Droga ceduta, spacciatore arrestato. Condannato il consumatore che nega l’acquisto

Decisivo il blitz delle forze dell’ordine, che beccano il pusher e fermano anche il tossicodipendente. Quest’ultimo nega l’acquisto di droga, ma tale condotta gli costa carissima

‘Passaggio’ di droga portato a termine. Solo a quel punto arrivano gli uomini delle forze dell’ordine, che fermano lo spacciatore e, allo stesso tempo, bloccano anche il consumatore che aveva appena acquistato lo stupefacente. Ma per il consumatore è fatale non l’acquisto appena concluso, bensì la decisione di negare di avere ricevuto la droga dalla persona arrestata. Consequenziale è la condanna per il reato di favoreggiamento personale Cassazione, sentenza n. 16257, sez. VI Penale, depositata oggi . Droga. Già per i giudici di merito la posizione dell’uomo, beccato a comprare droga da uno spacciatore, è indifendibile illogica, e incomprensibile, la scelta di negare l’acquisto appena effettuato. E ciò consente, senza alcun dubbio, di considerare quella condotta come favoreggiamento personale nei confronti dello spacciatore. Da respingere la tesi difensiva secondo cui l’uomo ha agito così per salvaguardare il proprio onore e, comunque, evitare le sanzioni amministrative . Protezione. Questione chiusa? Assolutamente no. Difatti, il difensore sceglie di proporre ricorso in Cassazione, evidenziando il fatto che l’uomo aveva negato in radice l’acquisto , mentre in un’altra situazione l’esimente era stata esclusa dai giudici perché, in un’altra vicenda, il consumatore di droga non aveva negato di avere acquistato droga ma aveva protetto lo spacciatore. Ma la visione proposta dal difensore dell’uomo viene demolita dai giudici del ‘Palazzaccio’. Questi ultimi, difatti, evidenziano che l’uomo ebbe a negare di aver comprato dallo spacciatore – ‘proteggendolo’, quindi – la droga, da lui buttata via al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, ma non invece negato qualsiasi detenzione della droga . Va aggiunto, poi, che la tesi della difesa dell’onore , da parte dell’uomo, appare risibile, poiché egli era persona pregiudicata e ben nota alla polizia come tossicodipendente . Ciò rende inevitabile la conferma della condanna per il reato di favoreggiamento personale .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 gennaio – 17 aprile 2015, n. 16257 Presidente Milo – Relatore Di Stefano Motivi della decisione È impugnata la sentenza del 17/12/2013 della Corte d'appello di Genova, con la quale è stata confermata la sentenza del locale Tribunale in data 03/12/2008, di condanna nei confronti di V. M. per il delitto di favoreggiamento personale, commesso 1'8/10/2007 col negare, contrariamente al vero, d'avere appena acquistato stupefacente da persona arrestata nella flagrante cessione della droga in suo favore. Impugnando la sentenza di primo grado, l'appellante aveva Invocato l'applicazione dell'art. 384 cod. pen., poiché avrebbe agito al fine di salvaguardare il proprio onore e, comunque, di evitare la sanzione amministrativa di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta, citando, quanto al fine di prevenire l'irrogazione di sanzioni amministrative, l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 21832/2007 ric. Mores . Quanto alla difesa dell'onore, si legge nella sentenza impugnata che M. è ed era persona pregiudicata e ben nota agli uffici di polizia come tossicodipendente. Ricorre il Difensore dell'imputato, deducendo - a norma dell'art. 606, comma 1, lettere b ed e , cod. proc. pen. - violazione della legge penale sostanziale, cioè dell'art. 384 cod. pen. I Giudici dell'appello avrebbero omesso di valutare altro indirizzo di questa Corte, che secondo il ricorrente sarebbe espresso dalla sentenza n. 23324/2013, la quale - sempre secondo Il ricorrente - aveva escluso l'esimente solo in quanto, nel caso di specie, l'interessato non aveva negato di avere acquistato droga, sia pur proteggendo il cedente. Nella situazione oggi In esame, Invece, M. aveva negato in radice l'acquisto. D'altra parte, i suoi precedenti non sarebbero tali da escludere un nocumento potenziale alla sua onorabilità. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha ritenuto, in caso simile, che ---- pur se più volte la giurisprudenza di legittimità ha affrontato il tema dell'essere o meno una causa di non punibilità del favoreggiamento personale la condotta del consumatore di stupefacente che ometta o renda false dichiarazioni in tema di rapporti con spacciatori di droga al fine di non esporsi alla responsabilità per la violazione amministrativa di cui all'articolo 75 d.p.r. 309/1990, non si tratta di questione rilevante nel caso di specie. È pacifico, infatti, che il momento nel quale il ricorrente ha tenuto la condotta ritenuta di favoreggiamento era successiva all'accertamento della sua detenzione di stupefacente per uso personale le eventuali dichiarazioni a carico dello spacciatore, quindi, non potevano avere alcuna efficacia causale rispetto ad applicazione e modalità di applicazione della sanzione amministrativa . Dalla motivazione della sentenza, difatti, risulta una situazione di fatto diversa da quella posta a base dei ricorso il ricorrente ebbe a negare di aver comprato dal dato soggetto la droga, da lui buttata via al momento dell'intervento della pg, ma non, come sostiene la difesa, negato qualsiasi detenzione della droga. Se anche fosse stata diversa la dichiarazione resa dal ricorrente, con errore della Corte di Appello nell'apprezzare il dato probatorio, la difesa non ha però dedotto tale errore nelle forme che consentono in via eccezionale l'accesso di questa Corte di legittimità agli atti dei fascicolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.