiarazione 2009 BB art. 81 cpv, 110 cod. pen, 2 D.Igs 74.00 indicazione fraudolenta nelle dichia razioni 2008 e 2009 di elementi passive fittizi con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti pari a complessivi euro 3.546.300,00 ai fini delle imposte ed euro 709.206,00 a fini IVA anno 2008 , a complessivi euro 5.253.150,00 ai fini delle imposte ed euro 1.104.630,00 ai fini IVA anno 2009 In Milano, settembre 2009 dichiarazione 2008 ottobre 2010 dichiarazione 2009 CC art. 81 cpv, 110 cod. pen, 2 Digs 74.00 indicazione fraudolenta nelle dichia razioni 2008 e 2009 di elementi passive fittizi con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti pari a complessivi euro 203.500,00 ai fini delle imposte ed euro 40.700,00 a fini IVA anno 2008 , a complessivi euro 1.461.530,00 ai fini delle imposte ed euro 292.306,00 ai fini IVA anno 2009 In Como, settembre 2009 dichiarazione 2008 e Milano ottobre 2010 dichiara zione 2009 DD art. 81 cpv, 110 cod. pen, 2 D.Igs 74.00 indicazione fraudolenta nella dichia razione 2009 di elementi passive fittizi con l'utilizzo di fatture per operazioni ine sistenti pari a complessivi euro 2.251.750,00 ai fini delle imposte ed euro 450.350 ai fini IVA anno 2009 In Milano, ottobre 2010 dichiarazione 2009 EE art. 81 cpv, 110 cod. pen, 2 D.Igs 74.00 indicazione fraudolenta nella dichia razione 2009 di elementi passive fittizi con l'utilizzo di fatture per operazioni ine sistenti pari a complessivi euro 3.830.702,30 ai fini delle imposte ed euro 796.276,90 ai fini IVA anno 2009 In Milano, settembre 2010 dichiarazione 2009 FF art. 81 cpv, 110 cod. pen, 2 D.lgs 74.00 indicazione fraudolenta nella dichia razione 2009 di elementi passive fittizi con l'utilizzo di fatture per operazioni ine sistenti pari a complessivi euro 4.184.736,70 ai fini delle imposte ed euro 836.947,34 ai fini IVA anno 2009 In Milano, settembre 2010 dichiarazione 2009 ZZ art. 110, 2632 c.comma aumento fittizio dei capitale societario In Novara il 22.6.2010 Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquenanle ex art. 99 comma 4 c-p. Per S.D. Pena base per il reato più grave art. 2 capo II, D.L.vo n. 74/2000 anni 1 e mesi 6 di reclusione ridotta di un terzo per le attenuanti generiche anni 1 di reclusione aumentato per la continuazione ad anni 1 e mesi 3 di reclusione diminuita per il rito e pena finale mesi 10 di reclusione, con sospensione condizionale della pena cui era stata subordinata la richiesta. La S. era imputata M del reato previsto e punito dagli articoli 81 cpv. 110 c.p. e 8 D. Lgs. 10 marzo 2000 nr. 74, perché K.Z. nei cui confronti si procede separata mente quale amministratore di diritto per il periodo dal 23.12.06 al 24.11.08, S.D., amministratore di diritto, M.L., B.S. e F.B., amministratori di fatto della P.EMME.E SRL, quali concor renti materiali nel reato, ex art. 110 c.p., in concorso tra loro e con più azioni esecutive dì un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nel corso dei periodi d'imposta 2008 e 2009 emettevano una pluralità di fatture per operazioni inesistenti per un am montare complessivo imponibile ed iva di euro 13.971.660,00 nei confronti dei soggetti e per gli importi indicati nella tabella per un imponibile di € 6.608.050,00 pari ad IVA per € 1.321610. In Como, Vanzaghello, Bergamo o altro luogo da settembre 2008 ad aprile 2009. N reato previsto e punito dagli articoli 81 cpv. 110 c.p. e 8 D. Lgs. 10 marzo 2000 nr. 74, perché S.D., quale socio accomandatario e amministratore, M.L. e B.S. quali amministratori di fatto della AZIENDE FOSSA SAS, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nel corso dei periodi d'imposta 2008 e 2009, emettevano una pluralità di fatture per operazioni inesistenti, per un ammontare complessivo im ponibile ed iva di euro 6.867.704,64 nei confronti dei soggetti e per gli importi indicati nella tabella In Como, Vanzaghello, Gallarate VA o altro ottobre 2008 a dicembre 2009. II reato previsto e punito dagli artt. 81, 110 c.p. e 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 nr. 74, perché S.D., quale socio accomandatario e amministratore dal 30.12.2008 al 26.07.2010, M.U., quale socio acomandatario e liquidatore dal 26.07.2010, M.L. quale amministratore di tatto della AZIENDE F.G. SAS, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un mede simo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore ag giunto, indicavano fraudolentemente nelle dichiarazioni annuali relative agli anni 2008 e 2009 elementi passivi fittizi utilizzando fatture per operazioni inesistenti emesse per gli importi dalle società indicate in imputazione. In Gallarate VA , settembre 2009 dichiarazione 2008 e ottobre 2010 dichia razione 2009 . 00 reato previsto e punito dagli articoli 110 c.p. e 5 D. Lgs. 10 marzo 2000 nr. 74, perché S.D., quale amministratore di diritto, M.L., B.S. e F.B. quali amministratori di fatto della P.EMME E. SRL perché in concorso tra loro, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto non presentavano, essendovi obbligati, la dichiarazione annuale relativa a dette imposte per l'anno 2008 evadendo le imposte per importi superiori ad euro 74.468,53. In particolare, a fronte di elementi attivi pari ad euro 20.642.271 per l'anno 2008 non presentavano la dichiarazione ai finì IRES eva dendo l'imposta relativa per euro 5.676.625 e non presentavano la dichiarazione IVA evadendo l'imposta per euro 1.638.438 In Bergamo, gennaio 2010 dichia razione 2009 . PP Reato previsto e punito dagli articoli 110 c.p. e 4 D. Lgs. 10 marzo 2000 nr. 74, perché nelle loro qualità indicate nel capo che precede, in concorso tra loro, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano nella di chiarazione annuale relativa a dette imposte per l'anno 2009 elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo e, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60 ed evadevano così le imposte per un ammontare complessivo supe riore ad euro 103.291,38. In particolare omettevano di indicare nella predetta di chiarazione elementi attivi pari ad euro 7.976.035,22 imposta IRES pari ad euro 2.193.409,69 ed IVA pari ad euro 1.595.207,04. In Bergamo, ottobre 2010 dichiarazione 2009 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto separati ricorsi per Cassa zione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dal l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. procomma pen. e B.P. che ricorre oltre che contro la sentenza contro l'ordi nanza del 13.3.2014 con cui il GUP ha respinto l'eccezione di incompetenza terri toriale a. Art. 606 co. 1 lett. b , cod. procomma pen. in relazione agli art. 8, 9 e 10 cod. procomma pen. Il ricorrente deduce che in data 13 marzo 2014, in occasione della prima udienza preliminare, la difesa eccepiva tempestivamente l'incompetenza territo riale del Giudice di Como, in favore dell'autorità giudiziaria di Milano. Ricordato che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte Sez. Unite, n. 4419 dei 25 gennaio 2005, Gioia, rv 229982 hanno evidenziato, in tema d'istanza di applicazione pena, ex art. 444 cod. proc., che deve emergere l'interesse della parte a sostenere in sede di ricorso l'incompetenza territoriale, dal momento che la decisione del Giudice ratifica un accordo proposto dalla parte stessa, il difensore ricorrente assume che nella fattispecie in esame, nonostante l'accoglimento della richiesta di patteggiamento dell'imputato B., vi è comunque un interesse all'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata, poiché la stessa era stata pro posta proprio in previsione di un patteggiamento definitivo, che comprendesse anche eventuali questioni fallimentare in capo al gruppo Minitransport. Le condotte contestate nel presente procedimento, infatti, correrebbero il rischio di essere nuovamente contestate quali corollario di un procedimento per bancarotta. La questione dell'incompetenza territoriale era fondata -si sostiene poiché la sede legale della società Minitransport Spa era in Settimo Milanese MI , mentre la sede legale di Minitransport Sri era a Pregnana Milanese MI . Entrambe le so cietà sono fallite, come da sentenza dichiarativa di fallimento, emesse proprio dal Tribunale di Milano, acquisita agli atti. Nel corso delle indagini preliminari la com petenza territoriale in capo all'autorità giudiziaria di Como non era stata indivi duata in ragione dei radicamento dell'associazione a delinquere, ex art. 416 c.p., presso il circondario di Como. Nessun elemento poteva far emergere un interesse particolare per il gruppo al magazzino di Grandate e neppure è vero, secondo quanto si sostiene in ricorso, come rilevato dal Gip, che gli incontri nella fase di acquisto delle società avvenissero in Grandate. Si sostiene che i magazzini delle Minitransport si trovavano anche altrove, presso Cassano Magnago per esempio. L'autorità giudiziaria di Como è, dunque, la prima Procura della Repubblica che ha indagato sulla vicenda, ma, come noto, la prima iscrizione nel registro delle notizie di reato deve essere un criterio residuale per l'individuazione della compe tenza territoriale. Nel caso di specie vi erano, ad avviso del ricorrente, tutti gli elementi per individuare il luogo di commissione del reato. L'associazione a delinquere, secondo la stessa prospettazione accusatoria, era finalizzata alla commissione di una serie di reati tributari in particolare l'eva sione IVA proprio ín capo al gruppo Ministransport. II reato di cui all'art. 2 del D.Igvo 74/2000, a cui era finalizzata l'associa zione, è stato dunque commesso, ex art. 18 dei medesimo decreto legislativo, presso il domicilio fiscale delle società e, quindi, in Milano. L'individuazione dell'Autorità Giudiziaria di Milano avrebbe assolto anche a ragioni di economia processuale, poiché a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento il procedimento, già in essere, per il reato di bancarotta fraudolenta sarà ivi celebrato. b. Art. 606 lett. b cod. procomma pen. in relazione alla confisca disposta dal Giudice ed in particolare in merito all'errata applicazione dell'art. 322 ter cp. Il ricorrente evidenzia che il giudice ha disposto la confisca di quanto se questrato in ragione del disposto dell'art. 322 ter c.p. L'incredibile mole di beni, quindi, è stata confiscata quale equivalente dei profitto derivante dalle violazioni tributarie. Una confisca di tale importanza, però, necessitava di un approfondimento maggiore. Il profitto, infatti, è stato individuato, non quale conseguenza di un effettivo avviso di accertamento dell'Agenzia Tributaria, l'unico organo competente a cri stallizzare una pretesa tributaria, bensì in ragione di una relazione degli operanti che hanno seguito le indagini. Il profitto dovrebbe essere individuato eventualmente nel risparmio fiscale, che non può in alcun modo identificarsi nella somma di oltre 20 milioni scelta dal giudice. Alla cifra sopra indicata si giunge attraverso la somma dell'IVA indicata nelle false fatture, da cui la contestazione del reato di cui all'art. 8 del divo 74/2000. Si evidenzia, tuttavia, che non solo a Paolo B. non è stato contestato questo reato, ma l'IVA così indicata non può certo costituire il risparmio fiscale e quindi il profitto del reato, poiché è un'IVA fittizia indicata nelle fatture al solo fine di aumentare un'IVA effettiva, che sarà poi dedotta. Non vi sarebbe stata, in altri termini, alcuna indagine tecnica che potesse quantificare l'effettiva imposta evasa oltre al valore dei beni sottoposti a seque stro. Sono stati confiscati beni riconducibili a società, vedasi Pama srl e 40 srl che, come da sentenza, non hanno avuto in alcun modo a che fare con i reati contestati. Si deduce che li patrimonio immobiliare delle due società di cui sopra era detenuto da molto più tempo rispetto all'ipotesi di reato contestate. I beni immobili appartenenti a Pama srl e 40 srl, inoltre, non erano certo il profitto diretto degli illeciti, come erroneamente sostenuto in sentenza il decreto aveva stabilito che potessero costituire l'equivalente dei profitto ed aveva eviden ziato che gli stessi fossero nella disponibilità di B. stesso e per questa ragione confiscabili Il giudice ci si duole cita in sentenza la decisione delle Sezioni Unite n. 26654 del 27/03/2008, secondo cui di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina dei concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente . Sulla base di questo orientamento giurispruden ziale dovrebbero essere confiscati, a parere dei giudice, tutti i beni sottoposti a sequestro, a tutti gli indagati, a prescindere dall'effettivo apporto personale all'il lecito tributario. A prescindere dalla condivisione di questa conclusione, si dimentica in sen tenza che la confisca è stata disposta sulla base dei reati tributari contestati, ex art. 322 ter cod. pen., contrariamente a quanto ricostruito dal giudice in sentenza. E anche qualora si volesse indentificare una responsabilità plurisoggettiva, in ra gione di un concorso ex art. 110 c.p., a Paolo B. non sono stati contestati tutti i capi d'imputazione, bensì esclusivamente gli illeciti, quale amministratore di fatto, di cui agli art. 2 del Divo 74/2000 per quanto attiene alle società dei gruppo Minitransport. Tali reati sono stati contestati in concorso con altri soggetti e su tali illeciti andava, tutt'al più, disposta la confisca ex art. 322 ter cod. pen. e non su reati che non gli sono stati neppure imputati vedasi per esempio l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 8 d.lgvo 74/2000 . Proprio l'orientamento giurisprudenziale indicato dal Giudice, quello definito solo apparentemente contrastante avrebbe dovuto dettare il criterio per identi ficare i beni confiscabili in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può eccedere per ciascun dei concor renti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre che tale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile Cass. Sez. VI 23/06/2006 n. 25877 sez. VI 5/6/2007 n. 31690 sez. VI 14/06/2007 n. 30966 . S.D. a. MANCANZA DI MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE AL RAPPORTO DI VA LORE TRA I BENI CONFISCATI PER EQUIVALENTE ED IL CREDITO DELLO STATO ALLA CUI SODDISFAZIONE LA CONFISCA DI TALI BENI E' STATA DESTINATA La ricorrente lamenta che il GUP dei Tribunale di Como, nell'impugnata sentenza, abbia deciso di confiscare interamente i beni già posti sotto sequestro preventivo senza tuttavia specificare e verificare il valore effettivo degli stessi conseguentemente senza verificare se il valore medesimo fosse o meno superiore al credito dello Stato che la confisca doveva soddisfare. Sul punto il GUP ci si duole che il GIP si limiti a motivare li proprio operato si veda I' ultimo paragrafo della pagina 4 dell' impugnata sentenza come segue Stante la rilevantissima entità del profitto dei reati, nel caso di specie appare corretto disporre la confisca di tutti i beni sequestrati ad ognuno degli imputati ed alle società utilizzate ai fini della frode, quali quelle del gruppo Minitransport, so cietà risultanti nella sostanziale disponibilità degli imputati ex art. 416 c.p. in particolare di B. e di M. dopo la loro acquisizione dapprima tramite la società Genesis Srl e poi tramite la Icr Srl appositamente dagli stessi costituite beni il cui valore calcolato quanto ai fabbricati e terreni intestati a persone fisiche secondo i valori correnti di mercato riportati dalla Banca Dati di quotazione immo biliare istituita presso l'Agenzia del Territorio e per quelli intestati alle persone giuridiche rispetto al costo storico indicato nei bilanci d'esercizio non supera di certo il suddetto profitto così come calcolato in relazione all' imposta evasa per i reati rispettivamente a ciascuno ascritti. Ciò vale anche per S.D., il valore dei cui immobili oggetto di sequestro, qui oggetto di confisca per equiva lente, non supera l'importo del profitto costituito dall' imposta evasa così come calcolata nell' annotazione 18.4.2012 della Guardia di Finanza Nucleo P.T. di Como in atti a foglio 105 del faldone 13 dalle società Aziende Fossa e Piemme di cui era amministratore di diritto in relazione ai reati alla stessa contestati . In buona sostanza il GUP, secondo la ricorrente, a tutto voler concedere, presume dei valori ma non li possiede nella loro effettività, non li verifica oggetti vamente e si limita, a spanne, a dire che, a occhio, valgono meno del profitto illecito da dove lo capisce, per esempio, si duole ancora la ricorrente, che gli immobili sequestrati a S.D. valgono meno dei presunto profitto? . Oltretutto, nel caso della S., si assume non soltanto che i beni della stessa andrebbero valorizzati in modo specifico per comprendere se valgano meno o di più dell' illecito profitto ma andrebbero valorizzati in modo specifico in aggiunta ai suoi anche i beni sequestrati e confiscati ai soggetti che con lei avrebbero concorso ai fatti di reato di cui ai capi m , n , li , oo e pp ciò per il corretto principio della solidarietà tra concorrenti nel reato che comporta, proprio per i capi di imputazione relativi alle citate Aziende Fossa e Piemme, che tutti i beni di tutti i concorrenti in quei capi d' imputazione debbano essere destinati a riparare per equivalente I' illecito profitto. E la ricorrente sottolinea che, vista la mole dei beni sequestrati proprio a quei concorrenti ed alla S., il rapporto tra l'illecito pro fitto di cui ai capi m , n , li , oo e pp ed il valore dei beni confiscati per equiva lente non è affatto scontato che penda a svantaggio dei valore dei beni confiscati. Chiede, quindi, che questa Corte, se non riterrà di procedere direttamente, rinvii ad altro GUP affinchè la determinazione dei valori che giustificano la confisca venga effettivamente svolta e motivata con una quantificazione del rapporto tra i valori che potrà, si ritiene, condurre ad una limitazione della confisca stessa so lamente al valore corrispondente ali' illecito profitto evitando anche duplicazioni tra i concorrenti . b. ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE SULLA MANCATA APPLICAZIONE DELL' ATTENUANTE DI CUI ALL' ART. 114 C. P. Si rileva che la ricorrente S. si trovava nelle medesime condizioni del coimputato Colosimo Daniele Andrea era cioè, come lui, un'evidente testa di legno che era stata posta a fare l'amministratore di diritto delle società comandate, di fatto, dagli associati per delinquere. A Colosimo, tuttavia, è stata concessa l'atte nuante di cui ali' art. 114 cod. pen., mentre alla S. no. Al di là dell'ingiustizia -ci si duole la cosa risulta più altisonante perché la motivazione, oltretutto, contraddice l'esito del dispositivo. Viene sul punto richiamato il passo della sentenza dove si legge Ciò vale anche per S.D. , il valore dei cui immobili oggetto di sequestro, qui oggetto di confisca per equivalente, non supera l'importo del profitto costituito dall' imposta evasa così come calcolata nell'annotazione 18.4.2012 della Guardia di Finanza Nucleo P. T. di Como in atti a foglio 105 dei faldone 13 dalle società Aziende Fossa e Piemme di cui era amministratore di diritto in relazione ai reati alla stessa contestati . Il GUP, cioè, riconosce che il ruolo della S. era esclusivamente quello di amministratore di diritto tanto che, infatti, concorrevano nel reato con lei i veri amministratori e quindi di testa di legno ma, contrariamente al trattamento riservato al coimputato Colosimo nella stessa condizione , alla medesima non è stata applicata l'attenuante di cui ali' art. 114 cod. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ordina la confisca dei beni immobili sequestrati a S.D. con even tuale rinvio al primo giudice per le determinazioni conseguenti ali' annullamento sul punto riformare l' impugnata sentenza concedendo alla sig.a S.D. I' attenuante di cui ali' art. 114 c.p. Considerato in diritto 1. I motivi sopra illustrati sono tutti infondati, fatta eccezione per il dedotto vizio motivazionale in ordine alla confisca, per cui la sentenza impugnata va an nullata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribu nale di Como. 2. Del tutto infondato è il motivo proposto nell'interesse della ricorrente S. in relazione alla mancata valutazione a favore della stessa della circo stanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Il difensore della ricorrente, infatti, sembra dimenticare che siamo dì fronte ad una sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. procomma pen. e l'applicabilità al caso de quo della circostanza in questione -differentemente che per le applicate generiche non è mai stata posta per la S. all'attenzione del GUP, non risultando avere fatto parte del patto. Infondata, poi. è la doglianza proposta dal B. circa la competenza ter ritoriale, che si palesa assolutamente generica e inattuale. Proprio la richiamata pronuncia delle SSUU di questa Corte n. 441912005 evidenzia che, in ogni caso, l'interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità. In altri termini, con il proposto gravame l'impu gnante deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che asserisce di aver subito, in via primaria e dìretta, con il provvedimento impugnato. E tale, evidentemente, non è l'astratta ed ipotetica possibilità che i mede simi fatti, in futuro, possano essere valutati ai fini di un'imputazione per bancarotta fraudolente. 3. Fondata, invece, è la doglianza proposta in punto di motivazione relati vamente alla confisca. Scrive il GUP che i beni immobili di proprietà degli imputati e delle società indicate nei capi d'imputazione e riportati in dispositivo, in quanto relativi a società utilizzate nell'attività delittuosa del gruppo Minitransport o, come nel caso degli immobili acquistati delle società PAMA s.r.l. e 40 s.r.l. poiché costituenti diretto profitto dei reati come dimostrato dalle analitiche indagini della Guardia di Finanza Nucleo P.T. di Como, oggetto dì sequestro preventivo e meglio indicati in disposi tivo, sono passibili di doverosa confisca ai sensi dell'art. 322 ter c.p. come richia mato dall'art. 1 comma 143 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, per i reati tri butari ivi considerati e commessi dopo 11.1.2008, data di entrata in vigore della predetta disposizione normativa cd. confisca per equivalente su qualsiasi bene o denaro di proprietà o comunque nella disponibilità degli indagati fino alla concor renza del prezzo o, come nel caso di specie, del profitto dei reato . Corretto è il richiamo all'arresto di questa Corte laddove ha ribadito, come in altre precedenti occasioni, che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto dei reato così questa sez. 3, n. 23108 del 23.4.2013 nella cui motivazione la Corte ha precisato che il principio rimane valido anche dopo le modifiche apportate all'art. 322 ter cod. pen. dalla l. n. 190 dei 2012 . Così, anche, quello a sez. 3, n. 25890 del 26.5.2010, secondo cui è legit timo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di somme di denaro sottratte al pagamento dell'IVA dovuta, in quanto, per i reati tributari, la confisca di somme di denaro, beni o valori è consentita anche in relazione al pro fitto dei reato. Nella specie, si trattava di frode fiscale attuata mediante presen tazione di una dichiarazione annuale in cui erano stati indicati elementi passivi fittizi derivanti da annotazione in contabilità di operazioni oggettivamente inesi stenti, con sottrazione al Fisco del pagamento dell'IVA dovuta . 4. II GUP di Como rileva anche correttamente, quanto alla confisca per equivalente, che secondo la richiamata giurisprudenza di questa Suprema il legi slatore ha configurato l'ablazione del patrimonio dei reo in proporzione corrispon dente all'arricchimento provocato dall'illecito quale misura sostanzialmente san zionatoria. La confisca per equivalente, infatti, viene ad assolvere ad una funzione so stanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore dei reo dalla commissione dei fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio pa trimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, con notata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione dei reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi fun zione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza. Dopo avere correttamente aggiunto che, oltre alla ravvisabilità di uno dei reati per i quali è consentita e alla non appartenenza dei beni a un terzo estraneo, occorre che nella sfera giuridico-patrimoniale del responsabile non sia stato rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto, incorre nella prima grave incon gruenza motivazionale non dando conto dell'inesistenza di tale prezzo o profitto in relazione ai singoli imputati. Tuttavia è nella parte ancora successiva che la motivazione appare signifi cativamente carente ed applicativa di principi giuridici che il Collegio non condi vide. Ed invero, dopo avere richiamato seppure come si dirà dì qui a poco dan done una lettura parziale il dictum delle SSUU di questa Corte di cui alla sentenza n. 26654 del 27.3.2008 relativo ad un caso di responsabilità da reato degli enti, secondo cui di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio soli daristico che informa la disciplina dei concorso nel reato e che implica l'imputa zione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun con corrente, trascura evidentemente l'affermazione successiva operata nella mede sima pronuncia delle SSUU secondo cui, perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei con correnti anche per l'intera entità dei profitto accertato entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso , non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto dei relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi vengono richiamate anche sez. 2, n. 31989 dei 14/6/2006, Troso n. 38599 del 20.9.2007, Angelucci n. 9786 dei 21.2.2007 Alfieri n. 10838 del 20/12/2006, Napoletano n. 30729 dei 6/7/2006,Carere difetta un'applicazione logica al caso concreto. In particolare, rileva il Collegio che il principio solidaristico può trovare la sua massima espansione di fronte ad un provvedimento provvisorio qual è il se questro, ma non certo per la confisca che, ancorché per equivalente, non può andare oltre quello che è il profitto complessivo del singolo reato. La confisca -va ribadito non dovrà riguardare la quota del profitto dei sin golo, potendo evidentemente eccederla, ma il quantum complessivo della stessa, evidentemente, non può andare oltre il profitto realizzato dai concorrenti di quello specifico reato che, in casi come quello che ci occupa, in cui le imputazioni per i reati-fine sono molteplici e i concorrenti diversi dovrà essere chiaramente esplici tato . 5. Va dunque riaffermato sul punto la preponderante giurisprudenza di que sta Corte secondo cui, mentre il sequestro preventivo ha natura provvisoria, es sendo strumentale alla futura esecuzione della confisca, e può pertanto essere disposto, per l'intero, nei confronti di ciascuno degli indagati, la confisca, istituto di natura sanzionatoria, non può in alcun caso eccedere l'ammontare del prezzo o del profitto del reato così sez. 2, n. 38599 dei 20.9.2007, Angelucci, rv. 238160 che, in applicazione del principio,ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo, fino all'entità dei profitto complessivo, dei beni di ciascuno degli indagati od impu tati concorrenti nel reato di corruzione, nonché delle persone giuridiche ammini strativamente responsabili, in quanto beneficiarie dei vantaggio o titolari dell'inte resse sotteso al reato commesso dai loro amministratori . Dei resto, come detto, le stesse citate SSUU avevano affermato che, una volta perduta l'individualità storica dei profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare comples sivo dello stesso Sez. Un. N. 26654 del 27.3.2008, Fisia Italimpianti spa ed altri, rv. 239926 conf. sez. 6, n. 18536 del 6.3.2009, Passantino, rv. 243190 sez. 5, n. 10810 del 3.2.2010, Perrottelli, rv. 246364 sez. 2, n. 8740 del 16.11.2012 dep. il 22.2.2013, Della Rocca, rv. 254526 sez. 5, n. 13277 del 24.1.2011, Farioli, rv. 249839 . Ancora, in ulteriori e più recenti pronunce, è stato affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se poi il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non può essere duplicato o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso profitto sez. 5, n. 13562 dei 10.1.2012, Bocci, rv. 253581 sez. 6, n. 17713 del 18.2.2014, Argento, rv. 259338 . Se questo è il principio giuridico cui il giudice del rinvio dovrà uniformarsi, è evidente allora che lo stesso dovrà, differentemente da quanto fatto nel provve dimento impugnato a individuare non un profitto del reato onnicomprensivo, bensì relazionato anche ai diversi reati-fine, cui evidentemente non concorrono tutti i destinatari dei provvedimenti ablatori b dare conto dell'insussistenza di un profitto diretto da confiscare c indicare con chiarezza i valori monetari in gioco, senza continui richiami induttivi o per relationem ad atti del procedimento che certo non costituiscono prova ex se dei valori in essi indicati, a meno che il giudice non indichi in motivazione il perché ritiene di aderirvi d specificare il valore dei singoli beni in sequestro e i criteri con cui si è pervenuto all'individuazione dello stesso. A tal fine, in altri termini, non può bastare un'affermazione generica ed apodittica, che si ritiene bastevole per tutti gli imputati, qual è quella che si legge nel provvedimento impugnato secondo cui nella fattispecie il profitto del reato, inteso come utilità dallo stesso derivante, per quanto concerne gli imputati del reato di associazione per delinquere, è da identificarsi quantomeno nell'importo dell'IVA evasa dalle numerose società indicate nel capo d'imputazione, di cui gli stessi erano amministratori di fatto o di diritto, tutte partecipi del sistema di frode cd. carosello, importo quantificato in euro 21.989.881,64 nell'annotazione 18.4.2012 della Guardia di Finanza-Nucleo P.T. di Como in atti a foglio 105 dei falcone 13. 0, ancora, l'altrettanto generica affermazione, secondo cui stante la rilevantissima entità del profitto dei reati, nel caso di specie appare corretto di sporre la confisca di tutti i beni sequestrati ad ognuno degli imputati ed alle società utilizzate ai fini della frode . beni il cui valore calcolato quanto a fabbricati e terreni intestati a persone fisiche secondo i valori correnti di mercato riportati dalla Banca Dati di quotazione immobiliare istituita preso l'Agenzia del Territorio, e per quelli intestati alle persone giuridiche rispetto al costo storico indicato nei bilanci d'esercizio non supera di certo il suddetto profitto così come calcolato in relazione all'imposta evasa per i reati rispettivamente a ciascuno ascritti . E, ancora, si legge Ciò vale anche per S.D., il valore dei cui immobili oggetto di sequestro, qui oggetto di confisca per equivalente, non supera l'importo del profitto costituito dall'imposta evasa così come calcolata nell'anno tazione 18.4.2012 della Guardia di Finanza-Nucleo P.T. di Como in atti a foglio 105 dei falcone 13 dalle società Aziende Fossa e PIEMME, di cui era amministratore dì diritto, in relazione ai reati alla stessa contestati . L'elenco potrebbe continuare, a titolo esemplificativo, con gli ulteriori ri chiami al contenuto del decreto di sequestro preventivo e alle analitiche indagini svolte dalla G.d.F., con continui richiami ad opera dei GUP ai precedenti di questa Corte di legittimità, talvolta inconferenti rispetto al caso in esame, ma senza mai giungere ad una quantificazione chiara dei valore dei beni che si vanno a confiscare e, in rapporto a quelli dei profitto dei singoli reati ascrivibile a ciascun partecipe agli stessi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia al Tribunale di Como.