Scarpe rubate e nascoste nella felpa, il furto banale esclude il mezzo fraudolento

L’occultamento della merce rubata al di sotto di un comune capo di abbigliamento non è idoneo ex se ad integrare l’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16685, depositata il 21 aprile 2015. Il caso. La Corte d’appello di Cagliari condannava un imputato per il reato di furto con l’aggravante di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento. Secondo le accuse, l’uomo si era impossessato di un paio di scarpe da ginnastica nel negozio di un centro commerciale e, dopo averle nascoste nella felpa che indossava, aveva oltrepassato la barriera antitaccheggio, facendo scattare l’allarme. Un carabiniere lo aveva notato e, dopo un breve inseguimento, lo aveva arrestato. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando il riconoscimento dell’aggravante del mezzo fraudolento e deducendo che il semplice occultamento del bene sottratto rientrerebbe nelle ordinarie modalità di esecuzione del furto. Semplice occultamento. Per la Corte di Cassazione non è ravvisabile, nel caso di specie, quel quid pluris , rispetto alla mera sottrazione del bene, indispensabile ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento. Infatti, l’occultamento della merce rubata al di sotto di un comune capo di abbigliamento non è idoneo ex se ad integrare tale aggravante. A tal fine, i giudici di legittimità richiamano la pronuncia n. 40354/2013 delle Sezioni Unite, secondo cui l’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento, ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2, c.p. delinea una condotta, posta in essere durante l’ iter criminoso, dotata di una marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza, volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese apprestate a difesa del bene. Invece, il semplice occultamento sulla persona è un banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene . Perciò, nel caso di specie, il semplice nascondimento delle scarpe sulla felpa, all’interno di un ordinario indumento, non poteva integrare la circostanza aggravante, che viene quindi esclusa dalla Corte di Cassazione, la quale, in accoglimento del ricorso, rinvia alla Corte d’appello di Cagliari per la rideterminazione della pena.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 marzo – 21 aprile 2015, n. 16685 Presidente Zecca – Relatore Romis Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza in data 6 giugno 2012, confermava l'affermazione di responsabilità pronunciata in primo grado, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, nei confronti di C.S. , in relazione al reato di furto di un paio di scarpe da ginnastica in danno dell'esercizio commerciale Bata sito nel Centro Commerciale nel Comune di omissis con l'aggravante di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento per tale fatto, il C. era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa, previo riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e la diminuzione per la scelta del rito giudizio abbreviato . Per come ritenuto accertato in punto di fatto dai giudici di merito, la vicenda si era così svolta il C. era stato tratto in arresto nella flagranza del reato egli si era impossessato di un paio di scarpe da ginnastica, marca Nike, del valore di Euro 68,00 sottraendole dal punto vendita calzature Bata, e dunque al suo responsabile Ch.Se. , e, dopo averle occultate nella felpa che aveva indosso e non in un giubbotto come detto nella sentenza di primo grado , aveva oltrepassato la barriera antitaccheggio facendo scattare l'allarme si era quindi dato alla fuga era stato però notato dal Carabiniere M. che, libero dal servizio, si trovava in abiti civili nel predetto centro questi lo aveva inseguito, si era qualificato ma a quel punto il C. aveva estratto le scarpe e se ne era disfatto dopo ulteriore breve inseguimento il Carabiniere era riuscito a bloccarlo e ad arrestarlo. La Corte territoriale, in risposta ai motivi di appello dedotti nell'interesse dell'imputato, riteneva configurabile l'aggravante contestata riteneva altresì rituale la querela presentata dal responsabile dell'esercizio commerciale pur sprovvisto di poteri di rappresentanza del proprietario dell'esercizio stesso, osservando che si trattava peraltro di questione superflua avuto riguardo alla procedibilità di ufficio del reato in virtù dell'aggravante contestata e ritenuta sussistente. 2. Ricorre per cassazione il C. , tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con censure che possono così riassumersi con i primi due motivi si sostiene che il mancato accertamento in termini di oggettiva certezza delle precise caratteristiche del capo di abbigliamento indossato dal C. al momento del fatto, non consentirebbe di individuare il mezzo fraudolento di cui, secondo l'accusa, si sarebbe avvalso il C. stesso la Corte cagliaritana avrebbe fatto ricorso a mere congetture introducendo ex novo una dettagliata descrizione della felpa ammesso che non si sia trattato di un giubbotto , ritenendo un tale capo di abbigliamento idoneo a nascondere ma anche a trattenere al suo interno le scarpe impedendone la fuoriuscita, circostanza non rilevata dal primo giudice la Corte d'Appello avrebbe pertanto implicitamente ammesso che l'aggravante in argomento richiederebbe un quid pluris rispetto alla mera sottrazione della res , dovendo anche considerarsi che nel caso in esame era presente la c.d. barriera con sistema antitaccheggio per il rilevamento di condotte simili a quella addebitata al C. l'occultamento della res sottratta rientrerebbe nelle ordinarie modalità di esecuzione del furto, e, registrandosi in proposito un'oscillazione nella giurisprudenza di legittimità, la questione ben potrebbe essere rimessa al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione con il terzo motivo si afferma che - esclusa l'aggravante - ci si troverebbe in presenza di reato perseguibile a querela orbene, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata presentata idonea e rituale querela in quanto proposta dal responsabile del punto vendita sprovvisto di procura speciale rilasciata dal gestore dell'attività commerciale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. Le modalità del fatto, quali descritte dai giudici di merito, inducono, invero, ad escludere che nel caso in esame possa ravvisarsi, nella condotta del C. , quel quid pluris , rispetto alla mera sottrazione della res , indispensabile ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. contestata all'imputato. L'occultamento della merce rubata - nella concreta fattispecie, un paio di scarpe da ginnastica - al di sotto di un comune capo di abbigliamento non è idoneo ex se ad integrare l'aggravante in parola, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, intervenute per dirimere un contrasto interpretativo ancora esistente al momento della proposizione del ricorso del C. il che aveva indotto il ricorrente a sollecitare l'eventuale rimessione della questione appunto alle Sezioni Unite, poi, come detto, intervenute successivamente L'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa. Tale insidiosa, rimarcata efficienza offensiva non si configura nel mero occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita a self service, trattandosi di banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene” Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 Ud. - dep. 30/09/2013 - Rv. 255974 . Nella condotta fraudolenta, per come puntualizzato dalla Sezioni Unite, deve dunque individuarsi un tratto specializzante rispetto alle modalità ordinarie del furto, costituito da significativamente maggiore gravità a causa delle peculiari modalità con le quali vengono aggirati i mezzi di tutela apprestati dal possessore del bene. Non meno puntuale appare la sottolineatura, da parte delle Sezioni Unite, della straordinarietà dell'azione, improntata a scaltrezza, astuzia. 1.2. Da quanto precede traspare con evidenza che il comportamento del C. , consistito nel mero nascondimento della merce sulla persona, all'interno di un ordinario indumento, non concreta la frode tipica né rileva se il capo di vestiario indossato dal C. fosse un giubbotto o una felpa, non essendo emerso che si trattasse di indumento realizzato appositamente per agevolare l'occultamento della mercé rubata. 1.3. L'aggravante contestata al C. deve essere quindi esclusa. 2. L'esclusione dell'aggravante contestata al C. rende rilevante l'altra questione posta dal ricorrente, vale a dire quella concernente la ritualità o meno della querela presentata contro il C. . Trattasi di censura infondata sulla scorta di quanto affermato anche al riguardo dalle Sezioni Unite con la medesima sentenza n. 40354 del 18/07/2013 RV. 255975 già sopra citata, con la quale è stato enunciato infatti l'ulteriore principio secondo cui il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce”. Nel caso in esame la querela contro il C. è stata presentata dal responsabile dell'esercizio commerciale in cui è avvenuto il furto ne deriva l'assoluta ritualità e validità della stessa, giusta quanto precisato dalle Sezioni Unite. 3. L'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., impone l'annullamento della pronunzia limitatamente a tale punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena. 3.1. Il ricorso deve essere per il resto rigettato. P.Q.M. Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, C.P. uso di mezzo fraudolento , che esclude, e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, altra Sezione, per la rideterminazione della pena. Rigetta il ricorso nel resto.