Violenza fisica e morale per sminuire il ruolo della moglie in famiglia: condannato

Confermata la sanzione decisa dai giudici di merito quattordici mesi di reclusione. Unica vittoria, per l’uomo, il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Inequivocabili le condotte da lui tenute, per ben otto anni, all’interno delle mura domestiche.

Condotta inequivocabile, quella tenuta dall’uomo, cittadino albanese egli, con una costante violenza sia fisica che morale, ha provato, all’interno delle mura domestiche, a mortificare la moglie, sminuendone la personalità e il ruolo in seno alla famiglia. Tutto questo, per giunta, anche dinanzi ai figli. Logica, e non discutibile, la condanna nei confronti dell’uomo. Decisivo il racconto, fatto dalla donna, dell’incubo vissuto Cassazione, sentenza n. 18455, sez. VI Penale, depositata oggi . Otto anni di galera Sanzione dura, quella decisa dai giudici di merito l’uomo, ritenuto colpevole di avere sottoposto la moglie a un regime di vita coniugale basato su atti vessatori, percosse, umiliazioni e altri gesti di violenza fisica e morale , è condannato a un anno e due mesi di reclusione – col beneficio della sospensione condizionale della pena , come stabilito in Appello – e al risarcimento del danno in favore della moglie, costituitasi parte civile . Nessun dubbio, in sostanza, sul ‘clima di terrore’ instaurato dall’uomo durante gli otto anni di convivenza della coppia. Prevaricazioni. Ma, ad avviso dell’uomo, i giudici hanno trascurato alcuni particolari importanti, come, ad esempio, le testimonianze di più persone, che, venute in rapporto, a vario titolo, con i coniugi, hanno riferito di non aver mai notato sulla persona della donna tracce di percosse o di altri segni di possibile violenza fisica . Senza dimenticare, poi, aggiunge l’uomo, che la donna, con la denuncia-querela , può aver mirato a bloccare la richiesta di divorzio e di affidamento della prole da lui avanzata nel Paese d’origine Tale visione alternativa, però, viene ritenuta risibile dai giudici della Cassazione, i quali, condividendo il ragionamento compiuto tra primo e secondo grado, sottolineano il valore delle dichiarazioni della donna, suffragate, peraltro, da plurime dichiarazioni testimoniali di persone terze – due vicine di casa e un operatore della Croce Rossa – che hanno confermato il clima di prevaricazione e di umiliazione imposto dall’uomo tra le mura domestiche. Di nessun rilievo, invece, le parole dei testimoni che hanno affermato di non avere notato sulla donna tracce di violenza ci si trova, difatti, di fronte a testimonianze rese da persone non conviventi con i due coniugi e basate su contatti occasionali e sporadici . Evidente e cristallina, quindi, la abitualità dei contegni vessatori messi in atto ai danni della donne, e frutto di una costante volontà prevaricatrice, tesa a mortificare la moglie e a svalutarne la personalità e il ruolo in seno alla famiglia . Tutto ciò porta, di conseguenza, alla conferma della condanna nei confronti dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 1 luglio 2014 – 4 maggio 2015, n. 18455 Presidente Garribba – Relatore Paoloni Fatto e diritto 1. Con atto d'impugnazione personale l'imputato cittadino albanese ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello indicata in epigrafe che ha confermato in punto di responsabilità la decisione dell'11.1.2012 del Tribunale di Vigevano, con cui all'esito di giudizio ordinariato è stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in pregiudizio della moglie A.I. e del reato di lesioni personali volontarie nei confronti della stessa episodio avvenuto in data 11.3.2008 . Condotta criminosa integrata dal generalizzato e stabile regime di vita coniugale basato su atti vessatori, percosse, umiliazioni e altri gesti di violenza fisica e morale, compiuti anche in presenza dei figli, imposto dall'Ismaili alla consorte durante la loro convivenza a Mortara dal 2000 fino all'aprile dei 2008. Condotta per cui, unificati i reati ai sensi dell'art. 81 co. 2 c.p. e concesse al prevenuto le attenuanti generiche, lo stesso è stato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Pena i cui effetti sono stati limitati dalla Corte di Appello che, in parziale riforma della decisione dei Tribunale, ha concesso all'Ismaili il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Le due conformi decisioni di merito hanno valutato pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato per i due reati ascrittigli, avuto riguardo alla verificata credibilità delle coerenti dichiarazioni della persona offesa A.I., per più versi riscontrate da contribuiti testimoniali, e alla oggettiva certificazione sanitaria delle lesioni subite dalla donna in data 11.3.2008 integranti il reato di cui al capo B della rubrica. 3. Con il ricorso sono stati dedotti i due motivi di censura di seguito sintetizzati. 3.1. Violazione degli artt. 161, 162, 601, 179 c.p.p. La citazione dell'imputato per l'udienza del giudizio di appello fissata alla data del 2.10.2013 è affetta da nullità insanabile che si estende alla decisione impugnata. Erroneamente il decreto di citazione in appello è stato notificato al difensore di fiducia dell imputato, benché questi risultasse elettivamente domiciliato presso la propria residenza a Mortara. Sicché erroneamente la Corte di Appello ha dichiarato la contumacia dell'imputato non comparso in giudizio nella citata udienza del 2.10.2013. 3.2. Contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione. Incongruamente la Corte territoriale ha gratificato di piena attendibilità le dichiarazioni accusatorie rese in dibattimento dalla persona offesa per altro costituitasi parte civile, ciò che avrebbe imposto particolare prudenza nel considerare il suo racconto della vicenda coniugale , benché gli assunti della donna sui continuativi gesti di violenza e vessazione subiti fin da epoca 1999 coincidente con la nascita della prima delle tre figlie della coppia siano contraddetti dalle testimonianze di più persone venute a vario titolo in rapporto con i coniugi, che hanno riferito di non aver mai notato sulla persona della A.I. tracce di percosse o di altri segni di possibile violenza fisica. La Corte ambrosiana ha trascurato di prendere in esame tutte le diverse circostanze indicate nell'atto di appello a dimostrazione della scarsa credibilità della persona offesa, ivi incluso il suo eventuale intento con la denuncia-querela contro il marito di bloccare la richiesta di divorzio e di affidamento della prole avanzata dall'imputato in Albania. In ogni caso la decisione impugnata non offre elementi sulla base dei quali possa ritenersi integrato il presupposto del contestato reato di maltrattamenti costituito dalla ripetitività e abitualità dei contegni lesivi e sopraffattori. 4. L'impugnazione di S.I. è inammissibile per indeducìbilità e manifesta infondatezza dei delineati motivi di ricorso, per molti versi quanto al merito della regiudicanda privi di specificità per sostanziale acritica trasposizione dei motivi di gravame enunciati contro la prima decisione. 4.1. La censura in procedendo sulla nullità della vocatio in iudícium davanti alla Corte di Appello è manifestamente infondata. Premesso che la notificazione dei decreto di citazione in giudizio all'imputato mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161 co. 4 c.p.p. con omessa menzione dell'impossibilità di consegna all'eventuale domicilio dichiarato dall'imputato non produce nullità, ma una semplice irregolarità della notificazione, è agevole constatare, attraverso l'esame degli atti processuali consentito a questo giudice di legittimità in relazione alla natura di error in procedendo dei dedotto vizio , che l'Ismaili fin dal primo atto dei procedimento comunicazione della querela presentata nei suoi confronti dalla moglie verbale Carabinieri di Mortara, 6.5.2008 ha nominato come proprio difensore di fiducia l'avv. Giulio Santagostino del Foro di Vigevano ed ha espressamente eletto domicilio presso lo studio dello stesso difensore. Nella susseguente udienza preliminare e nel successivo giudizio di merito di primo grado l'imputato è sempre stato assistito dal difensore avv. Santagostino. Alla predetta elezione di domicilio presso il difensore di fiducia si è uniformato il Presidente della Corte di Appello, disponendo la notifica della citazione dell'imputato per il giudizio di secondo grado nel domicilio eletto presso il difensore fiduciario. Vero è che, come statuito da questa Corte regolatrice, la sopravvenuta dichiarazione di domicilio prevale sulla precedente eventuale elezione di domicilio pur se non espressamente revocata cfr. Sez. U, n. 41280 del 17.10.2006, Clemenzi, Rv. 234905 Sez. 6, n. 30767 dei 3.7.2013, Pozone, Rv. 257740 . Sennonché nel procedimento in esame non si rinviene traccia di una qualsiasi dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato dopo la descritta anteriore elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, ritualmente intervenuto -del resto nel giudizio di appello senza formulare alcuna eccezione sull'eventuale irregolarità della notificazione del decreto di citazione all'assistitoI 4.2. Le censure riguardanti il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie formulate dalla persona offesa, frutto di meditato vaglio del giudice di primo grado e di non meno scrupolosa autonoma analisi di tutte le emergenze processuali da parte dei giudici di appello proprio alla stregua dei motivi di gravame replicati con l'odierno ricorso , sono indeducibili e manifestamente infondate. Indeducibili -da un lato perché basate sulla prospettazione di una rilettura di mero segno fattuale delle fonti di prova non consentita in sede di legittimità. Palesemente infondate -da un altro lato quando si abbia riguardo alla linearità e coerenza logiche con cui la Corte territoriale ha valutato le dichiarazioni della p.o. A.I., considerandole univocamente riscontrate da plurime dichiarazioni testimoniali di persone terze, suffraganti il clima di prevaricazione e umiliazione imposto alla donna dall'odierno imputato. La sentenza di appello ha in tal senso attribuito peculiare valore alle testimonianze, tra le altre, delle due vicine di casa della vittima Lidia Petrillo e Aida Gattinia e dell'operatore della Croce rossa Alex Garavaglia intervenuto presso l'abitazione della persona offesa in occasione dell'episodio dell'11.3.2008, ove ha trovato sul pianerottolo di casa la donna spaventata e dolorante per i pugni infertile dal marito sull'addome e sul volto con accanto le tre figlie piangenti. La circostanza evocata dalla difesa dell'imputato rinnovata, come detto, con l'attuale ricorso per cassazione per cui altri testimoni non avrebbero notato sulla persona della Aferditi tracce di violenza non implica, come puntualmente osserva la sentenza impugnata, alcuna contraddizione con la riconosciuta credibilità della vittima, poiché si tratta di testimonianze rese da persone non conviventi con ì due coniugi e basate su contatti occasionali e sporadici, che non possono elidere la rilevata abitualità dei contegni vessatori attuati dall'imputato nei confronti della moglie, costituenti la risultante di una sua costante volontà prevaricatrice tesa a mortificare la moglie e a svalutarne la personalità e il ruolo in seno alla famiglia. A seguito dell'inammissibilità dell'impugnazione il ricorrente deve per legge essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende dell'equa somma di euro 1.000,00 mille . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.