Anche il martelletto frangivetro è uno strumento idoneo allo scasso

E’ punibile, ai sensi dell’art. 707 c.p. possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli , anche il possesso di due martelletti frangivetro, che hanno come funzione tipica la rottura del vetro, che costituisce una condotta tipica integrante, in un contesto delittuoso, l’effrazione. Infatti, non si può mettere in dubbio la rilevanza penalistica di forzature, o effrazioni, che, anche non coinvolgendo delle serrature intese in senso proprio e stretto, con attribuzione di senso secondo il linguaggio comune e non giuridico , interessino comunque gli accessi chiusi.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17428, depositata il 27 aprile 2015. Il caso. La Corte d’appello di Roma condannava un imputato per la contravvenzione ex art. 707 c.p. possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli . L’uomo ricorreva in Cassazione, contestando che il possesso di due martelletti frangivetro possa integrare il requisito della fattispecie, descritto come strumenti atti ad aprire serrature . Il precedente giurisprudenziale La Corte di Cassazione ricorda innanzitutto il proprio precedente n. 18393/2014 in tale occasione, la S.C. aveva affermato che, in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, dovevano essere esclusi dalla nozione di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature il martelletto frangivetro e qualunque altro oggetto idoneo ad infrangere un vetro, non potendo il concetto di serratura essere esteso fino ad includere i vetri che ostino all’ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall’esterno. Questa pronuncia si basava sulla scorta della valorizzazione del significato del termine serratura” avulso dal contesto della disposizione legale e invece acquisito in considerazione esclusiva del significato rinvenibile nel comune uso linguistico . a cui non si aderisce in questo caso. Tuttavia, nel caso in commento, i giudici di legittimità arrivano a conclusioni diverse, sottolineando che l’espressione strumenti atti ad aprire o a forzare serrature deve essere intesa non nella sua accezione strettamente letterale ed avulsa dal contesto prescrittivo in cui si trova, ma come formula generica con cui la previsione incriminatrice completa l’elencazione esemplificativa integrata da chiavi alterate o contraffatte e chiavi genuine tale elencazione, infatti, se esprime casi di apertura” di serrature, non espone ipotesi di forzatura” . L’espressione strumenti atti ad aprire o a forzare serrature deve essere intesa cioè in una concezione per cui sono compresi in essa tutti gli strumenti che hanno un’attitudine non semplicemente, e genericamente, all’apertura di accessi in custodie o luoghi chiusi, bensì a quello specifico ordine di condotte di accesso che è denotato dal termine effrazione”. Concetto di effrazione. La Cassazione sottolinea che effrazione” significa propriamente rottura”, e più propriamente, scasso” , e che nei dizionari viene evidenziato come il termine sia utilizzato soprattutto nel linguaggio forense. In esso è contenuto il concetto di forzatura. Il martelletto frangivetro ha come funzione tipica la rottura del vetro, che costituisce una condotta tipica integrante, in un contesto delittuoso, l’effrazione. Infatti, non si può mettere in dubbio la rilevanza penalistica di forzature, o effrazioni, che, anche non coinvolgendo delle serrature intese in senso proprio e stretto, con attribuzione di senso secondo il linguaggio comune e non giuridico , interessino comunque gli accessi chiusi come nel classico esempio della porta scardinata e abbattuta e magari non aggredita nella serratura . Correttamente, perciò, i giudici di merito avevano ritenuto che i due martelletti frangivetro, dotati di una punta in acciaio, dovessero considerarsi strumenti atti allo scasso, essendo evidente l’attitudine all’effrazione di chiusure in vetro di accessi. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 3 marzo – 27 aprile 2015, numero 17428 Presidente Esposito – Relatore Di Marzio Ritenuto in fatto Con la sentenza oggi impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della medesima città in data 23.12.2011 di condanna di C.P. per i delitti di cui agli artt. 648 e 707 cod. penumero Contro detta pronunzia ricorre, a mezzo di difensore, l'imputato contestando violazione di legge e illogicità e insufficienza della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 707 cod.penumero , contestando - con il richiamo di giurisprudenza di questa corte - che il possesso di due martelletti frangivetro possa integrare il requisito di fattispecie, legalmente descritto come strumenti atti ad aprire serrature . Considerato in diritto Il ricorso è infondato. La difesa dell'imputato richiama la sentenza di questa corte del 6.7.2010, numero 26289 secondo cui il porto ingiustificato di un coltellino a serramanico nella specie, di lunghezza pari a cm. 9 di cui cm. 4 di lama , se può rilevare sotto il profilo della contravvenzione ex art. 4 I. numero 110 del 1975, non può invece essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall'art. 707 c.p., non essendo tale oggetto né una chiave alterata né uno strumento atto ad aprire o forzare serrature . Va al riguardo ricordata per la maggiore pertinenza anche la più recente sentenza 17.4.2014 numero 18393, in cui - esaminando una fattispecie assimilabile alla presente - è stato deciso che in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, vanno esclusi dalla nozione di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature , il martelletto frangivetro e qualunque altro oggetto idoneo ad infrangere un vetro, non potendo il concetto di serratura essere esteso fino ad includere i vetri che ostino all'ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall'esterno. Questo secondo arresto - acquisito sulla scorta della valorizzazione del significato dei termine serratura avulso dal contesto della disposizione legale e invece acquisito in considerazione esclusiva del significato rinvenibile nel comune uso linguistico ampiamente prescindente dallo specifico lessico settoriale proprio dei contesto giuridico in generale e penalistico in particolare merita di essere rimeditato alla luce delle complessive acquisizioni giurisprudenziali maturate con riferimento all'ipotesi delittuosa in esame. Questa corte ha infatti più volte affermato che l'espressione strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature , deve intendersi non nella accezione strettamente letterale ed avulsa dal contesto prescrittivo in cui si trova ad essere, bensì come formula generica con cui la previsione incriminatrice completa l'elencazione esemplificativa integrata da chiavi alterate o contraffatte e chiavi genuine. Tale elencazione, infatti, se esprime casi di apertura di serrature, non espone ipotesi di forzatura . In conformità con la giurisprudenza maturata sul punto, la vasta espressione strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature deve essere intesa nella concezione per cui sono in essa compresi tutti gli strumenti che hanno un'attitudine non semplicemente, e genericamente, all'apertura di accessi in custodie o luoghi chiusi, bensì a quello specifico ordine di condotte di accesso che è denotato dal termine effrazione . Il termine deriva dal latino medievale effractio -onis, derivato di effractus, part. pass. di effringére, ossia rompere . Effrazione significa propriamente rottura , e più propriamente, scasso . Nei dizionari si ricorda che il termine è usato soprattutto nel linguaggio forense. In esso è contenuto il concetto di forzatura . Con riferimento a tale ordine di significati, nella sentenza numero 9.1.2007 numero 1335 è stato deciso che tra gli strumenti atti alla effrazione o allo scasso non può essere annoverata una torcia elettrica, che è invece destinata all'illuminazione. Orbene, è incontestabile che un martelletto frangivetro ha come funzione tipica la rottura del vetro che è condotta tipica integrante, in un contesto delittuoso, l'effrazione. Non può infatti revocarsi in dubbio la rilevanza penalistica di forzature, o effrazioni, che anche senza coinvolgere serrature intese in senso proprio e stretto con attribuzione di senso secondo il linguaggio comune e non giuridico interessino comunque gli accessi chiusi come nel classico esempio della porta scardinata e abbattuta e magari non aggredita nella serratura. La corte di appello ha correttamente argomentato nel provvedimento impugnato che i due martelletti frangivetro trovati nel possesso dell'imputato, dotati di una punta in acciaio, devono considerarsi strumenti atti allo scasso, essendo evidente l'attitudine degli stessi all'effrazione di chiusure in vetro di accessi. Ne discende la correttezza logico-giuridica della decisione. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.