Lavoro subappaltato, ma per la prevenzione degli infortuni serve cooperazione

In caso di subappalto dei lavori, che si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall’appaltatore ed in cui si inserisce anche l’attività del subappaltatore per l’esecuzione di un’opera parziale e specialistica per cui non viene meno l’ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità anche a lui dell’organizzazione del comune cantiere , sussiste la responsabilità di entrambi i soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22369, depositata il 27 maggio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Milano condannava un imputato per il reato di lesioni personali colpose, subite durante lo svolgimento dell’attività lavorativa da un lavoratore, dipendente di una società appaltatrice che si occupava dei lavori di pavimentazione necessari per la costruzione di un parcheggio. Le accuse mosse all’imputato, presidente del c.d.a. della società, erano di aver causato il sinistro per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e di aver violato gli artt. 10, comma 1, d.P.R. n. 547/1955 e 10, comma 1, d.P.R. n. 303/1956 le aperture presenti nel suolo, che avevano causato la caduta del lavoratore, erano sprovviste di apposite segnalazioni di pericolo, di coperture o parapetti, nonché di dispositivi di illuminazione idonei. L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo che il cantiere in cui era avvenuto l’infortunio era di competenza di un’altra società, responsabile dell’organizzazione del cantiere, mentre la sua era una mera subappaltatrice a cui era affidata unicamente la realizzazione della pavimentazione del parcheggio. Perciò, doveva essere quest’altra società a predisporre il cantiere e coordinare le attività dei vari subappaltatori, provvedendo alla sicurezza sul lavoro. Coordinamento e cooperazione tra i datori di lavoro. La Corte di Cassazione ricorda che, in caso di subappalto di opere, il datore di lavoro della ditta esecutrice è tenuto a garantire al proprio dipendente un ambiente di lavoro dipendente un ambiente di lavoro esente da rischi per la sua salute. A tali obblighi, vanno aggiunti quelli implicati dalla modalità particolare di realizzazione dell’intera opera, che consistono in doveri di cooperazione e di coordinamento, per evitare il rischio che la ripartizione dei lavori tra diversi plessi organizzativi determini l’insorgenza di nuovi ed ulteriori rischi da lavoro o aggravi quelli già connessi alle specifiche lavorazioni. Di conseguenza, in caso di lavori affidati in appalto, la ditta subappaltatrice non può invocare la persistente concomitante attività della ditta appaltante o subappaltante, con cui deve cooperare per l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione per i rischi inerenti all’esecuzione dell’opera appaltata. In caso di subappalto dei lavori, che si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall’appaltatore ed in cui si inserisce anche l’attività del subappaltatore per l’esecuzione di un’opera parziale e specialistica per cui non viene meno l’ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità anche a lui dell’organizzazione del comune cantiere , sussiste la responsabilità di entrambi i soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 febbraio – 27 maggio 2015, n. 22369 Presidente Brusco – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti di R.D., condannato alla pena ritenuta equa per il reato di lesioni personali colpose commesse in danno del lavoratore M.I.A Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito il lavoratore, dipendente della Opus S.p.A., società appaltatrice dei lavori di pavimentazione da eseguirsi per la costruzione di un parcheggio multipiano interrato presso la Fondazione San Raffaele di Milano, cadeva all'interno di una buca presente al terzo piano interrato del parcheggio a causa della scarsa illuminazione e dell'assenza di delimitazione e di segnalazione, procurandosi lesioni guarite in un periodo superiore a 40 giorni. Al R., presidente del consiglio di amministrazione della Opus S.p.A. è stato ascritto di avere cagionato il sinistro per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia ed altresì nella violazione dell'articolo 10, comma 1 del d.p.r. 547/55 e dell'articolo 10, comma 1 d.p.r. 303/56, per non aver provvisto di apposite segnalazioni di pericolo, di solide coperture o di parapetti le aperture presenti nel suolo e sul pavimento del luogo di lavoro o di passaggio ed altresì per non aver adottato misure necessarie affinché i luoghi di lavoro fossero dotati di dispositivi di illuminazione idonei. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo dei difensore di fiducia avvocato B. R. e con un primo motivo deduce violazione degli articoli 129 e 530, co. 2 cod. proc. pen. e vizio motivazionale. 2.1. Assume l'esponente che dall'istruttoria e dalla documentazione in atti è emerso che il cantiere in cui è avvenuto l'infortunio era di competenza della società DEC, responsabile dell'organizzazione dello stesso, mentre la Opus era una mera subappaltatrice alla quale era affidata unicamente la realizzazione della pavimentazione industriale dei garage multipiano. Era la DEC ad essere tenuta a predisporre il cantiere e a coordinare le attività in esso svolte dai vari subappaltatori ed era quindi la DEC a dover provvedere a quanto necessario alla sicurezza sul lavoro. Sotto diverso profilo si lamenta che la Corte di merito abbia escluso aprioristicamente l'interruzione del nesso causale dovuta al comportamento assolutamente eccezionale del lavoratore, il quale conosceva benissimo i luoghi e non aveva osservato l'indicazione del datore di lavoro che nello specifico vietava ai dipendenti di circolare per i cantieri. Nel caso concreto l'attrezzatura che il lavoratore era andato a prendere al terzo seminterrato si trovava anche il piano di lavoro ove operava il lavoratore medesimo. 2.2. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione alle norme dei d.p.r. 547/55 e del d.p.r. 303/56 come integrati e modificati dal decreto legislativo 626/94 e dal decreto legislativo 242/96. Secondo la giurisprudenza di legittimità la cessione dei lavori in subappalto comporta il trasferimento del rischio e dell'onere di tutela della sicurezza dei lavoratori dal cedente al cessionario solo se il primo non ha continuato ad ingerirsi concretamente nell'esecuzione dei lavori. Nel caso di specie, assume l'esponente, l'istruttoria aveva fatto emergere che la DEC non solo si era ingerita nella gestione dei lavori ma anche che il cantiere era diretto dalla medesima, la quale provvedeva alla messa in sicurezza con la apposizione e la rimozione delle stesse. La Corte d'appello non avrebbe poi considerato che la Opus S.p.A. aveva nominato un preposto per la sicurezza e un responsabile per la sicurezza ed aveva sempre provveduto a somministrare attività di formazione e informazione ai propri dipendenti. L'esponente contesta che l'impresa non abbia provveduto alla verifica del cantiere e di aver avuto conoscenza delle inottemperanze da parte della DEC. 2.3. Con un terzo motivo si deduce violazione degli articoli 192 e 125 cod. proc. pen. La Corte di appello non avrebbe motivato il giudizio di ricorrenza dei nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento verificatosi nonostante il comportamento dei lavoratore fosse stato tenuto in violazione delle disposizioni impartitegli dal datore di lavoro. Considerato in diritto 3. II ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati. 3.1. Già la Corte di Appello ha preso in considerazione il rilievo che prende le mosse dall'affermazione per la quale il cantiere nel quale ebbe a verificarsi l'infortunio era organizzato e diretto dalla DEC rammentando che nell'ipotesi di subappalto dell'esecuzione di parte dell'opera ad altra ditta l'impresa appaltante e quella subappaltatrice devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sicché permane in capo a ciascun datore di lavoro l'obbligo di assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro sicure. Nel caso di specie il R., nella qualità, aveva omesso di verificare la sicurezza dei luogo di lavoro ove aveva avuto accesso il lavoratore e di apprestare i necessari presidi prevenzionistici. Infatti, l'accertamento operato nei gradi di merito, non censurabile in questa sede e peraltro non oggetto di contestazione , ha definito i termini dell'accadimento la mattina dei 27 marzo 2008, su disposizioni impartitegli dal caposquadra R., il M.I. si era recato al piano - 3, ove aveva lavorato il giorno precedente, per prendere del materiale di lavoro. Una volta giunto al piano non aveva acceso la luce, i cui interruttori si trovavano al lato opposto rispetto all'entrata, ed era caduto in una trincea che era stata realizzata il giorno prima dalla stessa ditta Opus s.p.a., la quale avrebbe dovuto provvedere a coprire la trincea con della lamiera forata mentre la ditta DEC avrebbe dovuto provvedere a delimitare la trincea con dei nastro rosso. Tanto premesso, le affermazioni fatte dalla Corte di Appello sono corrette sul piano giuridico siccome coerenti alla disciplina degli obblighi gravanti sul datore di lavoro della ditta subappaltatrice, qual'era il R Per quanto in relazione all'articolazione degli obblighi prevenzionistici in caso di subappalto di opere si registri una certa complessità del quadro normativo, corrispondente a quella della fenomenologia sulla quale si proietta, é indubitato che il datore di lavoro della ditta esecutrice é tenuto a garantire al proprio dipendente un ambiente di lavoro esente da rischi per la salute dei medesimo. Agli obblighi che gli derivano dalla qualità datoriale si aggiungono quelli implicati dalla particolare modalità di realizzazione dell'intera opera si tratta di obblighi di cooperazione e di coordinamento, che tendono a fronteggiare la non remota eventualità che la ripartizione dei lavori tra diversi plessi organizzativi determini l'insorgenza di nuovi ed ulteriori rischi da lavoro ovvero aggravi quelli già connessi alle specifiche lavorazioni art. 7 d.lgs. 626/1994 per l'ipotesi di appalto cd. endoaziendale artt. 8 e 9 d.lgs. n. 494/1996, per l'appalto nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili disposizioni - alle quale occorre guardare ratione temporis - che si rinvengono oggi nel corpo del d.lgs. n. 81/2008 . Ne deriva che in caso di lavori affidati in appalto giammai la ditta subappaltatrice può invocare la persistente concomitante attività della ditta appaltante o subappaltante, con la quale deve cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata. Ed infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte puntualizzato che in caso di subappalto dei lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore, in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità quanto meno anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità , sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo Sez. 4, n. 5977 del 15/12/2005 - dep. 16/02/2006, Chimenti, Rv. 233245 . Quanto alla possibilità di una ritrazione del giudizio di responsabilità, il principio evocato dal ricorrente, per il quale la cessione dei lavori in subappalto comporta il trasferimento del rischio e dell'onere di tutela della sicurezza dei lavoratori dal cedente al cessionario solo se il primo non ha continuato ad ingerirsi concretamente nell'esecuzione dei lavori, in realtà é stato formulato e vale per l'appaltatore, a proposito del quale si é affermato che è configurabile una esclusione della sua responsabilità solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, questi svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere. Articolazione degli obblighi che, in quanto posta da norme di diritto pubblico, non può essere derogata da determinazioni pattizie, con conseguente ininfluenza di eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra appaltante e subappaltatore Sez. 4, n. 5977 del 15/12/2005 - dep. 16/02/2006, Chimenti, Rv. 233246 similmente Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009 - dep. 14/01/2010, Fumagalli e altri, Rv. 246302 Sez. 4, n. 27965 dei 05/06/2008 - dep. 09/07/2008, Riva e altro, Rv. 240314 . La sentenza impugnata, quindi, é pienamente coerente ai principi appena rammentati, rimarcando - come aveva già fatto il primo giudizio - la persistenza degli obblighi del datore di lavoro esecutore nei confronti dei proprio lavoratore, anche nell'ambito di un cantiere che veda contestualmente operante la ditta appaltatrice. 3.2. Neppure meritano condivisione le considerazioni svolte a riguardo del tema relativo al nesso causale tra la condotta del ricorrente e l'evento verificatosi. Non coglie il segno la censura di mancanza di motivazione, avendo la Corte di Appello richiamato il principio, costantemente ribadito dal giudice di legittimità, per il quale gli obblighi prevenzionistici incombenti sul datore di lavoro si pongono anche in funzione di protezione dei lavoratore dai suoi stessi comportamenti negligenti, imperiti o imprudenti, purché non completamente avulsi dal contesto lavorativo. Ed avendo il Collegio territoriale esplicitato la situazione fattuale alla quale ha applicato la regola iuris esecuzione da parte del M.I. di un compito affidatogli dal caposquadra e funzionale alle successive lavorazioni. Anche in questo caso affermazioni dei tutto coerenti con i principi dettati da questa Corte da ultimo, Sez. 4, n. 3787 dei 17/10/2014 - dep. 27/01/2015, Bonelli, Rv. 261946 per la quale il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come dei tutto imprevedibile o inopinabile . 3.3. Infine, il rilievo dell'aver il M.I. violato disposizioni impartitegli non trova eco nelle sentenze di merito e sarebbe in ogni caso privo di decisività qualora fondato perché rifluirebbe sul profilo dei nesso eziologico senza sovvertire il giudizio espresso dai giudici di merito, dal momento che rimarrebbe comunque esclusa l'abnormità dei comportamento del lavoratore, nei termini sopra rammentati. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.