Quando si consuma il reato di indebita percezione di erogazioni?

Affrontando un caso di falsa invalidità, la Corte di Cassazione qualifica il fatto come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, specificando che la consumazione del reato avviene nel momento in cui si verifica l’evento, ovverosia l’indebita percezione, il quale, perdurando, rende il reato a consumazione prolungata.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 26761, sez. II Pen., depositata il 25 giugno 2015. Falsa invalidità. Nel ricorso proposto innanzi alla Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affrontano il tema della consumazione del reato di cui all’art. 316 - ter c.p L’episodio concerne un caso di falsa invalidità. Il ricorrente, infatti, percepiva l’indennità mensile di accompagnamento in quanto cieco assoluto. Tuttavia durante la visita medica di accertamento dell’invalidità, il ricorrente non dichiarava di fare uso abituale di lenti a contatto che miglioravano notevolmente il visus . Il fatto veniva ricondotto, dunque, nella fattispecie normativa di cui all’art. 316 - ter c.p., poiché la condotta antidoverosa si risolveva nel silenzio informativo del ricorrente, con conseguente erogazione di ratei pubblici periodici. Il momento consumativo. La questione posta innanzi i Giudici di legittimità, ai fini del computo della prescrizione del reato ascritto, concerne la consumazione del reato di cui all’art. 316 - ter c.p I Giudici di legittimità chiariscono sin dal principio che il reato si consuma nel momento in cui si verifica l’evento, ovverosia quando l’agente o il terzo beneficiario percepisce materialmente l’indebita erogazione. È con l’erogazione, infatti, che si disperde” il denaro pubblico. Il reato, nei casi di erogazioni periodiche, si caratterizza come un reato a consumazione prolungata. Il reato ex art. 316 - ter c.p. sussiste dunque fino al momento in cui le erogazioni non vengano interrotte. Reato o illecito amministrativo? Come sostenuto da giurisprudenza costante di legittimità ex multiis C. Cass. n. 11145/10 , ai fini della valutazione del fatto concreto come illecito amministrativo o come reato di cui all’art. 316 - ter c.p., è necessario verificare la soglia quantitativa dell’indebita percezione, stabilita dal legislatore in euro 3.999,96. A tal fine la soglia si intende superata con riferimento alla somma complessivamente percepita indebitamente, e non con riferimento alla singole percezioni mensili.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 marzo – 25 giugno 2015, numero 26761 Presidente Esposito – Relatore Cervadoro Svolgimento del processo Con sentenza del 9.5.2014, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione di primo grado che aveva condannato L.R., limitatamente ai fatti commessi dal 24.11.2004, alla pena di mesi otto di reclusione, ritenuta la fattispecie di cui all'articolo 316 ter c.p. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato richiedendo di essere ammesso alla prova con sospensione del processo ex articolo 168 bis e segg. c.p. e 464 bis e segg. c.p.p., ai sensi della legge 28.4.2014 numero 67 entrata in vigore il 17.5.2014 successivamente alla decisione in grado d'appello 9.5.2014 , e deducendo 1 erronea applicazione della norma di cui all'articolo 316 ter c.p. e mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'articolo 606, co.1, lett.b ed e c.p.p. in ordine alla dedotta mancanza di prova di superamento della soglia di rilevanza penale di cui al secondo comma dell'articolo 316 ter c.p., in quanto le somme percepite dal L. si riferiscono a prestazioni periodiche mensili, con la conseguenza che l'importo a cui fare riferimento ai fini del secondo comma dell'articolo 316ter c.p. è quello mensilmente percepito e non già quello annualmente o complessivamente erogato 2 erronea applicazione della norma di cui all'articolo 157 e 161 c.p. e mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'articolo 606, co.1, lett.b ed e c.p.p. in ordine ai tempi della prescrizione decorrenti dalla data di ciascuna illegittima percezione 3 erronea applicazione della norma di cui al II co. dell'articolo 316 ter c.p. e mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'articolo 606, co.1, lett.b ed e c.p.p. laddove la Corte in maniera apodittica ha ritenuto irrilevanti le difese svolte in riferimento alla quantificazione delle somme indebitamente percepite , in quanto essendo il ricorrente comunque con visus parziale una quota parte delle somme percepite non è indebita, da cui l'importanza di determinare quella effettivamente indebita. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza. Motivi della decisione 1. Sulla richiesta di ammissione alla messa alla prova, rileva il Collegio che questa Corte v. Cass.Sez. F, Sent. numero 42318/2014 Rv. 261096 Sez fSent.numero 35717 del 31.4.2014 Sez.IV Sent.numero 1281 del 13 gennaio 2015 ha affermato che la sospensione del procedimento con messa alla prova di cui alla L. 28 aprile 2014, numero 67, articolo 3 e 4 non può essere chiesta dall'imputato nel giudizio di Cassazione, nè invocandone l'applicazione in detto giudizio ne' sollecitando l'annullamento con rinvio al giudice di merito. Infatti il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, per il quale, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio tempus regit actum. Nè alla luce della sentenza della Corte Costituzionale numero 263 del 2011, è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior, che per sè imponga l'applicazione dell'istituto a prescindere da una disciplina transitoria. Nel richiamare integralmente le considerazioni espresse in tale sede, del tutto condivise, rileva ulteriormente il Collegio che nessun ricorso avente ad oggetto tale questione risulta pendente presso le Sezioni Unite dal momento che quello cui fa riferimento il ricorrente è stato restituito alle sezioni ordinarie stante l'impossibilità di fissazione prima che intervenisse la scadenza del termine di prescrizione del reato. 2.I restanti motivi di ricorso sono infondati. Il fatto storico, come addebitato, è emerso incontestato dall'istruttoria dibattimentale L., persona affetta da patologia della vista cheratocono , si presentò alla visita medica del 22.5.2004 della Commissione preposta all'accertamento ed alla valutazione dell'invalidità senza le lenti a contatto di cui faceva uso abituale e ben tollerato. Le lenti a contatto gli consentivano un netto miglioramento del visus tanto da aver rinnovata la patente di guida , ed invece - all'esito della visita - egli aveva ottenuto il riconoscimento dell'indennità mensile di accompagnamento quale cieco assoluto. Il fatto, contestato quale truffa aggravata ex articolo 640 bis cp, è stato tuttavia qualificato integrare la previsione posta dall'articolo 316 ter c.p. in considerazione della condotta incriminabile esauritasi nell'antidoveroso silenzio informativo, tipizzante la norma citata, e come precisato dalla giurisprudenza di legittimità v. Cass.S.U., Sent. numero 7537/2010 Rv. 249104 . 3.La situazione che viene in rilievo nel caso concreto è quella di una erogazione pubblica conferita in ratei periodici. Proprio con riferimento a tali casi, si è reso necessario stabilire se il reato debba intendersi consumato già al momento della deliberazione da parte dell'ente erogatore in ordine alla possibilità di procedere al sovvenzionamento, ovvero se debba piuttosto attendersi la percezione dell'ultima tranche di denaro da parte del soggetto agente. Nel l'interpretare l'articolo 316 ter c.p., questa Corte ha chiarito che il delitto previsto da tale disposizione si consuma nel momento in cui è realizzato l'evento ossia, quando l'agente, o il terzo beneficiario percepisce materialmente l'indebita erogazione. Fino a quel momento, infatti, il delitto può dirsi solo tentato. In altri termini, il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, o i mutui agevolati, disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con l'erogazione che si verifica la dispersione del denaro pubblico ex plurimis, v. Cass. Sez.III, Sent. numero 6809 /2014 Rv. 262549 Sez.II, Sent. numero 48820 /2013 Rv. 257431 Sez.VI, 19 febbraio 2013, numero 12625 Sez.VI, 3 maggio 2007, numero 42637 . E tale ricostruzione si pone in linea con quanto affermato dalla Corte di legittimità relativamente al momento consuntivo dell'analogo reato di cui, all'articolo 640 bis cod. penumero , fattispecie del tutto assimilabile, quanto a tale specifico profilo, a quella di cui all'articolo 640 c.p., comma 2, numero 1 . Sul punto, la giurisprudenza di legittimitì si è da tempo assestata sulla ricostruzione della truffa come reato a consumazione frazionata con la conseguenza che esso dovrebbe considerarsi integrato in tutti i suoi elementi solo all'esito dell'ultima riscossione da parte dell'agente. Cò sul presupposto che le condotte successive di riscossione, lungi dal connotarsi quale mero post factum irrilevante, consistono nella reiterazione nel tempo della condotta antigiuridica tipica, con conseguente progressivo aggravamento dell'offesa ex multis, Cass.Sez.II, Sent.numero 26256/2007, rv. 237299 . In caso di erogazioni pubbliche suddivise in pù tranche erogate in tempi diversi, il delitto è percò strutturato come un reato a consumazione prolungata, il cui momento consumativo è da individuare nella cessazione dei pagamenti, perdurando il reato fino a quando non vengano interrotte le riscossioni ex multis, sez.II, 15 dicembre 2011, numero 10822/2012 sez.II, 21 ottobre 2010, numero 40107 sez.II, 9 luglio 2010, numero 28683 . 4. Ne consegue che poiclé rultima percezione delTindenniä di pensione e di accompagnamento è avvenuta nel maggio 2008, come correttamente affermato dalla Corte dAppello, il reato nonèad oggi prescritto. Rilevasi, a riguardo, che la Corte, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero della declaratoria di prescrizione dei fatti commessi fino al 23.11.2004 emessa dal giudice di primo grado, pur ritenendo correttamente la data di consumazione del reato al momento dellultima percezione delrindenniti in questione, si è dovuta limitare a prendere atto del giudicato parziale della declaratoria di prescrizione da parte del primo giudice. 5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini della valutazione del superamento o meno della soglia quantitativa Euro 3.999,96 al di sotto della quale, ai sensi dell'articolo 316 ter c.p., comma 2, il fatto degrada a mero illecito amministrativo, deve tenersi conto della complessiva somma indebitamente percepita dalla prevenuta, e non di quella alla stessa mensilmente corrisposta v.Cass.Sez.VI, Sent. numero 11145/2010 Rv. 246693 . indebitamente percepita dalla prevenuta, e non di quella alla stessa mensilmente corrisposta v.Cass.Sez.VI, Sent. numero 11145/2010 Rv. 246693 . Le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente volte a sostenere che, per effetto della diminuzione del visus il ricorrente avrebbe avuto comunque diritto ad una indennità anche se di minor entità e che pertanto l'indennità percepita, anche se calcolata nella somma complessivamente percepita, non sarebbe superiore alla soglia quantitativa in questione sono inammissibili, investendo il merito degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito, non censurabili in sede di legittimità. Il superamento della soglia di rilevanza di cui al capoverso dell'articolo 316 ter c.p. è stato affermato sulla base delle documentate allegazioni del rappresentante dell'INPS v.sentenza di primo grado , e non risulta che in sede d'appello sia stata richiesta la rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di prove nuove o preesistenti non potute acquisire prima. Il ricorso va pertanto rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.