La guida è normale, ma lo stato evidente di agitazione tradisce il guidatore che ha assunto cocaina

Il reato ex art. 187 c.d.s. è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze e non dalla mera condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Perciò, si deve provare non solo la precedente assunzione di sostanze, ma anche che l’agente abbia guidato in uno stato di alterazione dovuto agli stupefacenti. Tuttavia, la nozione di alterazione cui fa riferimento l’art. 187 c.d.s. richiede l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16387, depositata il 20 aprile 2015. Il caso. La Corte d’appello di Milano condannava un imputato per il reato ex art. 187, commi 1 e 1 quater , c.d.s. guida in stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti . Mentre era alla guida della sua macchina, era stato fermato per un controllo e, trovato in possesso di 11 involucri di cocaina, era stato constatato il suo stato di evidente alterazione. Dopo la sua sottoposizione volontaria agli accertamenti, veniva rilevata nelle urine la presenza di cocaina. L’uomo ricorreva in Cassazione, rilevando che, nonostante non ci fossero dubbi sull’accertata presenza di sostanze stupefacenti, non era stata provata la guida in condizioni psicofisiche alterate. Sosteneva che non sarebbe sufficiente la mera condotta di guida avvenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti per integrare il reato, essendo necessario invece che la guida sia avvenuta in stato di alterazione. Guida alterata. La Corte di Cassazione sottolinea che il reato ex art. 187 c.d.s. è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze e non dalla mera condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Perciò, si deve provare non solo la precedente assunzione di sostanze, ma anche che l’agente abbia guidato in uno stato di alterazione dovuto agli stupefacenti. Per accertare il reato, di conseguenza, servono un accertamento tecnico-biologico ed alte circostanze che dimostrino la situazione di alterazione. Tuttavia, la nozione di alterazione cui fa riferimento l’art. 187 c.d.s. richiede l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Stato evidente di agitazione. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente rilevato che non fosse richiesto che lo stato di alterazione si palesasse con atti di guida peculiari, ritenendo sufficienti, come indici della conduzione del veicolo fuori dalle condizioni normali, il nervosismo e lo stato di agitazione manifestati dall’imputato agli agenti durante il controllo. Tale quadro sintomatico era poi conforme all’esito positivo degli accertamenti sulle urine, eseguite 6 ore dopo, che avevano dimostrato la presenza di una percentuale rilevante di cocaina. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 ottobre 2014 – 20 aprile 2015, n. 16387 Presidente Brusco – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 6/6/2013 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza dei giudice di primo grado che aveva dichiarato C.F. colpevole dei reato di cui all'art. 187 comma 1 e 1 quater del Codice della Strada guida in stato di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti . 2.In fatto era accaduto che il C., mentre era alla guida della sua autovettura, era stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri per un controllo che, trovato in possesso di undici involucri contenenti cocaina, era stato constatato il suo stato di evidente alterazione. Arrestato per il possesso dello stupefacente, si era sottoposto volontariamente all'accertamento dei tasso alcoiemico presso l'Ospedale di Desio. Nell'occasione, a seguito dell'esame dei liquidi biologici, era stata rilevata la presenza di cocaina. 3.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato. Deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 187 comma 1 e 1 quater d.lgs. 285/1992. Rileva che, benché non vi fosse alcun dubbio riguardo all'accertata presenza di sostanza stupefacente, non era in alcun modo provata la guida dei veicolo in condizioni psicofisiche alterate. Osserva che era errata l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale l'evidenza sintomatica non era richiesta nella fattispecie in oggetto. Richiama in proposito l'orientamento giurisprudenziale in forza dei quale il reato è integrato ove l'agente abbia guidato in stato di alterazione psicofisica determinato dall'uso di sostanze stupefacenti, non essendo sufficiente la mera condotta di guida avvenuta dopo l'assunzione delle medesime. Rileva che nella specie non era stata riscontrata alcuna alterazione psicofisica, non potendosi affermare con assoluta certezza che lo stato di agitazione del C.,rilevato dagli operanti fosse riconducibile all'assunzione di stupefacente. 4.Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 187 comma 8 bis DIgs. 285/1992. Rileva che la Corte territoriale aveva ritenuto di non concedere la possibilità di accedere ai lavori di pubblica utilità in ragione della personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali , laddove la possibilità di escludere la sostituzione era prevista esclusivamente per il caso che il conducente in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti avesse provocato un incidente stradale. S.Con il terzo motivo deduce mancanza della motivazione della sentenza, essendosi la Corte territoriale limitata, in maniera molto concisa e generica, a escludere che nel caso potesse accedersi alla richiesta di sostituzione della pena irrogata con lavori di pubblica utilità in ragione della personalità dell'imputato, già gravato di precedenti penali. Considerato in diritto 1.I1 primo motivo di ricorso è privo di fondamento. 2.Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte il reato di cui all'art. 187 del codice della strada è integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Ai fini dell'accertamento del reato è necessario, dunque, sia un accertamento tecnico biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41796 del 11/06/2009, Rv. 245535 . Va rilevato che, tuttavia, la nozione di alterazione cui fa riferimento l'art. 187 del codice della strada richiede l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16895 del 27/03/2012, Rv. 252377 . Risulta corretta, pertanto, la decisione censurata. La Corte territoriale, infatti, rilevando che non era richiesto che lo stato di alterazione si palesasse con atti di guida peculiari, ha ritenuto sufficienti, quali indici della conduzione del veicolo al di fuori delle condizioni normali, il nervosismo e lo stato di agitazione manifestati dall'imputato agli agenti al momento del controllo. Va rilevato, per altro verso, che il quadro sintomatico descritto appare conforme all'esito positivo degli accertamenti sulle urine, eseguiti oltre sei ore dopo l'accaduto, dimostrativi della presenza di una percentuale rilevante di cocaina. 2. Anche il secondo motivo è infondato. Si deve in proposito osservare che, con riferimento alla sanzione sostitutiva prevista dall'art. 73 comma quinto bis DPR 309/90, questa Corte ha avuto modo di affermare che l'espressione il giudice può applicare contenuta nella formulazione della norma in esame rende evidente che l'applicazione della pena alternativa non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, ma che, al contrario, a tal fine è richiesta una valutazione giudiziale di meritevolezza, di natura discrezionale Cass. Sez. 6, 14-10-2008 n. 39164 . Tali rilievi devono essere ritenuti pertinenti anche al caso in esame, posto che il dettato normativo dell'art. 186 comma 9 bis, richiamato dall'art. 187 comma d. s., sì esprime allo stesso modo della norma precedentemente citata, in termini che evocano l'esercizio di un potere discrezionale la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita . E' da osservare, poi, che le suddette conclusioni non contrastano con la contestuale previsione della stessa norma in forza della quale il beneficio opera se non vi e' opposizione da parte dell'imputato , costantemente interpretata nel senso che non è richiesta alcuna istanza, essendo necessario e sufficiente presupposto per l'applicazione del beneficio la non opposizione in termini Cass. Sez. 6, Sentenza n. 38110 del 2009, richiamata dal ricorrente . I presupposti attinenti alla meritevolezza del beneficio e quelli attinenti all'istanza dell'imputato, infatti, operano su piani distinti. Alla luce delle svolte argomentazioni correttamente la Corte di Appello ha ritenuto di non accedere alla richiesta di applicazione della pena alternativa in ragione della personalità negativa dell'imputato, gravato da precedenti, costituendo la personalità del prevenuto un elemento di particolare valenza nell'orientare l'esercizio del potere discrezionale attribuito in materia al giudice di merito. 3. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere infondato il terzo motivo, strettamente connesso al secondo, ravvisandosi sufficiente e logica motivazione a supporto del diniego della concessione del beneficio. 4. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.