Legittimo impedimento per l’avvocato che deve accompagnare la moglie gravemente malata in ospedale

L’assoluta impossibilità del difensore a comparire in udienza, là dove la sua presenza sia prevista dalla legge, può essere anche ascrivibile a situazioni gravi, sotto il profilo umano e morale, tali da essere assimilate al diritto di altro prestatore d’opera ad essere giustificato per l’assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18069, depositata il 29 aprile 2015. Il fatto. Il difensore di fiducia di un imputato in ordine al reato di guida senza patente, chiedeva al gip il rinvio dell’udienza per un suo impedimento assoluto. Egli era impossibilitato a partecipare all’udienza perché impegnato ad accompagnare in una struttura ospedaliera, che si trovava a notevole distanza dal luogo dove si celebrava il processo, il coniuge per una grave malattia. L’imputato propone allora ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Gela. Denuncia, in primo luogo, violazione di legge per erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello in secondo luogo denuncia violazione dell’art. 178, lett. c , c.p.p., per essere stata disattesa la richiesta di rinvio del difensore di fiducia per impedimento assoluto, ritenuto non tale dal gip. Il Collegio ha accolto il ricorso. Conversione dell’impugnazione in ricorso per cassazione. Fondata è innanzitutto la denunciata violazione di legge per erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello. Infatti, se è vero che la sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, era inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p., in quanto afferente ad una condanna alla sola pena pecuniaria dell’ammenda, la Corte d’appello avrebbe dovuto, di conseguenza, convertire l’impugnazione in ricorso per cassazione, così come previsto dall’art. 568, comma 5, c.p.p Il Collegio dispone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con conversione dell’impugnazione in ricorso per cassazione. Assoluta impossibilità del difensore a comparire all’udienza. Fondata è anche la censura del ricorrente in merito al denegato rinvio dell’udienza in ragione del prospettato legittimo impedimento del difensore di fiducia. Il Collegio non è, infatti, d’accordo con il gip che ha ritenuto non assoluto l’impedimento addotto dal difensore. Sul punto, la Corte osserva che il motivo prospettato dal difensore è un evento che per altri prestatori di lavoro dipendenti può costituire causa per giustificare l’assenza dal lavoro e non si comprende per quale ragione il difensore, al quale è attribuita una prestazione di opera intellettuale costituzionalmente riconosciuta e garantita, non possa usufruire di analogo trattamento in caso di eventi che comunque impongano rispetto umano e morale” . In conclusione, dunque, il Collegio ritiene di dover affermare che l’assoluta impossibilità del difensore a comparire in udienza, là dove la sua presenza sia prevista dalla legge, può essere anche ascrivibile a situazioni gravi, sotto il profilo umano e morale, tali da essere assimilate al diritto di altro prestatore d’opera ad essere giustificato per l’assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita . In ragione delle suesposte argomentazioni, la S.C. ha annullato la sentenza del gip del Tribunale di gela, con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 febbraio – 29 aprile 2015, n. 18069 Presidente Sirena – Relatore D’Isa Ritenuto in fatto S.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Caltanissetta che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Gela in ordine al reato di guida senza patente. Denuncia violazione di legge per l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello e per la mancata trasmissione degli atti al giudice competente. Si argomenta che, una volta constatata l'inappellabilità della sentenza, essendo stato l'imputato condannato alla sola pena pecuniaria, la Corte d'appello avrebbe dovuto convertire l'appello in ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla stessa. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 178 lett. c c.p.p., per essere stata disattesa la richiesta di rinvio del difensore di fiducia dell'imputato per impedimento assoluto, ritenuto illegittimamente non tale dal GIP. Con il terzo motivo sì denuncia la violazione di legge e il vizio motivazionale della sentenza di primo grado in riferimento alla mancata ammissione del teste I. e alla revoca di altri testi, fornendo all'uopo anche illogica e contraddittoria motivazione. Con il quarto motivo la denunciata violazione di legge riguarda la quantificazione della pena. Considerato in diritto Il ricorso va accolto. Fondata è la denunciata violazione di legge di cui al primo motivo, ha errato, infatti, la Corte d'appello a richiamare gli artt. 591 lett. B e 599 c.p.p., se è vero che la sentenza del GUP, a seguito di giudizio abbreviato, era inappellabile ai sensi del comma 3 dell'art. 593 c.p.p., in quanto afferente ad una condanna alla sola pena pecuniaria dell'ammenda, avrebbe dovuto, di conseguenza, convertire l'impugnazione in ricorso per cassazione, così come previsto dal quinto comma dell'art. 568 c.p.p., senza operare alcuna valutazione sulla sua inammissibilità e, comunque, giammai confermare la sentenza di primo grado. Va disposto quindi l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione. Quanto alla censure mosse nei confronti della sentenza di primo grado con riferimento alla eccezione di nullità ex art. 178 lett. C c.p.p., per il denegato rinvio dell'udienza in ragione del prospettato legittimo impedimento del difensore di fiducia dell'imputato, essa è fondata apparendo la motivazione dell'ordinanza dibattimentale incongrua. Invero, quanto al motivo addotto dal difensore necessità di accompagnare ed assistere la moglie ricoverata in ospedale presso il centro oncologico di Catania, città diversa da quella in cui si celebrava il processo, in relazione alla patologia specificamente indicata e documentata a sostegno dell'impedimento non può convenirsi con il GIP nel ritenere non assoluto quest'ultimo. Invero, va al riguardo osservato che l'assoluta impossibilità a comparire del difensore non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale a partecipare all'udienza, dovuto a un precedente e concomitante impegno professionale, ovvero ad altra causa che impedisca la fisica presenza del difensore dovuta ad ostacoli di carattere logistico o sanitario, che prescinda da qualsiasi considerazione di situazioni che possano, sotto il profilo emotivo e umano, essere ritenute anch'esse di impedimento alla partecipazione attiva all'incarico affidatogli. Se si dovesse intendere per impossibilità a comparire il solo materiale o fisico ostacolo per il difensore ad essere presente in udienza, difficilmente potrebbero ipotizzarsi situazioni diverse e riconducibili ad eventi gravi sotto il profilo umano e morale - quale è senza dubbio l'accompagnamento in una struttura ospedaliera, che trovasi a notevole distanza dal luogo ove si celebra il processo, del coniuge per una grave malattia e concomitante con il giorno di udienza. Peraltro, il motivo prospettato è un evento che per altri prestatori di lavoro dipendenti può costituire causa per giustificare l'assenza dal lavoro e non si comprende per quale ragione il difensore, al quale è attribuita un prestazione di opera intellettuale costituzionalmente riconosciuta e garantita, non possa usufruire di analogo trattamento in caso di eventi che comunque impongano rispetto umano e morale . In conclusione, l'assoluta impossibilità del difensore a comparire in udienza, là dove la sua presenza sia prevista dalla legge, può essere anche ascrivibile a situazioni gravi, sotto il profilo umano e morale, tali da essere assimilate al diritto di altro prestatore d'opera ad essere giustificato per l'assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita. Poi, rispetto alla prospettata impossibilità di essere sostituito dal collega di studio, il difensore dell'imputato ha, altresì, allegato che il collega era impegnato in altro processo con detenuto, e, quindi, anche sul punto la motivazione dell'ordinanza di rigetto del rinvio per legittimo impedimento del difensore risulta incongrua. Gli altri motivi rimangono assorbiti. In ragione di tanto la sentenza del GUP va annullata con rinvio al Tribunale di Gela per nuovo esame. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, convertito l’appello dell’imputato in ricorso per cassazione, annulla la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela in data 3 aprile 2013, con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo esame.