Il raddoppio del termine prescrizionale per il reato di disastro colposo viola l’art.3 della Costituzione? La parola al Giudice delle Leggi

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale relativa alla conformità dell’articolo 157, comma 6°, c.p., in relazione all’articolo 3 Cost., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro colposo, nella fattispecie aggravata ex articolo 449 e 434 c.p., è raddoppiato.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 18122/15 depositata il 29 aprile. La quaestio. Il gip presso il Tribunale di Sassari dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di quattro soggetti, imputati per più titoli di reato. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, deducendo la violazione della legge penale in riferimento all’articolo 157 c.p. Più segnatamente, il ricorrente rileva la correttezza della sentenza di non doversi procedere relativamente ad alcuni capi di imputazione ed evidenzia, di converso, l’erronea applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 157, comma 6°, c.p., che – come novellato con la l. numero 251/2005 - contempla il raddoppio del termine prescrizionale rispetto al delitto di cui agli artt. 434 e 449 c.p. Le posizione della difesa. I difensori degli imputati depositano delle memorie, con cui, in via preliminare, rilevano la corretta applicazione della legge antecedente a quella di riforma del 2005, in quanto più favorevole al reo. Ma il nodo centrale delle doglianza difensive si rinviene nella denuncia di illegittimità costituzionale dell’articolo 157, comma 6°, c.p., in relazione all’articolo 3 Cost., nella parte in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di disastro colposo ex articolo 434 e 449 c.p. E’ irragionevole, cioè, che la disciplina normativa in parola equipari, in materia prescrizionale, la fattispecie colposa a quella dolosa ex articolo 434 c.p. Tra l’altro, i resistenti richiamano la recente sentenza numero 143 del 2014 della Corte Costituzionale - con cui veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 157, comma 6°, c.p. rispetto al reato di incendio colposo – ritenendola estensibile in via interpretativa anche al delitto di disastro colposo. La rilevanza dei dubbi costituzionali sollevati dai difensori. La Corte di Cassazione risolve in modo veloce la prima questione, avallando le critiche del ricorrente in punto di applicazione della legge ex Cirielli. Nel caso di specie, il tempus commissi delicti è collocato sino al maggio del 2006. Pertanto, la novella del 2005, con cui venivano introdotte alcune deroghe al nuovo calcolo del termine di prescrizione, era già validamente in vigore. Da ciò deriverebbe l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per il proseguo. Tuttavia, i Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza in commento, ritengono la questione di incostituzionalità sollevata dalla difesa non manifestamente infondata. Sul punto, argomentano gli Ermellini che, in ragione della nuova disciplina prevista dall’articolo 157, comma 1°, c.p., come novellato dalla legge ex Cirielli, il reato di disastro doloso di cui all’articolo 434, comma 2°, c.p., punito con la reclusione dai 3 ai 12 anni, si prescrive nel termine di 12 anni. Senonché, in ragione delle modifiche normative, l’articolo 157, comma 6°, c.p. raddoppia il termine di prescrizione per i reati di cui agli artt. 449, 589 comma 2° e 3°, c.p., nonché per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 - bis e 3 - quater del codice di rito. Ne consegue che, in effetti, il termine prescrizionale per la fattispecie criminosa di disastro ambientale doloso risulta conforme a quello contemplato per il reato di disastro colposo, nella forma aggravata configurabile – come nel caso che ci occupa – quando l’evento disastroso si verifica. Tale assetto sanzionatorio, allora, pone dei dubbi effettivi circa il rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’articolo 3 Cost. Per tali motivi, i Giudici di Piazza Cavour – previa declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione relativa alla conformità dell’articolo 157, comma 6°, c.p., in relazione all’articolo 3 Cost., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro colposo articolo 449 c.p. in riferimento all’articolo 434 c.p. è raddoppiato - sospende il processo sino all’esito del giudizio incidentale rimesso alla valutazione della Corte Costituzionale.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 marzo – 29 aprile 2015, n. 18122 Presidente Sirena – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Sassari, con sentenza in data 6.03.2014, resa ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.G.F. , S.G. , C.D. e A.F.M. per essere i reati loro rispettivamente ascritti estinti per prescrizione. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, denunciando la violazione della legge penale, in riferimento all'articolo 157, cod. pen L'esponente rileva la correttezza della decisione impugnata, con riguardo ai reati di cui ai capo da a a g ed i della rubrica di converso, evidenzia che rispetto al delitto previsto dagli artt. 434 e 449 cod. pen., di cui al capo h della rubrica, il giudice ha erroneamente ritenuto non applicabile la disciplina relativa al raddoppio del termine prescrizionale, prevista dall'articolo 157, cod. pen., come modificato dalla legge 251/2005. Al riguardo, osserva che la modifica ora richiamata è entrata in vigore in data 8 dicembre 2005 e non nell'anno 2008, come erroneamente ritenuto dal G.i.p 3. S.G. , a mezzo dei difensori, ha depositato memoria. Con il primo motivo la parte assume che possa trovare applicazione la disciplina prescrizionale prevista dall'articolo 157 cod. pen., nella versione antecedente alla novella del 2005, in quanto più favorevole. Con il secondo motivo, la medesima parte denuncia l'illegittimità costituzionale dell'articolo 157, comma 6, cod. pen., in relazione all'articolo 3 Cost., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro colposo ex artt. 449 e 434 cod. pen., sia raddoppiato. L'esponente ritiene non ragionevole la richiamata disciplina normativa, la quale equipara, rispetto al termine prescrizionale, la fattispecie colposa a quella dolosa ex articolo 434 cod. pen 4. R.G. , a mezzo dei difensori, ha depositato memoria. L'esponente chiede il rigetto del ricorso richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2014, osservando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina in materia di prescrizione, ai sensi dell'articolo 157, comma 6, cod. pen., rispetto al reato di incendio colposo, può essere estesa in via interpretativa anche al reato di disastro colposo, oggetto di contestazione. In subordine, deduce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 157, comma 6, cod. pen., per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, in riferimento al reato di disastro colposo. Considerato in diritto 1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono. Giova rilevare che la legge 4 dicembre 2005, n. 251, così detta ex Cirielli, ha profondamente modificato la disciplina della prescrizione stabilendo che questa, in via generale, estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. E che la ex Cirielli ha previsto delle deroghe alla disciplina introdotta tra tali deroghe, v'è quella, dettata dall'articolo 157, comma 6, cod. pen., secondo cui sono raddoppiati i termini di prescrizione, per quanto rileva in questa sede, per i reati previsti dall'articolo 449 cod. pen Pertanto, il termine prescrizionale massimo, secondo la richiamata normativa necessariamente applicabile al caso di specie secondo il tempo di commissione del reato - la novella del 2005 era infatti già vigente alla data di commissione del fatto di cui al capo h , atteso che la collocazione temporale del reato è indicata in rubrica con l'espressione fino al maggio 2006 - risulta pari ad anni dodici. La contestazione, invero, concerne la determinazione di un disastro ambientale colposo, ai sensi degli artt. 434 e 449 cod. pen., di talché il termine prescrizionale, ai sensi del citato articolo 157, comma 6, cod. pen., risulta pari ad anni dodici, aumentabile di un quarto, ai sensi dell'articolo 161, comma 2, cod. pen., per effetto degli intervenuti atti interruttivi. Orbene, la sentenza impugnata, con riguardo al reato di cui al capo h , risulta vulnerata dalla dedotta violazione di legge atteso che, erroneamente, il giudicante ha affermato che la previsione relativa al raddoppio del termine di prescrizione, sopra richiamata, fosse stata introdotta in epoca successiva rispetto alla commissione del fatto per il quale si procede. Le ragioni sopra esposte condurrebbero all'annullamento senza rinvio della sentenza in esame, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso, limitatamente al reato di cui al capo h , che si ascrive ai prevenuti. 2. A questo punto della trattazione deve allora procedersi all'esame della eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 157, comma 6, cod. pen. dedotta dalla difesa del S. e, in via subordinata, anche dalla difesa del R. , questione di certa rilevanza, nel caso di giudizio, atteso che in mancanza della previsione relativa al raddoppio del termine prescrizionale, per i reati di cui all'articolo 449 cod. pen., contenuta nella norma denunciata, il reato di disastro colposo, di cui al capo h , risalente al mese di maggio del 2006, risulterebbe effettivamente estinto per prescrizione, già prima della data della sentenza ricorsa. La questione non appare manifestamente infondata. La legge n. 251 del 2005 ha integralmente sostituito l'articolo 157 cod. pen., modificando il regime della prescrizione dei reati. Secondo la regola generale dettata dal comma primo dell'articolo 157 cod. pen., come novellato, il reato di disastro doloso previsto dall'articolo 434, comma 2, cod. pen., siccome punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni, si prescrive nel termine di anni dodici. Ed invero, occorre avere riguardo alla disposizione ora richiamata, atteso che nel caso di specie, ai prevenuti si contesta di avere cagionato per colpa un disastro ambientale, consistito nella immissione in ambiente delle sostanze pericolose indicate nel capo di imputazione. La giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito che, in tema di reati contro l'incolumità pubblica, per la configurabilità del delitto di disastro colposo ex artt. 434 e 449 cod. pen. è necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa ai sensi dell'articolo 434, comma primo, cod. pen. . Ciò in quanto, nell'ambito della fattispecie di disastro doloso, la soglia per integrare il reato, è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, solo nel caso in cui il disastro doloso si verifichi materialmente, risulta integrata la fattispecie aggravata, prevista dal secondo comma dello stesso articolo 434, cod. pen. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006, dep. 06/02/2007, Rv. 235668 . Sulla scorta dei cenni che precedono, non appare revocabile in dubbio che la corrispondente fattispecie dolosa, rispetto a quella colposa oggi in addebito, sia quella di cui all'articolo 434, comma 2, cod. pen E bene, secondo la regola generale sopra richiamata, i reati previsti dall'articolo 449 comma primo cod. pen. che punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni chiunque cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo” si prescriverebbero nel termine di anni sei. Tale termine deve peraltro essere raddoppiato quindi, portato ad anni dodici a norma dell'articolo 157 comma 6 cod. pen., ove è stabilito che I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589 secondo terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale”. Come si vede, in base al delineato sistema sanzionatorio, il termine prescrizionale relativo al disastro ambientale doloso risulta conforme a quello previsto per il disastro ambientale colposo, nel caso in cui l'evento si sia verificato. La previsione del medesimo termine prescrizionale, tanto per l'ipotesi colposa del reato di disastro ambientale, quanto per la corrispondente ipotesi dolosa, pone allora in rilievo la questione della compatibilità di un tale assetto sanzionatorio, rispetto ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza, ex articolo 3 Cost., come declinati dallo stesso Giudice delle leggi. Ed invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo siano raddoppiati, rispetto al reato di incendio colposo, ai sensi dell'articolo 449, in riferimento all'articolo 423 cod. pen La Corte Costituzionale, a fondamento dell'assunto, ha posto in evidenzia che la disciplina di cui all'articolo 157, cod. pen., comma sesto, determina una anomalia di ordine sistematico, laddove il termine prescrizionale per i delitti realizzati in forma colposa - nella specie l'incendio - risulta addirittura superiore rispetto alla corrispondente ipotesi dolosa, se pure identica sul piano oggettivo. La Corte Costituzionale, muovendo dal rilievo che la prescrizione costituisce nell'attuale configurazione un istituto di natura sostanziale, ha considerato che la discrezionalità legislativa, in materia, deve essere pur sempre esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento, tra fattispecie omogenee. Il percorso argomentativo ora richiamato, in via di estrema sintesi, induce a ritenere non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dedotta dalle difese, rispetto all'articolo 157, comma 6, cod. pen., in riferimento all'articolo 3 Cost., giacché la determinazione dei medesimi termini di prescrizione, per il disastro ambientale, che qui occupa, e per l'omologa ipotesi dolosa, appare collidente con il delineato principio di ragionevolezza. Ciò in quanto, anche nel caso in esame, viene ad essere scardinata la scala della complessiva gravità delle due fattispecie criminose, atteso che l'ipotesi di disastro colposo ex artt. 449 e 434 cod. pen. , meno grave, punita infatti con la pena edittale da uno a cinque anni, viene a prescriversi nel medesimo tempo occorrente per la più grave ipotesi dolosa, di cui all'articolo 434, comma 2, cod. pen., punita con la reclusione da tre a dodici anni. È poi appena il caso di rilevare che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 157, sesto comma, cod. pen., pronunciata dal Giudice delle leggi con la richiamata sentenza n. 134 del 2014, è espressamente circoscritta al meccanismo del raddoppio dei termini di prescrizione, relativo al reato di incendio colposo, oggetto di quello scrutinio, e non ha carattere di generalità, con riguardo ai delitti colposi di danno previsti dall'articolo 449 cod. pen Ed invero, se pure la anomalia sistematica è stata colta in riferimento alla generale previsione del raddoppio dei termini, prevista dall'articolo 157, comma 6, rispetto ai delitti colposi di danno di cui all'articolo 449 cod. pen., la Corte Costituzionale ha osservato che detta anomalia emergeva con particolare evidenzia proprio in riferimento al reato di incendio, all'esito della specifica comparazione del complessivo trattamento sanzionatorio previsto per tale delitto, nella forma dolosa piuttosto che in quella colposa. Come si vede, la valutazione effettuata dalla Corte Costituzionale discende dall'analisi comparativa delle cornici edittali previste per il reato di incendio - ponendo in relazione la forma dolosa rispetto a quella colposa - e non dal mero inserimento del titolo di reato nell'ambito dei reati colposi di danno, richiamati dall'articolo 449 cod. pen., per i quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione. Detti rilievi, se pure inducono certamente a rilevare la non manifesta infondatezza dell'eccezione in esame, in riferimento all'articolo 157, comma sesto, cod. pen., proprio a seguito della declinazione del principio di ragionevolezza, quale limite della discrezionalità legislativa, effettuata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 2014, conducono contestualmente ad escludere la possibilità di estendere, in via interpretativa, il portato demolitorio della citata sentenza della Corte costituzionale, rispetto ad altri disastri colposi, stante il margine di discrezionalità che informa la relativa valutazione. In conclusione, alla luce dei rilievi sopra esposti, si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 157 comma 6 cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione é raddoppiato per il reato di cui all'articolo 449 cod. pen., in relazione all'articolo 434, cod. pen. disastro colposo , per contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, ex articolo 3 della Costituzione, in quanto la norma denunziata stabilisce la durata del termine di prescrizione, per il meno grave reato di disastro colposo, in misura sovrapponile, rispetto alla più grave corrispondente fattispecie dolosa, di cui all'articolo 434, comma 2, cod. pen Sulla base delle considerazioni che precedono il presente procedimento deve essere sospeso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. P.Q.M. Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, la questione relativa alla conformità a Costituzione dell'articolo 157, comma sesto, cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro colposo articolo 449 in riferimento all'articolo 434, cod. pen. è raddoppiato. Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Dispone che, a cura della Cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia anche comunicata al Presidenti delle due Camere del Parlamento.