Il Tribunale dispone la confisca dopo il patteggiamento e in sede di istanza di dissequestro: ordinanza annullata

È abnorme il provvedimento con cui il Giudice di cognizione ordina la confisca dei beni patrimoniali del condannato in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26481/15, depositata il 23 giugno. Il caso. A seguito di una sentenza di patteggiamento, in sede di istanza di restituzione di un automezzo sequestrato, il Tribunale di Udine disponeva la confisca del bene. L’imputato osserva che in tale sede aveva contestato il persistere di esigenze legate alla continuazione delle indagini, dato che il procedimento era stato definito con applicazione della pena. Il Giudice avrebbe, a suo giudizio, motivato contraddittoriamente la confisca, riferendola non al collegamento tra la cosa e il reato, ma ritenendo che la restituzione del bene avrebbe costituito il completamento di una situazione di sostanziale impunità. L’imputato ricorre allora in Cassazione. Provvedimento abnorme. La S.C ritiene il ricorso fondato e, richiamando alcuni precedenti pronunce Cass., n. 34152/12 afferma che è da considerarsi abnorme il provvedimento del Tribunale che, a seguito della sentenza di applicazione della pena su richiesta di parti, disponga, con provvedimento fuori udienza, la confisca dei beni patrimoniali del condannato. Gli Ermellini osservano che nel nostro ordinamento, è il Giudice di cognizione, nell’emettere una sentenza di assoluzione o di condanna, ad avere la facoltà di ordinare le eventuali misure di sicurezza. Soltanto in via subordinata, la confisca può essere applicata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, dal Giudice dell’esecuzione, su richiesta di parte e nel rispetto delle regole stabilite per il relativo procedimento. Impugnazione come rimedio esclusivo. Da tali premesse, discende in primo luogo che l’impugnazione è il solo rimedio predisposto per l’omessa decisione sul punto, e non certo una distinta decisione adottata dal Giudice dopo la pronuncia di condanna. Giudice dell’esecuzione. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 676 c.p.p., è il Giudice dell’esecuzione che è tenuto ad adottare la decisione in ordine alla confisca, quando la sentenza sia passata in giudicato ed il Giudice della cognizione non abbia disposto la confisca obbligatoria. Di conseguenza non è previsto che il Giudice della cognizione possa provvedere con decisione separata, una volta che il processo sia stato definito con la lettura del dispositivo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, ritenendo invece ancora valido il sequestro, non essendovi un provvedimento positivo sull’istanza di restituzione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 maggio – 23 giugno 2015, n. 26481 Presidente Vessichelli – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. C.N. propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dei tribunale dl Udine che, sull'istanza di dissequestro di un autoarticolato, a seguito dl sentenza di patteggiamento, disponeva la confisca del predetto automezzo. 2. Sostiene il ricorrente che il provvedimento sia abnorme in quanto ha applicato la confisca facoltativa al sensi dell'articolo 240, comma 1, dei codice penale dopo la sentenza di patteggiamento ed in sede di richiesta di restituzione del bene. 3. In secondo luogo, osserva che In sede di richiesta di restituzione si era contestata la permanenza di esigenze legate alla prosecuzione delle indagini, atteso che il procedimento era stato definito con applicazione della pena, mentre Il giudice avrebbe contraddittoriamente motivato la confisca con riferimento non al collegamento tra la cosa e Il reato, ma osservando che l'attività criminosa doveva Intendersi attentamente pianificata ed organizzata e la restituzione dei mezzo avrebbe rappresentato il completamento di una situazione di sostanziale Impunità. 4. II procuratore generale presso questa suprema corte, dottor G., ha concluso in conformità con il ricorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento senza rinvio per l'abnormità dei provvedimento Impugnato, non essendo possibile Integrare a posteriori Il contenuto decisorio della sentenza dì merito. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato deve considerarsi abnorme, Infatti, Il provvedimento con cui Il Tribunale dopo la pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti disponga, con provvedimento fuori udienza la confisca dì beni patrimoniait dei condannato Sez. 4, n. 34152 del 13/06/2012 dep. 06/09/2012, Fusha, Rv. 253518 . 2. Si veda anche Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013, Santamaria, Rv. 258359 conf. Sez. 2, Sentenza n. 21420 del 20/04/2011, Rv. 250264 E' abnorme l'ordinanza con cui Il giudice, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria del beni sottoposti a sequestro preventivo, provvede In merito successivamente e separatamente nonché Sez. 6, Sentenza n. 10623 dei 19/02/2014, Rv. 261886 È abnorme Il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca In un momento successiva a quello della pronuncia della sentenza, perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'Ipotesi di beni oggetto dl ablazione obbligatoria. 3. II nostro sistema art. 205 c.p., comma 1 e art. 236 c.p., comma 2 artt. 530 c.p.p., comma 4 e art. 533 c.p.p., comma 1 attribuisce ai giudice della cognizione il potere, nel pronunciare sentenza dl assoluzione o di condanna dell'imputato, di applicare le eventuali misure di sicurezza, consentendo -solo In via subordinata che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, dal giudice dell'esecuzione, su domanda di parte e secondo le regole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall'art. 676 c.p.p., comma 1. In termini, ii Supremo collegio cfr. Sez. 2^, Sentenza n. 21420/2011 Rv. 250264 ha stabilito che a norma del combinato disposto dell'art. 205 c.p., comma 1 e art. 236 c.p., le misure di sicurezza debbano essere disposte nella stessa sentenza di condanna , come risulta anche dal tenore dell'art. 579 c.p.p., il quale espressamente prevede l'impugnazione contro il capo della sentenza concernente le misure di sicurezza. 4. Da ciò discende a che ii rimedio, predisposta per l'omessa decisione sul punto, è solo ed esclusivamente l'impugnazione e non certo una separata decisione, assunta dal tribunale dopo l'emissione della sentenza di condanna b che, non a caso, l'art. 676 c.p.p., attribuisce al giudice dell'esecuzione la decisione in ordine alla confisca, quando la sentenza sia passata in giudicato ed il giudice della cognizione non abbia_pro.vveduto alla confisca obbligatoria non risulta quindi previsto che il giudice della cognizione possa provvedere con separata ordinanza, una volta che Il processo sia stato definito con la lettura del dispositivo. 5. Ne consegue che la gravata ordinanza va annullata senza rinvio resta In piedi Il sequestro, non essendovi un provvedimento positivo, che possa rivivere, sull'istanza di restituzione. La questione potrà essere sottoposta, per un'eventuale nuova richiesta dl dissequestro, al giudice dell'esecuzione cfr. Sez. 1, n. 34627 del 22/05/2013, Pascarella, Rv, 257179 Sez. 6, n. 46217 del 12/11/2013, Diao, Rv. 258234 . P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.