Quasi 100 grammi di eroina a disposizione: ‘principio attivo’ contenuto, ma spaccio comunque grave

Confermata, senza alcun tentennamento, la condanna dell’uomo beccato in possesso della droga. Evidente la destinazione a una ampia ed articolata attività di spaccio significativi, a questo proposito, anche i precedenti penali dell’uomo.

Giovane beccato con 93 grammi di eroina a disposizione. Impensabile, ovviamente, l’idea di una scorta ad uso esclusivamente personale. Consequenziale considerare la sostanza stupefacente destinata ad un ampio giro di spaccio. Condanna inevitabile per l’uomo, che non può neanche puntare all’ipotesi della lieve entità . A suo sfavore i precedenti penali – che ne attestano una notevole professionalità nel settore – e il fatto che dal quantitativo di droga da lui posseduto fosse possibile tirar fuori ben 46 dosi, ricorrendo, peraltro, a materiali ‘di taglio’ pericolosi per i consumatori Cass., sent. n. 18748/2015, Sesta Sezione Penale, depositata oggi . Eroina. Nessun dubbio hanno espresso i giudici di merito sulla responsabilità dell’uomo per loro, difatti, la droga rinvenuta – quasi 100 grammi di eroina – è destinata a una grossa attività di spaccio . Insostenibile, quindi, sempre ad avviso dei giudici, l’idea della lieve entità dei fatti addebitati all’uomo. Su questo punto, però, cioè sulla lieve entità , il presunto spacciatore ribatte, di nuovo, col ricorso in Cassazione, richiamando, a proprio favore, la esiguità del ‘principio attivo’ e l’ assenza di bilancini di precisione e di materiali da confezionamento della sostanza stupefacente . Canali di spaccio . Nonostante tutto, però, l’obiettivo della lieve entità diventa una chimera per l’uomo. Anche per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è lapalissiana la gravità della condotta tenuta dallo spacciatore. Già il dato ponderale è ostativo alla configurabilità della lieve entità , poiché l’uomo è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di eroina, che, pur in presenza di una percentuale di ‘principio attivo’ non particolarmente elevata, risultano comunque idonei al confezionamento di 46 dosi medie singole e quindi tali da consentire una reiterata attività di spaccio, rivolta a svariati clienti ed atta a procurare guadagni di una certa consistenza . E su questo fronte, aggiungono i giudici, è logico pensare che lo stupefacente fosse destinato a collaudati, e non occasionali, canali di spaccio , alla luce della ‘professionalità’ acquisita, nel campo dall’uomo e attestata da ben quattro precedenti penali specifici, per fatti posti in essere dal 2001 al 2010 Per chiudere il cerchio, poi, non si può trascurare un altro particolare non secondario proprio la presenza di un quantum di ‘principio attivo’ non molto elevato conduce a ritenere scontato l’ utilizzo di materiali ‘da taglio’ , con conseguente maggior pregiudizio per la salute dei consumatori . Di conseguenza, tirando le somme, per i giudici del ‘Palazzaccio’ è da confermare in toto la condanna nei confronti dell’uomo, azzerando completamente l’ipotesi della lieve entità .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 gennaio – 6 maggio 2015, n. 18748 Presidente Rotundo – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. V.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, in data 18-2-2014, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, in relazione alla detenzione di grammi 93 di eroina, pari a 46,4 dosi medie singole. 2. II ricorrente deduce, con unico motivo , configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art 73, comma 5, DPR 309/90, in considerazione dell'esiguità del principio attivo e dell'assenza di bilancini di precisione e di materiali da confezionamento della sostanza stupefacente. Erroneamente poi il giudice di merito ha fatto riferimento ai precedenti dell'imputato, elemento estraneo all'ambito delle valutazioni concernenti la ravvisabilità dell'ipotesi della lieve entità. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. La censura formulata si colloca al di fuori dell'area della deducibilità nel giudizio di cassazione, ricadendo sul terreno dei merito. L'ipotesi della lieve entità può infatti essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi , dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, dovendosi conseguentemente escludere il ricorrere di tale fattispecie allorquando anche uno solo di questi parametri sia di segno negativo Sez. U. 24-6-10 n. 35737 Trattasi di valutazione di merito, insindacabile , in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico-giuridici. 1.1. Al riguardo, la Corte d'appello ha evidenziato come il dato ponderale si presenti di per sé ostativo alla configurabilità della predetta ipotesi, posto che l'imputato è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di eroina, che, pur in presenza di una percentuale di principio attivo non particolarmente elevata, risultano comunque idonei al confezionamento di 46,4 dosi medie singole e dunque a consentire una reiterata attività di spaccio, rivolta a svariati clienti ed atta a procurare guadagni di una certa consistenza. Peraltro, che lo stupefacente in questione fosse destinato a collaudati e non occasionali canali di spaccio è dimostrato dalla professionalità acquisita, nel campo, dal V., attestata da ben quattro precedenti penali specifici, per fatti posti in essere dal 2001 al 2010. D'altronde, proprio la presenza di un quantum di principio attivo non molto elevato dà contezza dei consistente utilizzo di materiali da taglio, con conseguente maggior pregiudizio per la salute dei consumatori. 1.2.L'impianto argomentativo a sostegno dei decisum si sostanzia dunque in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, fondato su specifiche risultanze processuali e dei tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. II richiamo ai precedenti penali dell'imputato si inserisce perfettamente, con una sua pregnanza argomentativa, nella trama giustificativa volta a dimostrare l'assenza di connotati di lieve entità nella fattispecie concreta sub iudice. 2.11 ricorso va quindi dichiarato inammissibile , a norma dell'art 606, comma 3 cod. proc. pen., con conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e. mille in favore della cassa delle ammende.