Detenzione e cessione di stupefacenti possono essere reati autonomi legati dalla continuazione

In tema di stupefacenti, nel caso in cui vi sia una pluralità di cessioni caratterizzata da distinte ed autonome violazioni, seppur nell’ambito di un medesimo disegno criminoso, rilevabili dalla diversità soggettiva dei clienti coinvolti, dalle condizioni oggettive delle condotte di spaccio – in termini di quantità” – ovvero dal diverso contesto temporale in cui venivano realizzate, la condotta criminosa deve essere qualificata come integrante una pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21447/15 depositata il 22 maggio. Il caso. La Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza di prime cure, rideterminava la pena inflitta all’imputato ritenendolo responsabile per il compimento di più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso finalizzato alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’imputato, lamentandosi per violazione di legge circa l’applicazione del regime della continuazione dei fatti. Un unico reato o più reati uniti dalla continuazione? Il ricorso risulta infondato. Il profilo oggetto delle censure riguarda la possibilità di ravvisare un solo reato ovvero una pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione, come ritenuto dalla Corte territoriale. La Cassazione conferma la valutazione dei giudici di merito circa l’applicazione del regime della pluralità dei reati, nei termini del reato continuato, non tanto, come ritiene il ricorrente, per le condotte di detenzione, quanto per quelle di cessione dello stupefacente, accertate in numero di almeno due dalle risultanze istruttorie. Gli orientamenti giurisprudenziali non univoci . La giurisprudenza si è già occupata del dibattito circa la possibilità o meno di riscontrare una pluralità di reati nella condotta di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio ed effettiva cessione della sostanza. Vi sono state alcune pronunce favorevoli alla configurabilità di un’autonoma ipotesi di reato in riferimento alla detenzione illecita di stupefacenti, risultando quindi autonome e distinte le condotte di cessione a terzi della sostanza, rimanendo irrilevante il breve intervallo temporale tra le condotte, posto che ciascuna cagiona un pericolo autonomo. D’altra parte, è stato affermato che il concorso formale tra i reati di illecita detenzione di stupefacenti e cessione della sostanza è escluso nel caso in cui le condotte abbiano il medesimo oggetto materiale, siano contestuali e realizzate dal medesimo soggetto, poiché la condotta illecita minore perde la sua individualità per essere assorbita in quella più grave . Per fugare ogni dubbio quando c’è pluralità di reati. Tali orientamenti interpretativi non sono però pertinenti rispetto al caso in esame in cui la pluralità delle cessioni è caratterizzata da distinte ed autonome violazioni, seppur nell’ambito di un medesimo disegno criminoso, per la diversità soggettiva dei clienti coinvolti o delle condizioni oggettive delle condotte di spaccio – in termini di quantità” – ovvero ancora per il diverso contesto temporale in cui venivano realizzate. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 novembre 2014 – 22 maggio 2015, n. 21447 Presidente Squassoni – Relatore Gentili Ritenuto in fatto La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 24 ottobre 2013, in parziale riforma della sentenza, emessa a seguito di rito abbreviato, del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma datata 26 marzo 2013, ritenute le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 73, comma 5, del dlgs n. 309 del 1990 prevalenti, e non solamente equivalenti, rispetto alla contestata recidiva, rideterminava in mesi 10 di reclusione e Euro 2.400,00 di multa la pena inflitta a P.P. per il reato di cui agli artt. 81, cpv, cod. pen., e 73 del dpr n. 309 in quanto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, egli aveva ceduto sostanze stupefacenti a più persone, e aveva detenuto, al fine di spaccio, grammi 2,4 di cocaina e grammi 1,158 di marijuana. Quanto alla determinazione della pena la Corte di Appello era partita da una pena base, già comprensiva del calcolo delle attenuanti generiche e della fattispecie attenuata di cui al comma 5, pari a anni 1 di reclusione ed Euro 3000,00 di multa, aumentata per effetto della continuazione a anni 1 e mesi 3 di reclusione e Euro 3.600,00 di multa, ridotta per la scelta del rito a mesi 10 di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa. Ha proposto ricorso per cassazione il P. , per il tramite del proprio difensore, deducendo la violazione di legge in ordine alla applicazione del regime della continuazione ai fatti di cessione e detenzione dello stupefacente. Considerato in diritto Il ricorso è risultato infondato e, pertanto lo stesso deve essere rigettato. Il punto oggetto di controversia e sul quale il ricorrente ha argomentato le proprie doglianze attiene alla ravvisabilità della esistenza di un solo reato, ovvero di più reati, laddove il medesimo agente realizzi più di una delle condotte descritte dall'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. In particolare il ricorrente lamentava il fatto che la Corte di appello, in ciò disattendendo un suo motivo di gravame, avesse ritenuto la sussistenza di più condotte penalmente rilevanti, sebbene unificate dal vincolo della continuazione, nei fatti da lui posti in essere così come descritti nel capo di imputazione, consistenti nella detenzione e nella cessione a più persone di sostanze stupefacenti. Sul punto rileva questa Corte che, in sede di interpretazione della impugnata sentenza, non pare dubbio il fatto che la Corte di appello di Roma abbia ritenuto di dovere applicare il regime della pluralità dei reati - temperato dalla ritenuta sussumibilità delle condotte entro i termini del reato continuato, con il derivante aumento di pena - non in ragione, come pare sostenere il ricorrente, delle diverse condotte di detenzione e cessione dello stupefacente, ma in ragione delle plurime, almeno due, condotte di cessione. Ne è sicuro indice il fatto che la motivazione della sentenza segnali il fatto che, gli agenti operanti, i quali sono intervenuti nella flagranza di una cessione di stupefacente, ne avessero prima già osservato una precedente, sempre compiuta dal P. , concludendo, quindi, rilevando che si era, pertanto, trattato di più operazioni di cessione autonome . Fatta questa precisazione, può tranquillamente affermarsi la infondatezza del ricorso proposto dal ricorrente. Deve, infatti, il Collegio rilevare che vi è, o quantomeno vi è stato, nella giurisprudenza di questa Corte un certo dibattito in ordine alla possibilità o meno di riscontrare una pluralità di reati nella condotta di chi detenga sostanze stupefacenti a fine di spaccio ed effettivamente proceda allo cessione di tali sostanze. Si è, infatti, da una parte ritenuto che in tema di stupefacenti, la detenzione illecita di stupefacenti costituisce un'autonoma ipotesi di reato, con la conseguenza che l'acquisto a fine di vendita e la consecutiva vendita di tutto o parte del quantitativo acquistato integrano distinte condotte di reato né, a tal fine, rileva la brevità del tempo intercorso tra le stesse, in quanto ciò non esclude che ciascun fatto cagioni autonomi eventi di pericolo, determinati da più azioni sorrette da autonome volizioni, ancorché poste in essere in esecuzione di un unico disegno criminoso Corte di cassazione, Sezione V penale, 8 febbraio 2011, n. 4529 . Ma, per converso è stato, anche, affermato che il concorso formale tra i reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente rimane escluso nel caso in cui le condotte abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, siano contestuali e poste in essere dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che ne rispondano a titolo di concorso, poiché, in tal caso, la condotta illecita minore perde la propria individualità per essere assorbita in quella più grave Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 2 marzo 2010, n. 8163 . Siffatta problematica, per quanto sopra rilevato, è, però, non pertinente rispetto al presente caso nel quale la pluralità di condotte penalmente rilevanti è stata dal giudice del merito desunta non dal fatto della detenzione a fine di spaccio e successiva cessione, ma, come dianzi rilevato, dalla duplicità delle condotte di spaccio. Infatti, nel caso in cui la pluralità di cessioni sia caratterizzata, sia pure nell'ambito della unicità del disegno criminoso, da distinte volizioni specifiche ovvero da distinte strutture soggettive, come avviene nel caso in cui l'acquirente sia di volta in volta persona diversa, ovvero da autonome condizioni oggettive, essendo evidentemente diverse le porzioni di stupefacente ceduto, ancorché tutte tratte da un unico compendio, o, infine, da diversi contesti temporali, così come nel caso in cui la sostanza, sebbene sia ceduta alla medesima persona, venga a questa consegnata in momenti cronologicamente autonomi, in tutte queste ipotesi non vi è alcuna ragione di ritenere - data la evidente reiterazione in ciascuno di essi degli elementi costituivi dei singoli reati - che le diverse condotte - ciascuna perfettamente autonoma in sé e non caratterizzata da un legame di progressione criminosa rispetto all'altra - integrino una sola violazione della norma penale. Posto che nel caso in questione le diverse condotte di cessione ascritte al prevenuto sono caratterizzate sia della diversità cronologica, essendosi esse svolte in momenti distinti fra loro, che, soprattutto, dal fatto che esse sono state compiute dal P. nei confronti di due acquirenti diversi, non vi è dubbio che la Corte territoriale abbia correttamente ritenuto addebitabili al ricorrente più violazioni dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, sia pur unificate nel vincolo della continuazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del P. al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.