Commenti negativi per l’articolo condiviso su Facebook: nessuna diffamazione

A dare il ‘la’ alla vicenda è un ‘pezzo’ giornalistico, relativo alla morte per overdose di un uomo, postato su Facebook. Casus belli, però, sono i commenti negativi, i cui autori finiscono sotto accusa per diffamazione, ma la genericità di quelle parole, prive di riferimenti alla testata e ai giornalisti, li salva da ogni contestazione.

Commenti a profusione, e non propriamente di grande civiltà, ad accompagnare la pubblicazione, sul proprio ‘profilo’ Facebook, di un articolo di cronaca apparso sulle pagine di un settimanale. Commenti visibilissimi, e mal digeriti dal direttore e dal giornalista della testata, i quali decidono di adire le vie legali per difendere la loro dignità professionale. Ma tale scelta si rivela assolutamente inutile la genericità dei commenti, difatti, salva le quattro persone finite sul banco degli imputati. Decisiva la mancanza di riferimenti diretti alla notizia, alla testata e ai giornalisti Cass., sent. n. 20366/2015, Quinta Sezione Penale, depositata oggi . ‘Postato’. Chiarissima la vicenda a marzo 2012, sulle pagine de ‘Il Corriere di Capri’ vengono pubblicati due articoli, uno di ‘cronaca’ e uno di ‘opinione’, sulla tragica morte di un uomo per overdose di eroina, e un ‘pezzo’, in particolare, viene riportato da un giovane sul proprio ‘profilo’ Facebook, accompagnandolo con commenti poco gradevoli. Per giornalista e direttore della testata, però, quei commenti sono sprezzanti ecco spiegata la loro decisione di accusare di diffamazione quattro giovani, responsabili dei commenti su Facebook. Battaglia legale improponibile, secondo il Giudice dell’udienza preliminare, il quale fa cadere le accuse di diffamazione . Ciò per una ragione semplicissima nei diversi commenti , apparsi sul social network , non è stato menzionato il giornale su cui era apparso l’articolo, né gli articolisti, né il luogo di pubblicazione , e, peraltro, senza alcuno specifico riferimento alla notizia commentata con l’articolo criticata . Di conseguenza, ad avviso del Gup la genericità dei commenti non consentiva di individuare determinate persone come parti lese . Riferimenti. Questione chiusa? Assolutamente no. A portare la vicenda in Cassazione, difatti, provvedono il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli, con un ricorso ad hoc , finalizzato a contestare la decisione del Gup, e a ottenere un approfondimento sulla ipotesi di reato contestata ai quattro giovani. E, invece, per i giudici del ‘Palazzaccio’ l’ assoluzione pronunciata dal Gup è assolutamente legittima. Appare evidente, difatti, l’impossibilità di contestare il reato di diffamazione . Per i giudici, difatti, non vi è alcuna correlazione tra i commenti apparsi su Facebook e gli autori dell’articolo pubblicato su ‘Il Corriere di Capri’ . Decisiva, in questa ottica, la constatazione che quei commenti non facevano alcun riferimento al giornale, né al luogo di pubblicazione, né agli autori dell’articolo e nemmeno all’articolo commentato . Di conseguenza, i due giornalisti , sanciscono i giudici della Cassazione, non possono ritenersi diffamati .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 marzo – 15 maggio 2015, n. 20366 Presidente Lombardi – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. II Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Napoli ha pronunciato sentenza di non doversi procedere a carico di F.F., D.M.S , A.A.M., D G.A. per insussistenza del fatto. I quattro erano accusati di diffamazione in danno di S.F. ed E.M., giornalisti dei Corriere di Capri , per avere - prendendo spunto da un articolo apparso sul giornale suddetto, intitolato Muore dopo overdose 38enne caprese - pubblicato sul proprio profilo Facebook commenti sprezzanti nei confronti dei giornalisti di Capri. 2. Osserva il giudicante che i vari commenti apparsi sul social network hanno preso il via da un primo commento di F.Z.V.F. delle ore 20,45 di una non meglio precisata domenica e che ad esso si sono poi aggiunti altri commenti, senza che mai sia stato menzionato il giornale su cui era apparso l'articolo, né gli articolisti, né il luogo di pubblicazione inoltre, senza alcun specifico riferimento alla notizia commentata con l'articolo criticato. La genericità dei commenti non consentiva, pertanto, di individuare determinate persone come parti lese . 3. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Deducono che il Giudice dell'udienza preliminare debba, ai fini di una pronuncia di non luogo a procedere, esprimere una valutazione prognostica in ordine alla completabilità degli atti di indagine preliminare e alla inutilità del dibattimento . Pertanto, anche in presenza di elementi insufficienti o contraddittori, deve dar conto dei fatto che il materiale acquisito è insuscettibile di successivo completamento. Invece, nella specie, il Giudice dell'udienza preliminare non ha formulato alcun doveroso apprezzamento in merito alla possibilità che l'accusa fosse sostenibile nel dibattimento. Considerato in diritto Entrambi i ricorsi sono infondati. Sebbene lamentino un vizio di motivazione, i ricorrenti prescindono totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad affermare un principio di diritto esatto, ma non attinente al caso concreto. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha, invero, assolto gli imputati per aver ritenuto che nessuna diffamazione è stata consumata nella specie, per non aver intravisto alcuna correlazione tra i commenti apparsi su Facebook e gli autori dell'articolo pubblicato sul Corriere di Capri , in quanto quei commenti non facevano alcun riferimento al giornale in questione, né al luogo di pubblicazione dello stesso, né agli autori dell'articolo inoltre, non contenevano nemmeno riferimenti all'articolo commentato. Per tale motivo i giornalisti dei Corriere di Capri, e in particolare gli autori dell'articolo Muore dopo overdose 38enne caprese , non potevano ritenersi diffamati. Nessuna contestazione di questi argomenti viene mossa coi ricorso. Pertanto, la possibilità di approfondimento in sede dibattimentale rimane teorica e congetturale, siccome affermata senza specificazione dell'oggetto. P.Q.M . Rigetta i ricorsi dei Pubblico Ministero e del Procuratore Generale. Così deciso il 26/3/2015