Se l’avvocato deve partecipare a più udienze contestualmente, deve dirlo subito

La prova della tempestività della comunicazione del legittimo impedimento, rispetto al momento in cui è stato riscontrato dal difensore, costituisce elemento fondamentale a determinare l’accoglimento dell’impedimento stesso.

Il principio è stato ribadito con la sentenza della Corte di Cassazione n. 26769/15, depositata il 25 giugno. Il fatto. Nel caso di specie, si tratta di un impedimento determinato dalla contestualità di più udienze riguardanti differenti procedimenti, ad alcune delle quali il difensore aveva prioritario interesse a partecipare per la centralità della fase procedimentale in cui vertevano. Per la Cassazione il difensore, avrebbe dovuto prontamente comunicare” l’avvenuta conoscenza della suddetta contestualità, indicando il momento in cui egli era effettivamente venuto a conoscenza degli impegni concorrenti, adempimento non rispettato. Al contrario, la difesa adduce che la legittimità dell’impedimento potrebbe ben prescindere dalla successione cronologica degli impegni professionali concorrenti e contestuali, rilevando maggiormente sia il grado di priorità” di uno o alcuni di questi rispetto agli altri, sia la circostanza che ad essi nessun altro difensore avrebbe potuto parteciparvi in qualità di sostituto o di codifensore. Tali indicazioni erano state esaustivamente fornite e dimostrate dalla difesa. Quest’ultima, inoltre, lamenta la violazione dell’articolo 178 lett. c c.p.p., con conseguente nullità degli atti perfezionati durante l’udienza procedimentale, in quanto difettavano la corretta assistenza e rappresentanza dell’imputato per l’ulteriore motivo che non era stato concesso alcun termine al difensore nominato d’ufficio ex art. 97, comma 4 c.p.p Questa mancanza veniva ulteriormente aggravata dalla circostanza che quella compromessa fosse l’unica fase processuale in cui potesse farsi richiesta di accesso ai riti alternativi. Gli interessi in gioco. Da quanto fin qui esposto, possiamo facilmente dedurre che questione centrale e portante della decisione in esame sia il bilanciamento di due interessi processuali entrambi contemplati dalla Costituzione italiana. Il primo è il diritto di difesa che è sancito come inviolabile in ogni stato e grado del processo art. 24 Cost. . L’altro è l’interesse alla ragionevole durata del processo art. 111 Cost. . Il primo diritto richiede che la persona accusata di un reato debba e possa godere della difesa tecnica durante il procedimento questa prerogativa è inviolabile e, per questo, inderogabile. La difesa dev’essere svolta nel rispetto di un codice deontologico, la cui violazione può comportare delle sanzioni, ma, in ogni caso, da essa non si può prescindere. La ragionevole durata del processo è una delle condizioni che rendono giusto” il processo nei confronti sia del detenuto, sia della collettività. Si potrebbe sostenere che tale interesse costituisca uno dei fattori idonei a permettere la sostenibilità e l’utilità del procedimento, anche e sicuramente a vantaggio dello stesso detenuto. Tuttavia, la durata del processo, pur laddove sia ragionevole, nulla potrebbe a soddisfare la tutela dei diritti dell’imputato, qualora gli sia negata concretamente la possibilità di difendersi in maniera efficace, efficiente e ragionevole. Il diritto alla difesa ha il peso maggiore nella determinazione della giustezza” del processo. Ragionevole durata del processo e diritto di difesa. Ora, se la tempestività della comunicazione del legittimo impedimento concorre indubbiamente al perseguimento della ragionevole durata del processo, la negazione di fatto del diritto di difesa e della conseguente impossibilità di richiedere, ad esempio, l’accesso ad un rito alternativo, viola quello che è definito diritto inviolabile dai padri fondatori della nostra Costituzione. Forse, allora, piuttosto che inibire a priori il più corretto esercizio del diritto di difesa tramite la reiezione - motivata sulla mancata prova di tempestività - dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, sarebbe più opportuno prevedere altri tipi di sanzioni processuali che esplichino effetti meno devastanti nei confronti dell’imputato e del suo inviolabile diritto di difesa. Laddove, quindi, non sia possibile assicurare il contestuale rispetto del diritto di difesa e della ragionevole durata del procedimento, il giurista deve conferire, sul piatto della bilancia, maggior peso al concreto esercizio del diritto di difesa a tale deduzione ci impone di approdare proprio il carattere di inviolabilità che la Costituzione gli assegna, attributo di cui sono insigniti soltanto pochi altri diritti costituzionalmente previsti.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 aprile – 25 giugno 2015, n. 26769 Presidente Gentile – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava il P. alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 1300 di multa. La Corte respingeva l'eccezione di nullità della reiezione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento poiché non era stata fornita la prova del momento in cui il difensore era venuto a conoscenza degli impegni professionali dedotti con conseguente impossibilità di procedere alla verifica della tempestività della richiesta di rinvio”. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso il difensore dell'imputato l'imputato che deduceva 2.1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità omissione e manifesta illogicità della motivazione. Si deduceva la illegittimità della reiezione dell'eccezione relativa alla legittimità del provvedimento che aveva respinto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento. Nell'atto di appello era stata attestata la regolarità dell'invio dell'istanza tramite fax e della veridicità dell'esistenza dell'impedimento conclamata dai timbri apposti dalle cancellerie del Tribunale di Napoli e di Nola si ribadiva la priorità dell'interesse del difensore alla partecipazione ai procedimenti di Nola e Napoli giustificata dal fatto che un processo era con detenuti mentre l'altro era nella fase della discussione era stata fornita giustificazione anche in relazione alla impossibilità di avvalersi di sostituti. Nella prospettiva del ricorrente il Tribunale aveva ritenuto rilevante la mancata indicazione della data in cui il difensore era venuto a conoscenza dei concomitanti impegni professionali solo al fine di verificare la legittimità dell'invio dell'istanza a mezzo fax. La legittimità dell'impedimento dovrebbe essere indipendente dalla successione cronologica degli impegni professionali, la cui rilevanza e dunque priorità deve essere valutata in concreto sulla base delle allegazioni difensive, nel caso di specie esaustive. 2.2. Nullità per violazione dell'art. 178 lett. c cod. proc. pen. in relazione al fatto che in seguito mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore non veniva concesso al difensore nominato ai sensi del comma 4 dell'art. 97 cod. proc. pen. alcun termine a difesa si rimarcava la gravità della lesione in quanto la fase processuale in cui era presente il difensore di ufficio era l'unica nella quale poteva farsi richiesta di accesso ai riti alternativi. 2.3. Inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità in relazione al dettato normativo dell'art. 552 comma 1 lett. c cod. proc. pen Si deduceva l'indeterminatezza dell'imputazione in relazione al fatto che non veniva indicati specificamente i comportamenti tenuti dai concorrenti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il motivo di ricorso che denuncia la violazione della disciplina sul legittimo impedimento è manifestamente infondato. Il collegio condivide l'orientamento secondo cui l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento Cass. sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Rv. 260579 . Nel caso di specie il ricorrente centra il ricorso sulla legittimità della comunicazione a mezzo fax, laddove la reiezione si fonda sulla impossibilità di verificare la tempestività della stessa, dato che non era stata fornita la prova del momento in cui il difensore era venuto a conoscenza degli impegni concorrenti il che impediva di verificare la tempestività della proposizione della istanza di rinvio. Si ribadisce che va considerato come prontamente comunicato quell’impedimento che sia reso noto al giudice non appena conosciuta la contestualità degli impegni professionali Cass. sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012 Rv. 254200 . Più specificamente il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie Cass. sez. 5, n. 7418 del 06/11/2013, dep 2014 Rv. 259520 . L'impedimento si intende prontamente comunicato quando tale comunicazione avvenga non appena conosciuta la contestualità degli impegni professionali Cass. sez. un. n. 4708 del 27.3.1992, Fogliarli . La Corte di cassazione Cass. sez. 1, sent. 6234 del 18.4 27.5.1994, Guastalegname e altri ha chiarito che è sufficiente che l'istanza sia proposta in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni professionali. Ciò si verifica quando, ricevuta la notificazione della fissazione di udienza davanti al giudice rispetto al quale poi si intende far valere l'impedimento professionale, il difensore verifichi che per la medesima data ha precedenti impegni di udienza avanti diversa autorità giudiziaria e ritenga di dover dare ad essi prevalenza. La prontezza della comunicazione va pertanto determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento. Si tratta di un criterio sufficientemente determinato, che non solo fornisce un'indicazione concreta di agevole ed omogenea applicazione, ma consente altresì di perseguire efficacemente lo scopo per cui il requisito della tempestività della comunicazione è stato previsto, sia per consentire al giudice a cui è chiesto il rinvio gli accertamenti eventualmente necessari sia per consentire che l'eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giudiziarie . Infatti, tenuto conto dei termini a comparire e quindi del momento della notificazione - che costituisce la conoscenza dell'ulteriore concomitante impegno professionale - rispetto alla data dell'udienza, la pronta segnalazione dell'impedimento del difensore può consentire al giudice l'anticipazione o la posticipazione dell'udienza, l'utile controcitazione dei testi, specialmente la fissazione di altro processo in quel ruolo di udienza. Questa interpretazione, infine, si pone in piena consonanza con i principi costituzionali della ragionevole durata dei processi e dell'efficienza della giurisdizione. Pertanto, a fronte di una notificazione della fissazione di udienza ricevuta diversi giorni prima della presentazione dell'istanza di differimento questa deve ritenersi intempestiva Cass. sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Rv. 260579 . Nel caso di specie veniva dimostrata la validità dei concomitanti impegni professionali e la impossibilità della sostituzione con altro difensore, ma non la data della conoscenza dell'impedimento, elemento indispensabile per valutare la tempestività dell'istanza e dunque la sua ammissibilità. 1.1.2. Il motivo risulta manifestamente infondato anche nella parte in cui svaluta la rilevanza della valutazione sulla tempestività dell'istanza in relazione al momento della conoscenza dell'impedimento a favore della valorizzazione della valutazioni di priorità degli impegni concomitanti che, nella prospettiva difensiva, dovrebbe prescindere dal dato della conoscenza temporale dell'impedimento. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso il requisito della tempestività dell'istanza risulta indispensabile anche per la giurisprudenza che ha valorizzato il potere discrezionale del giudice nello scrutinio delle scelte di priorità proposte dal difensore nell'istanza di rinvio. Secondo le sezioni unite della Cassazione infatti la concomitanza dell'impegno in un altro procedimento può essere riconosciuta quale legittimo impedimento a comparire in udienza quando siano dimostrate, non solo la esistenza dell'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento. E tali ragioni, la cui prospettazione deve essere tempestiva e motivata, devono a loro volta essere correlate alla particolare natura della attività cui occorre presenziare ed alla mancanza o assenza di altro codifensore ed alla impossibilità di avvalersi di un sostituto, a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire. Spetta poi al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni professionali al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato dal difensore. La rilevanza dell'impugno difensivo, per assumere l'efficacia impeditiva postulata dalla norma, deve quindi assumere i connotati, non soltanto della assolutezza, ma anche della obiettività, nel senso che la priorità della esigenza difensiva nel procedimento pregiudicante deve trarre alimento, non dalla soggettiva opinio del difensore, ma fondarsi su specifiche circostanze di fatto che consentano di far reputare, per così dire, erga omnes, temporalmente cedevole l'assistenza difensiva nel procedimento pregiudicato sempreché non sussistano, ovviamente, contrarie ragioni di urgenza, che il giudice deve valutare con ponderata delibazione, nel necessario bilanciamento fra le contrapposte esigenze” Cass. sez. un. n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244109 . 1.2. Manifestamente infondato è anche il motivo che deduce la illegittimità del diniego del termine a difesa al difensore nominato come sostituto del titolare non comparso per asserito legittimo impedimento, ritenuto insussistente dal giudice. Il termine a difesa è, infatti, un diritto che spetta solo al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato Cass. sez. 5 n 4643 del 06/11/2013, dep 2014, Rv. 258715 . La reiezione dell'istanza di legittimo impedimento e la nomina di un sostituto al difensore non comparso ai sensi del'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. in udienza preliminare in astratto potrebbe incidere sul diritto all'accesso al rito a prova contratta, tuttavia tale lesione del diritto di difesa, declinato come diritto a scegliere 11 percorso processuale più aderente agli interessi dell'imputato, deve essere inquadrata come nullità generale al regime intermedio dunque soggiace al relativo regime e risulta sanata se non eccepita tempestivamente nei modi indicati dall'art. 182 cod. proc. pen Nel caso di specie nessuna eccezione è stata tuttavia proposta come correttamente rilevato dalla Corte territoriale. 3. Infine è manifestamente infondato il motivo di ricorso che denuncia la carenza di precisione della imputazione nella parte in cui non specifica le singole condotte attribuite agli imputati. La Corte territoriale evidenzia la sufficiente precisione dell'imputazione che definisce la condotta illecita nella dimensione concorsuale. In materia di precisione della contestazione il collegio condivide l'orientamento secondo cui non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito Cass. sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741 . 2 Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1000,00. 3. il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile B. V. Hego Steel Trading che, tenuto conto della normativa secondaria che disciplina la materia, liquida in complessivi Euro 2000, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario nella misura del 15%. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000.00 alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile B. V. Hego Steel Trading che liquida in complessivi Euro 2000, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.