La concessione edilizia in sanatoria non salva dalle violazioni della normativa antisismica

Il meccanismo di estinzione conseguente al rilascio di concessione edilizia in sanatoria è inapplicabile ai reati relativi a violazioni di disposizioni in materia di costruzioni in zona sismica.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16344, depositata il 20 aprile 2015. Il caso. Il tribunale di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato per diversi reati edilizi previsti dal d.P.R. n. 380/2001, in quanto questi erano estinti per intervenuta concessione edilizia in sanatoria. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo ricorreva in Cassazione, deducendo che il giudici ha ritenuto estinti tutti i reati contestati, non considerando però che il titolo di assenso in sanatoria copriva unicamente il reato di opere abusive, e non anche i connessi reati di inizio lavori in zona a rischio sismico senza avviso al Sindaco ed al genio civile e senza la preventiva autorizzazione dell’ufficio tecnico del genio civile competente. Violazione della normativa sulle costruzioni in zona sismica. La Corte di Cassazione ricorda che il meccanismo di estinzione conseguente al rilascio di concessione edilizia in sanatoria è inapplicabile ai reati relativi a violazioni di disposizioni in materia di costruzioni in zona sismica. Tali disposizioni, difatti, anche se riguardano l’attività edificatorie, sono diverse da quelle in materia urbanistica sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti. Assenza di pericolo. Inoltre, sottolineano gli Ermellini, le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono delle inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A., per cui l’effettiva pericolosità della costruzione realizzata in mancanza dei prescritti adempimenti è irrilevante per la sussistenza del reato. Di conseguenza, la verifica postuma dell’assenza di pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sull’illiceità della condotta, in quanto gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell’attività. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rinvia la decisione ai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo – 20 aprile 2015, n. 16344 Presidente Squassoni – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Il P.G. presso la Corte d'Appello di Palermo ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.V. per essere i reati di cui agli artt. 44 lett. b del d.P.R. n. 380 del 2001 capo a , 65 e 72 capo b e 93, 94 e 95 dello stesso d. P.R. capo c estinti per intervenuta concessione edilizia in sanatoria. 2. Con un unico motivo, lamentando violazione di legge, il ricorrente deduce che il giudice ha ritenuto estinti tutti i reati ascritti all'imputato senza tenere conto che il titolo di assenso in sanatoria copre unicamente il reato di opere abusive, nella specie ascritto al capo a dell'imputazione e non anche i connessi reati di inizio lavori in zona a rischio sismico senza avviso al Sindaco e al genio civile e senza preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico dei genio civile competente come ritenuto dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione. Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. Considerato in diritto 3. II ricorso è fondato tenuto conto del principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui il meccanismo di estinzione conseguente al rilascio di concessione edilizia in sanatoria è inapplicabile ai reati relativi a violazioni di disposizioni in materia di costruzioni in zona sismica cfr., tra le altre, Sez.3, n. del 21/01/2014, P.G. in proc. Sisia, non massímata Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Braccolino, Rv. 246462 Sez. 3, n. 20275 del 14/03/2008, P.G. in proc. Terracciano, Rv. 239871 infatti tali disposizioni, pur riguardando l'attività edificatoria, sono diverse sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica cfr., ex multis, Sez.3, n. 50/98 del 07/11/1997, Casa, Rv. 209661 Sez. 3, n. 11511 del 15/02/2002, Menna, Rv. 221439 . Va aggiunto che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A., sicché l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività cfr. Sez. 3, n. 5738 del 17/06/1997 n. 5738, Petroni, Rv. 208299 . 4. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati ascritti ai capi b e c dell'imputazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo limitatamente ai reati di cui ai capi b e c .