La legge delega non ha abrogato l’omesso versamento delle ritenute INPS

In tema di reati previdenziali, e segnatamente di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, il delitto previsto dall’art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, convertito con modifiche nella legge n. 638/1983, non può ritenersi abrogato per effetto diretto della legge n. 67/2014, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest’ultimo, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerato violazione amministrativa.

Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20547, depositata il 19 maggio 2015. La portata della legge delega di depenalizzazione. Una parte della giurisprudenza di merito ha recentemente ritenuto che, come chiarito dalla dottrina più autorevole nonché dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 224/1990, la legge delega non è legge meramente formale. Ciò significa che essa non si limita a disciplinare i rapporti interni” tra Parlamento e Governo ma costituisce fonte direttamente produttiva di norme giuridiche. In questi termini, se il Giudice di merito è legittimato ad effettuare una valutazione in termini di offensività delle condotte asseritamente costitutive del reato in parola, costituisce dato altrettanto oggettivo il fatto che il Parlamento, ossia l’organo costituzionale espressione della volontà popolare e titolare del potere legislativo, ha stabilito, in termini espliciti, che omessi versamenti inferiori a € 10mila per ogni periodo di imposta non devono e non possono considerarsi offensivi di interessi penalisticamente tutelati. Con la sentenza in commento, la Suprema Corte disattende tale orientamento, posticipando l’effettiva depenalizzazione del reato in questione all’emanazione dei decreti delegati. Del resto, già nella recente sentenza n. 38080/2014, la Cassazione ha affermato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali non eccedenti i 10mila euro non è stato depenalizzato, in quanto non è ancora stata modificata la relativa norma penale attraverso l’emanazione di un decreto legislativo. Dunque, secondo i Giudici di legittimità, la fattispecie di omesso versamento in questione è tuttora prevista come reato la legge delega n. 67/2014 si è infatti limitata a delegare al Governo l’adozione di decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene e per la depenalizzazione di talune fattispecie incriminatrici, senza apportare modifiche alla figura di reato di cui si discute tale funzione, invero, è stata affidata alla futura decretazione delegata. La notifica dell’accertamento La sentenza in commento si sofferma pure sulla delicata problematica della notifica dell’accertamento da parte dell’INPS. Invero, giova rammentare che l’esercizio dell’azione penale è obbligatorio art. 112 Cost. , sia nel suo promuovimento che nella sua prosecuzione. L’azione penale dunque, oltre che dovuta, è soprattutto irretrattabile. Nondimeno, determinate e tassative ragioni di tutela di interessi pubblici, costituzionalmente equiordinate rispetto a quella di perseguimento degli illeciti penali, giustificano la presenza di cause che condizionano l’obbligatorietà e l’irretrattabilità dell’azione del Pubblico Ministero. Siffatte cause – denominate negli artt. 336 ss. del codice di procedura penale condizioni di procedibilità – sono tassativamente previste dalla legge pertanto, esse si sottraggono a qualsiasi possibilità di interpretazione estensiva e/o analogica, stante – fra l’altro – il disposto dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, che esclude espressamente la possibilità di applicazione delle c.d. leggi eccezionali ai casi ed ai tempi diversi da quelli in esse considerati. Orbene, l’estensore della sentenza de qua ha confermato, nell’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, la ratio di agevolare la definizione del contenzioso in via amministrativa fra il datore di lavoro inadempiente e l’ente previdenziale cui le ritenute avrebbero dovuto essere tempestivamente versate, senza che pertanto né la notifica dell’accertamento, né il decorso del trimestre per l’adempimento possano a priori influire sul valido esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero. e la sua valenza in concreto. L’imputato deve poter fruire in concreto della causa di non punibilità dell’adempimento tardivo. La sentenza in commento precisa tuttavia che incombe sull’ente previdenziale l’obbligo di assicurare la regolarità della contestazione o della notifica dell’accertamento delle violazioni riscontrate nei confronti del datore di lavoro, nonché attendere il decorso del termine di tre mesi in caso di inadempimento di quest’ultimo solo allora potrà essere trasmessa la notizia di reato ex art. 2 d.l. n. 463/1983 al Pubblico Ministero. Da ciò discendono importanti conseguenze sul piano pratico, atteso che intanto il decreto di citazione a giudizio potrà ritenersi equipollente rispetto all’avviso di accertamento della violazione previdenziale, in quanto contenga gli elementi essenziali di quest’ultimo, consistenti nell’indicazione del periodo cui si riferisce l’omesso versamento delle ritenute, nell’indicazione della sede dell’ente presso cui effettuare il versamento tardivo, nell’avviso che il pagamento costituisce causa di non punibilità, ma soprattutto nell’importo che l’imputato deve corrispondere per beneficiare della speciale esimente importo che, nel caso di specie, manca nel decreto di citazione a giudizio .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 aprile – 19 maggio 2015, n. 20547 Presidente Fiale – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. C.E. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di CATANIA emessa in data 20/12/2013, depositata in data 31/10/2014, con cui veniva confermata la sentenza emessa in data 21/01/2013 dal Tribunale di RAGUSA, che, nel condannarlo alla pena condizionalmente sospesa di mesi 2 e gg. 10 di reclusione ed Euro 70,00 di multa, lo aveva dichiarato colpevole del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti artt. 81 cpv, cod. pen., 2, legge n. 638 del 1983 mensilità contestate da aprile a luglio 2007, da settembre a novembre 2007 e da giugno a luglio 2008 . 2. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore fiduciario cassazionista del ricorrente, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. Att. Cod. Proc. Pen 2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b , Cod. Proc. Pen., in particolare per violazione dell'art. 2, comma secondo, lett. c , legge n. 67 del 2014. In particolare, sostiene il ricorrente, la legge n. 67 del 2014 ha delegato il Governo all'emanazione di decreti legislativi volti a depenalizzare, tra gli altri, il reato in esame, purché l'omesso versamento non ecceda complessivamente il limite di 10.000,00 Euro annui nel caso in esame, rientrandosi nella soglia indicata dal legislatore, l'entrata in vigore della legge avrebbe determinato la depenalizzazione di tutte quelle condotte astrattamente rientranti nella previsione della legge di depenalizzazione la circostanza che non siano stati ancora emanati i decreti delegati non sarebbe ostativa alla pronuncia di annullamento per intervenuta depenalizzazione, ciò in quanto la semplice entrata in vigore della legge delega estrinseca e renderebbe definitiva la volontà del legislatore di non perseguire più penalmente gli illeciti penali ivi elencati, senza alcuna possibilità di modifica sul punto da parte della decretazione delegata. 2.2. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b ed e , Cod. Proc. Pen., in particolare per violazione dell'art. 2, legge n. 638 del 1983, con i correlati vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la censura investe l'impugnata sentenza per aver i giudici di appello disatteso la censura difensiva relativa alla mancata consapevolezza da parte dell'imputato di poter beneficiare dalla causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1 bis, legge n 638 del 1983, sostiene, sul punto, il ricorrente che la Corte, tralasciando l'esame dell'eccezione di nullità della notifica dell'accertamento INPS con cui si diffidava l'imputato al pagamento di quanto dovuto con l'avviso che se lo stesso fosse avvenuto nei tre mesi dalla notificazione egli avrebbe potuto beneficiare di detta causa, avrebbe superato l'eccezione affermando che l'imputato aveva avuto comunque piena conoscenza della contestazione in sede di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, avvenuta il 9/05/2012, senza adempiere al versamento dei contributi tale affermazione sarebbe erronea in diritto e viziata sotto il profilo motivazionale, atteso che non terrebbe conto di quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n. 1855/2011, avendo infatti precisato il Supremo Collegio che il giudice di merito deve verificare se l'imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all'avviso dell'ente previdenziale che gli abbia consentito, sul piano sostanziale, di esercitare la facoltà concessagli dalla legge detta verifica, ad avviso del ricorrente, sarebbe mancata, sia da parte del primo giudice che della Corte d'appello, essendo peraltro evidente che né l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. né il decreto di citazione a giudizio contengono tutti gli elementi indicati dalle Sezioni Unite indicazione periodo di omesso versamento delle ritenute indicazione dell'importo di ciascuna ritenuta omessa indicazione della sede dell'ente presso cui effettuare il versamento nei tre mesi espresso avviso che il pagamento tempestivo consente di beneficare della causa di non punibilità quanto sostenuto dalla Corte d'appello, pertanto, attesa l'erroneità, inficerebbe l'impugnata sentenza. Considerato in diritto 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Seguendo l'ordine sistematico imposto dalla struttura dell'impugnazione di legittimità, dev'essere anzitutto esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente - come detto - sostiene che l'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 avrebbe depenalizzato il reato per cui si procede, non rilevando la mancata emanazione, ad oggi, dei decreti delegati. La tesi, pur suggestiva, è priva di pregio. Va premesso che l'art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67 ha conferito al Governo la delega per la riforma del sistema sanzionatorio. Per quel che qui più interessa, l'art. 2 lett. c del predetto provvedimento ha sancito la trasformazione in illecito amministrativo del delitto di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463 purché, stabilisce la legge delega, il mancato versamento delle ritenute previdenziali non superi la soglia di 10.000 Euro annui. Secondo la tesi del ricorrente che richiama autorevole dottrina e il decisum della Corte Costituzionale sentenza n. 224 del 1990 , la legge delega non è legge meramente formale, ciò che significa che essa non si limita a disciplinare i rapporti interni tra Parlamento e Governo ma costituisce fonte direttamente produttiva di norme giuridiche. Ad avviso del ricorrente, da quanto precede deriva che il contenuto di delega della l. 67/2014, se certamente non ha provveduto ad una formale depenalizzazione dell'art. 2 d.l. 463/1983, possiederebbe tuttavia, con certezza, l'attitudine ad orientarne l'interpretazione e, più in particolare, a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal Giudice delle Leggi. In questi termini, se il giudice di merito è legittimato ad effettuare una valutazione in termini di offensività delle condotte asseritamente costitutive del reato in parola, costituisce dato altrettanto oggettivo il fatto che il Parlamento, ossia l'organo costituzionale espressione della volontà popolare e titolare del potere legislativo, ha stabilito, in termini espliciti, che omessi versamenti inferiori a Euro 10.000,00 per ogni periodo di imposta non devono e non possono considerarsi offensivi di interessi penalisticamente tutelati. Non sfugge al Collegio che tale tesi è già stata sostenuta in alcune decisioni di merito Trib. Asti, sentenza 27 giugno 2014 Trib. Avezzano, sentenza 16 ottobre 2014 Trib. Bari, sentenza 16 giugno 2014 contra Trib. Aosta, sentenza 7 novembre 2014 Trib. Torino, sentenza 3 novembre 2014 , ma la stessa non può essere seguita. Questa Corte ha, infatti, già affermato, sebbene in relazione a reato diverso ma ugualmente compreso nella delega non ancora attuata, che la contravvenzione prevista dall'art. 10 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che punisce l'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non può ritenersi abrogata per effetto diretto della legge 28 aprile 2014 n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest'ultima, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerata violazione amministrativa Sez. 1, n. 44977 del 19/09/2014 - dep. 29/10/2014, P.G. in proc. Ndiaye e altri, Rv. 261124 . Alla stessa conclusione, poi, è pervenuta - stavolta proprio con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Sez. F, n. 38080 del 2014, ric. Napoli, non massimata, la quale ha affermato che la fattispecie in esame è tuttora prevista come reato, limitandosi la L. 28 aprile 2014, n. 67 - richiamata dal ricorrente - a stabilire una delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie, perciò non apportando in nessun modo modifiche alla figura di reato in oggetto essendo tale funzione affidata alla futura decretazione delegata . 5. Al di là di quanto affermato nelle decisioni di questa Corte, peraltro, va osservato che nemmeno il richiamo, contenuto in alcune decisioni di merito, a quanto recentemente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2014 assume carattere risolutivo. Ed invero, il Giudice delle Leggi, dichiarando l'infondatezza della questione di legittimità dell'art. 2 d.l. 463/1983, ha precisato che resta precipuo dovere del giudice di merito di apprezzare - alla stregua del genera/e canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta - se essa, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, sia, in concreto, palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati . Muovendo da tale monito , alcune delle decisioni che hanno optato per l'esito assolutorio, hanno ritenuto che la disobbedienza dell'imprenditore all'obbligo di versare i contributi previdenziali non aveva pregiudicato in concreto il bene giuridico oggetto di tutela dell'art. 2 d.l. 463/1983 ossia la tutela previdenziale del lavoro e dei lavoratori . La mancanza di offensività nell'illecito penale contestato assumerebbe, peraltro, contorni ancora più netti in forza dei principi enunciati nella legge delega n. 67 del 2014, ove si prospetta la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Seguendo tale indirizzo, dunque, il ricorrente attribuisce capacità normativa immediata ai criteri direttivi impressi nella legge delega in materia di depenalizzazione, al pari delle pronunce della giurisprudenza di merito evocate, soprattutto laddove si consideri - si legge in ricorso - che il Governo non potrà discostarsi da tali principi e criteri direttivi, così precisi e tassativamente delimitati. La tesi, tuttavia, ad avviso del Collegio, non convince, in quanto, in assenza del concreto esercizio della delega, non è possibile ritenere che i principi e i criteri inseriti nella legge di delegazione in materia di depenalizzazione abbiano effetto modificativo dell'ordinamento vigente. Deve, pertanto, convenirsi con quella dottrina secondo la quale un'eventuale soluzione in senso assolutorio rectius , in questa sede di legittimità, nel senso di a annullare senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in relazione all'art. 2, co. 1 bis, legge n. 638 del 1983, pare, nel momento odierno di assenza di una precisa norma depenalizzatoria che volga ad amministrativo un illecito oggi ritenuto penale, del tutto irragionevole. Se si dovesse pronunciare proscioglimento o annullare senza rinvio per tutti coloro i quali ad oggi, al di sotto della quota ritenuta di Euro 10.000,00, non hanno versato i contributi previdenziali previsti ex lege si aprirebbe ad una impunibilità generale per chi comunque violi un obbligo degno di interesse di tutela. L'intenzione del Parlamento, infatti, non è quello di dismettere totalmente la punibilità per i fatti di omesso versamento delle ritenute previdenziali al di sotto degli Euro 10.000,00 bensì di assoggettarli unicamente ad una sanzione amministrativa. La stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di rilevare come il mancato adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione artt. 1, 4, 35, 38 Cost. ” sentenza n. 139 del 2014, citata . A fronte di ciò la disapplicazione del dettato normativo ex art. 2, co. I-bis, legge n. 638 del 1983, che prevede la sanzione penale della reclusione fino a tre anni e la multa sino ad Euro 1.032,00 si prospetta come del tutto lesiva dell'interesse giuridico tutelato. Tale pena è, infatti, l'unica ad oggi prevista dall'ordinamento giuridico italiano per la violazione degli obblighi previdenziali di versamento di ritenute, dunque occorre ritenerla quale tuttora applicabile. A tacer d'altro, infine, è poi non soltanto da sottolinearsi, da un lato, come non possa esservi dubbio che in caso di mancato esercizio della delega legislativa nel termine indicato dalla legge n. 67 del 2014 il reato resterebbe tale senza che medio tempore si siano prodotti effetti depenalizzanti dall'altro, che nessuna conseguenza negativa deriverebbe al ricorrente dal mancato proscioglimento o, in questa sede, annullamento senza rinvio per il mancato accoglimento della tesi difensiva, posto che, all'atto dell'entrata in vigore dei decreti delegati attuativi della delega in questione, ove ricorrano le condizioni che il legislatore delegato fisserà, il condannato ben potrà proporre istanza ex art. 673 cod. proc. pen. ottenendo la revoca della sentenza. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto Il delitto previsto dall'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. con modd. In legge n. 638 del 1983, che punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non può ritenersi abrogato per effetto diretto della legge 28 aprile 2014 n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest'ultimo, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerato violazione amministrativa” . 6. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'impugnata sentenza per aver i giudici di appello disatteso la censura difensiva relativa alla mancata consapevolezza da parte dell'imputato di poter beneficiare dalla causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1 bis, legge n. 638 del 1983, avendo il giudice di merito omesso di verificare se l'imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all'avviso dell'ente previdenziale che gli abbia consentito, sul piano sostanziale, di esercitare la facoltà concessagli dalla legge, la stessa è infondata. La Corte territoriale, infatti, ha rigettato il relativo motivo di appello sottolineando come l'imputato avesse ricevuto piena conoscenza della contestazione in sede di notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. senza adempiere al versamento dei contributi. Il ricorrente contesta, però, che tale avviso contenesse tutti i requisiti stabiliti dalla nota decisione delle Sezioni Unite Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011 - dep. 18/01/2012, Sodde, Rv. 251268 , che ha affermato il principio secondo cui, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell'avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, costituiti dall'indicazione del periodo di omesso versamento e dell'importo, la indicazione della sede dell'ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011 - dep. 18/01/2012, Sodde, Rv. 251268 . Da qui, dunque, la mancanza di consapevolezza e la conseguente nullità della sentenza. 7. La tesi, come anticipato, non può esser condivisa. Ed invero, ritiene il Collegio di dover dare continuità al principio recentemente affermato da questa Corte, secondo cui il termine di tre mesi per corrispondere l'importo dovuto ai fini della integrazione della causa di non punibilità del reato decorre dal momento in cui l'indagato o imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilità di ottenere l'esecuzione della pena, ma la consapevolezza di tale facoltà può essere acquisita in qualunque forma, non presupponendo la comunicazione di un avviso formale in ordine ai benefici conseguibili per effetto del pagamento nel trimestre SEz. 3, n. 46169 del 18/07/2014 – dep. 10/11/2014, Gabrielli, Rv. 260912 fattispecie, identica a quella oggi sub judice , in cui è stata affermata la consapevolezza dell’imputato di poter fruire della causa di non punibilità alla luce del contenuto dei motivi di appello proposti dal medesimo avverso la sentenza di primo grado . Anche detto motivo di ricorso, pertanto, dev’essere rigettato. 8. Il ricorso dev’essere, complessivamente rigettato. Tuttavia, proprio la non manifesta infondatezza dei motivi, impone a questa Corte l’adozione delle formula di annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alle omissioni contributive relative alle mensilità di aprile e maggio 2007, essendo per le stesse maturato il termine di prescrizione massima, rispettivamente, in data 16/02 e 16/03/2015 termine iniziale decorrente, per la prima, dal 16/05/2007 e, per la seconda, dal 16/06/2007, cui vanno aggiunti anni 7 e mesi 6 quale termine di prescrizione massima, nonché ulteriori mesi 3 di sospensione del termine per effetto dell’art. 2, comma 1 quater, legge n. 638 del 1983 . All’annullamento segue, quindi, la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d’appello di CATANIA per la sola rideterminazione della pena, divenendo con la presente decisione irrevocabile l’accertamento sulla responsabilità penale per le omissioni contributive da giugno 2007 in poi. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alle omissioni contributive relative alle mensilità di aprile e maggio 2007, per essere i reati estinti per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di CATANIA per la rideterminazione della pena. Rigetta, nel resto, il ricorso.