Beni in leasing e fallimento … si risponde di bancarotta?

In caso di fallimento, successivo ad un contratto di leasing, si rinviene come qualunque manomissione da parte dell’utilizzatore, tale da impedire l’acquisizione del bene alla massa, comporta distrazione non già del bene medesimo, ma dei diritti esercitabili dal fallimento al termine del contratto, determinando altresì per i creditori il pregiudizio derivante dall’inadempimento delle obbligazioni verso il concedente.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10125, depositata il 18 maggio 2015. Il caso. Con la sentenza impugnata la Corte D’appello di Brescia confermava la condanna dell’imputato per il reato di bancarotta patrimoniale fraudolenta relativo alla distrazione di beni strumentali della propria ditta individuale acquisiti in leasing , mentre in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo assolveva dalla concorrente imputazione di aver distratto liquidità della fallita. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore, rilevando come i beni acquisiti a seguito di contratto di locazione finanziaria non entrino a far parte del patrimonio dell’azienda e dunque non possono essere in ogni caso oggetto di distrazione, mentre nel caso di specie sarebbe stato comunque provato come in realtà gli stessi non vennero nemmeno effettivamente forniti, con la conseguenza che non potevano essere distratti. Rapporto tra bancarotta patrimoniale e beni acquistati in leasing. Si ricorda come il contratto di leasing , è il negozio atipico col quale una parte concedente , dietro corrispettivo canone periodico, concede ad un’altra parte utilizzatore il godimento di un bene, con facoltà di restituirlo al termine prefissato ovvero di riscattarlo” dietro pagamento di una specifica somma residua. Tale essendo la struttura del rapporto giuridico, ne deriva che la proprietà del bene, in pendenza del termine di durata, rimane in capo al concedente e il relativo trasferimento è solo eventuale in quanto dipende dalla scelta dell’utilizzazione, che sarà effettuata in base a una valutazione della residua utilità economica della cosa, in rapporto all’ammontare del prezzo di riscatto”. Ne consegue che, in caso di successivo fallimento, qualunque manomissione da parte dell’utilizzatore, comporta distrazione non già del bene medesimo, ma dei diritti esercitabili dal fallimento al termine del contratto, determinando altresì per i creditori il pregiudizio derivante dall’inadempimento delle obbligazioni verso il concedente. Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 aprile – 20 maggio 2015, n. 20996 Presidente Sabeone – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia confermava la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta patrimoniale fraudolenta relativo alla distrazione di beni strumentali della propria ditta individuale acquistati in leasing, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, lo assolveva dalla concorrente imputazione di aver distratto liquidità della fallita. 2.Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione, rilevando come i beni acquistati a seguito di contratto di locazione finanziaria non entrino a far parte del patrimonio dell'azienda e dunque non possano in ogni caso essere oggetto di distrazione, mentre nel caso di specie sarebbe stato comunque provato come in realtà gli stessi non vennero nemmeno effettivamente forniti con la conseguenza che non potevano essere distratti. Con il secondo deduce violazione del principio di correlazione e correlati vizi della motivazione, rilevando come la Corte territoriale abbia ritenuto comunque integrato il reato a seguito della distrazione del finanziamento concesso dalla società di leasing per l'acquisto di beni che non sarebbero stati effettivamente acquistati, fatto diverso da quello contestato e concernente per l'appunto la distrazione di questi ultimi. Considerato in diritto 1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Quanto ai rapporti tra bancarotta patrimoniale e beni acquistati in leasing va ricordato come il contratto di leasing, o locazione finanziaria, è il negozio atipico col quale una parte concedente , dietro corrispettivo di un canone periodico, concede ad un'altra parte utilizzatore il godimento di un bene, con facoltà di restituirlo al termine prefissato ovvero di riscattarlo dietro pagamento di una specificata somma residua. Figura contrattuale questa che può manifestarsi in forme differenti, come quella - peraltro la più diffusa - del leasing c.d. finanziario che ricorre nel caso di specie, in cui il concedente procura la provvista necessaria all'acquisto effettuato dall'utilizzatore del bene presso un terzo fornitore. 2.1 Tale essendo la struttura dei rapporto giuridico, ne deriva che la proprietà del bene, in pendenza del termine di durata, rimane in capo al concedente e il relativo trasferimento è solo eventuale in quanto dipende dalla scelta dell'utilizzazione, che sarà effettuata in base a una valutazione della residua utilità economica della cosa, in rapporto all'ammontare dei prezzo di riscatto . 2.2 Ne consegue che, in caso di successivo fallimento, qualunque manomissione da parte dell'utilizzatore, tale da impedire l'acquisizione del bene alla massa, comporta distrazione non già dei bene medesimo, ma dei diritti esercitabili dal fallimento al termine del contratto, determinando altresì per i creditori il pregiudizio derivante dall'inadempimento delle obbligazioni verso il concedente ex multis Sez. 5, n. 9427/12 del 3 novembre 2011, P.M. in proc. Cannarozzo e altro, Rv. 251995 Sez. 5, n. 33380 del 18 luglio 2008, Bottamedi, Rv. 241397 Sez. 5, n. 6882 del 8 aprile 1999, Trifiletti, Rv. 213604 . 3. La Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi, ritenendo che il mancato rinvenimento dei beni oggetto del contratto dì leasing integrasse la distrazione contestata e che le giustificazioni fornite dall'imputato circa la mai avvenuta materiale acquisizione dei medesimi fossero prive di dimostrazione. In tal senso è dunque infondato il primo motivo con cui si contesta l'inconfigurabilità del reato contestato e si confuta la motivazione della sentenza in maniera meramente assertiva. 4. Né è fondata l'eccezione relativa al difetto di correlazione sollevata con il secondo motivo. Anche a prescindere dal fatto che la contestazione della distrazione di beni concessi il leasing per i.l valore indicato in imputazione comprende quella della eventuale distrazione del finanziamento erogato per il loro acquisto, qualora questo non sia mai avvenuto in frode al concedente, è appena il caso di evidenziare come il presunto fatto diverso - sulla cui peraltro indubitabile rilevanza ai fini della sussistenza del reato la sentenza si è espressa solo a fini di completezza - è stato prospettato proprio dall'imputato, il quale è dunque stato posto nelle condizioni di difendersi compiutamente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.