Intestazione fittizia dell’immobile, per il calcolo dei tempi conta la fine dei lavori

La data di consumazione del reato di cui all’art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori , in caso di immobile realizzato su fondo di proprietà dell’indagato, non può identificarsi con la data di perfezionamento della procedura di accatastamento, ma con quella in cui è stata portata a termine l’edificazione dello stabile.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27094, depositata il 26 giugno 2015. Il caso. Il Tribunale di Napoli confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip, avente ad oggetto due immobili. La donna interessata ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 12 quinquies trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori e 12 sexies d.l. n. 306/1992, contestando ai giudici di merito di aver erroneamente equiparato la data di acquisto della proprietà del bene immobile con il perfezionamento della procedura di accatastamento, il quale tuttavia non potrebbe assumere alcun valore probatorio per collocare temporalmente l’acquisizione dei beni sottoposti a sequestro al patrimonio dell’interessata, che si assumeva derivante da accessione realizzata nel 1994, in quanto stabili realizzati su suolo di proprietà esclusiva della donna. Chiedeva, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto il reato di intestazione fittizia che ne aveva sostenuto l’emissione doveva ritenersi estinto per prescrizione. La Corte di Cassazione ricorda che il presupposto del sequestro è costituito dalla verifica dell’esistenza del fumus di uno dei reati per cui la misura è consentita, nonché della sproporzione tra reddito del titolare del bene ed il suo valore. Momento di consumazione del reato. Secondo i giudici di legittimità, il Tribunale, in riferimento alla sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, aveva svolto una considerazione in diritto che contrastava con i principi di cui all’art. 934 c.c. opere fatte sopra o sotto il suolo , che ne costituisce il presupposto il Tribunale aveva individuato il momento consumativo, costituito dall’acquisizione della proprietà dei beni immobili realizzati sul fondo intestato alla ricorrente, collegandolo all’epoca del loro accatastamento, laddove tale acquisto doveva ricollegarsi temporalmente all’accessione, identificabile, nelle condizioni date – di immobili realizzati su suolo di proprietà della ricorrente – quale atto di acquisto a titolo originario della proprietà . La presenza di una costruzione su fondo proprio non è ostativa alla sottoposizione a sequestro penale del bene, quale risultante all’esito dell’arricchimento prodotto dall’edificazione. Il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti. Tuttavia, in tema di individuazione del momento consumativo dell’acquisto, non vi è titolo per derogare alla disciplina civilistica. Di conseguenza, bisognava verificare in quale momento erano stati completati gli immobili, con le caratteristiche tali da renderli abitabili e quindi idonei ad assumere un valore economico, al fine di chiarire la data a decorrere dalla quale poteva intendersi decorso il termine di prescrizione, ponendosi tale collocazione temporale quale termine ultimo al quale ricollegare l’utilizzo di utilità, in tesi di accusa riferibili al figlio, per l’arricchimento di un bene che entrava nel patrimonio della ricorrente . Perciò, il momento consumativo doveva essere individuato all’atto in cui i beni avevano acquisito l’odierna consistenza, non nell’epoca in cui, attraverso la procedura amministrativa, avevano ricevuto riconoscimento ai fini fiscali. I giudici di merito, nel caso di specie, avevano espresso un giudizio non univoco con riguardo agli elementi di fatto deducibili dai rilievi fotogrammetrici prodotti dalla parte , non avendo chiarito i limiti della portata dimostrativa della documentazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, rinviando la decisione ai giudici di merito e ricordando loro che la data di consumazione del reato di cui all’art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, in caso di immobile realizzato su fondo di proprietà dell’indagato non può identificarsi con la data di perfezionamento della procedura di accatastamento, ma con quella in cui è stata portata a termine l’edificazione dello stabile, che segna anche il limite temporale dell’afflusso di capitali in tesi accusatoria attribuibili a terzi, presupposto costitutivo del reato .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 maggio – 26 giugno 2015, n. 27094 Presidente Milo – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. II Tribunale di Napoli, con ordinanza del 15/01/2015, giudicando a seguito di annullamento con rinvio di precedente provvedimento pronunciato da questa Corte con sentenza del 19/09/2014, ha respinto il riesame proposto nell'interesse di E.M. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di quell'ufficio l'08/04/2014 avente ad oggetto due immobili di sua proprietà siti in Napoli alla IV traversa via . 2. La difesa di E. nel suo ricorso deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett.b cod.proc.pen. con riferimento agli artt. 321 cod.proc.pen., 12 quinques e 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, 934 cod. civ., 125 comma 3 cod.proc.pen., 111 comma 6 e 24 Cost. per aver il provvedimento impugnato erroneamente equiparato la data dell'acquisto della proprietà del bene immobile al perfezionamento della procedura di accatastamento che non può assumere alcun valore probatorio per collocare temporalmente l'acquisizione dei beni sottoposti a sequestro al patrimonio dell'interessata, che se assume derivante da accessione realizzata nel lontano 1994, in quanto stabili realizzati su suolo di proprietà esclusiva dell'E Si rileva inoltre che l'ordinanza ha offerto una motivazione apparente sulla confutazione dei dati emergenti dei rilievi fotogrammetrici prodotti dalla difesa al fine di dimostrare tale assunto di fatto. Si chiede conseguentemente l'annullamento senza rinvio dei provvedimento impugnato poiché il reato di intestazione fittizia che ne ha sostenuto l'emissione deve ritenersi estinto per prescrizione. 3. Con ulteriore motivo si deducono i medesimi vizi in ordine all'accertamento dell'esistenza del periculum in mora in relazione al quale il Tribunale ha disatteso le allegazioni difensive, senza consentire di cogliere le argomentazioni a sostegno di tale decisione in particolare, non è stata considerata la rilevanza ai fini determinativi del reddito di tutti gli elementi di fatto forniti nell'atto di impugnazione sul punto, con particolare riferimento ad indennizzi assicurativi percepiti, all'esercizio dell'attività di tassista da parte dei marito della ricorrente, agli introiti derivanti dalla percezione di canone di locazione, tutti i redditi che, se pur non dichiarati al fisco, consentono di determinare le somme percepite in misura proporzionale rispetto al valore dei beni sequstrati. Si lamenta che al riguardo i giudici di merito non abbiano considerato le allegazioni difensive, nè hanno spiegato le ragioni che rendono i documenti inidonei a superare la presunzione relativa, escludendo illegittimamente dal computo i redditi non dichiarati al fisco che risultano utili, ove rigorosamente provati, a superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale. È stata inoltre omessa la considerazione degli introiti derivanti da due contratti di locazione registrati, illogicamente richiedendosi la prova certa dell'effettiva percezione dei canoni, senza considerare la natura cautelare dei procedimento e disattendendo l'applicazione dei principi giurisprudenziali riguardo alla dimostrazione della congruenza dei beni con i propri redditi richiesta nel caso di sequestro di cui all'art 12 sexies I n. 356/1992 cit. Considerato in diritto 1. II ricorso è parzialmente fondato. 2. Si deve ricordare che il presupposto del sequestro è costituito, dalla verifica dell'esistenza dei fumus di uno dei reati per cui la misura è consentita, nonché della sproporzione tra reddito del titolare del bene ed il suo valore. Con riferimento alla sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, il Tribunale risulta aver svolto una considerazione in diritto che contrasta con i principi di cui all'art. 934 cod. civ. che ne costituisce il presupposto, ove ha individuato il momento consumativo, costituito dall'acquisizione della proprietà dei beni immobili realizzati sul fondo intestato alla ricorrente, collegandolo all'epoca dei loro accatastamento, laddove tale acquisto deve ricollegarsi temporalmente all'accessione, identificabile, nelle condizioni date -di immobili realizzati su suolo di proprietà della ricorrente quale atto di acquisto a titolo originario della proprietà. Deve ricordarsi che la presenza di una costruzione su fondo proprio non è ostativa alla sottoposizione a sequestro penale del bene, quale risultante all'esito dell'arricchimento prodotto dalla edificazione, essendo stato già chiarito da questa Corte che il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti Sez. 6, n. 18807 del 30/10/2012 - dep. 29/04/2013, P.G. in proc. Martino e altri, Rv. 255091 , e tuttavia in tema di individuazione del momento consumativo dell'acquisto non vi è titolo per derogare alla disciplina civilistica in materia. Risulta conseguentemente rilevante verificare in quale momento siano stati completati gli immobili, con le caratteristiche tali da renderli abitabili e quindi idoneo ad assumere un valore economico, al fine di chiarire la data a decorrere dalla quale può intendersi decorso il termine di prescrizione, ponendosi tale collocazione temporale quale termine ultimo al quale ricollegare l'utilizzo di utilità, in tesi di accusa riferibili al figlio, per l'arricchimento di un bene che entrava nel patrimonio della ricorrente. Ne consegue che il momento consumativo vada individuato all'atto in cui i beni hanno acquisto l'odierna consistenza, e non nell'epoca in cui, attraverso la procedura amministrativa, questi hanno ricevuto riconoscimento ai fini fiscali. Esclusa la rilevanza dell'individuazione temporale di carattere formale cui è pervenuto il Tribunale, il provvedimento impugnato risulta aver espresso su tale aspetto un giudizio non univoco con riguardo agli elementi di fatto deducibili dai rilievi fotogrammetrici prodotti dalla parte, ove non chiarisce quali siano i limiti della portata dimostrativa di tale documentazione, e non esplicita, conseguentemente, su quali basi si sia pervenuti ad una valutazione di irrilevanza del tema di indagine. Infatti, dopo aver operato un generico richiamo alla scarsa significatività della certificazione, nell'atto si identifica l'accatastamento con l'epoca di acquisizione del bene, sicchè superata tale indicazione per i motivi esposti, il dato storico essenziale per valutare la fondatezza dell'obiezione difensiva rimane privo di accertamenti affidabili. Quanto al secondo profilo il provvedimento risulta correttamente motivato con analisi delle deduzioni di fatto offerte dalla parte poiché, contrariamente a quanto risulterebbe emergere dal ricorso, il giudice di merito non si è limitato alla non condivisibile equazione tra mancanza di redditi denunciati ai fini fiscali ed incapacità economica dell'esponente, ma ha analizzato le deduzioni offerte sulle pretese entrate sottratte al fisco, assumendone la mancanza di concretezza. Il condivisibile principio della rilevanza delle entrate sfuggite all'imposizione fiscale deve in ogni caso coniugarsi con una diversa ed affidabile dimostrazione della effettività degli introiti, come chiaramente emerge dalle pronunce sul punto Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011 - dep. 01/06/2012, P.G., Bianco e altri, Rv. 252855 e da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 49498 del 11/11/2014 , Rv. 261046 . Diversamente opinando si giungerebbe a riconoscere un privilegio dimostrativo proprio in favore delle entrate non registrate, con evidente violazione dei principio di ragionevolezza. Il provvedimento impugnato offre analiticamente conto della circostanza che l'interessata ha evocato attività economiche riconducibili al marito, o ulteriori introiti derivanti da contratti privi di data certa rispetto ai quali, con valutazione di merito coerente, non sindacabile in questa sede, è stata esclusa la sussistenza di una dimostrazione concreta di effettività di tali redditi, suscettibile di fornire giustificazione economica all'acquisizione dei cespite immobiliare di cui si discute. Sul punto l'unica omessa valutazione riguarda la deduzione attinente alla percezione, da parte del figlio Marino Gaetano all'epoca in cui era convivente con la madre di un indennizzo assicurativo, elemento cui la difesa si riporta, del quale non è stata offerta alcuna confutazione nell'ordinanza impugnata, che può assumere astratto rilievo, stante l'epoca in cui la riscossione sarebbe avvenuta. 3. Affermato il principio di diritto secondo il quale la data di consumazione dei reato di cui all'art. 12 quinques d.l.cit. nel caso di immobile realizzato su fondo di proprietà dell'indagato non possa identificarsi con la data di perfezionamento della procedura di accatastamento, ma con quella in cui è stata portata a termine l'edificazione dello stabile, che segna anche il limite temporale dell'afflusso di capitali in tesi accusatoria attribuibili a terzi, presupposto costitutivo del reato, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al giudice di merito affinché accerti tale collocazione temporale, al fine di valutare l'eccezione di prescrizione proposta, ed analizzi, alla luce di tale collocazione anche la rilevanza della mancata analisi dell'intervento dei capitali da indennizzo, la cui effettività ed ipotetica incidenza non è stata esaminata nel provvedimento impugnato. 4. Per l'effetto si dispone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.