Cancello in tilt, come già in passato, e cane fuori dal giardino: aggrediti due uomini. Padrone sotto accusa

L’uomo è stato liberato da ogni accusa, grazie alla decisione del Giudice di pace, il quale ha ritenuto evidente il caso fortuito”. Ma tale visione viene ora messa seriamente in discussione il malfunzionamento del cancello dell’abitazione, difatti, si è verificato in passato, anche per altri condomini. Riappaiono solide, quindi, le contestazioni nei confronti del padrone del quadrupede, protagonista di un’aggressione a due uomini.

Cancello automatico in tilt. Così il cane può ‘evadere’ dal giardino dell’abitazione – collocata all’interno di un residence – del suo proprietario. A farne le spese sono due uomini, che, trovatisi a camminare nel contesto condominiale, sono stati aggrediti dal quadrupede. Nonostante il problema tecnico col cancello, però, è illogico parlare di caso fortuito”, soprattutto perché inconvenienti simili si erano già verificati in passato Riprendono vigore, così, le contestazioni nei confronti del padrone dell’animale Cass., sent. n. 15713/2015, Quarta Sezione Penale, depositata oggi . Fuga. Nessun ‘cono d’ombra’ sulla ricostruzione dell’aggressione messa in atto dal cane nei confronti di due uomini. E altrettanto evidente, per il Giudice di pace, il fatto che verosimilmente il cancello automatico dell’abitazione del padrone dell’animale si fosse aperto per un malfunzionamento , ossia per una interferenza coi telecomandi di altri cancelli, come era accaduto, in passato, per altri condomini . Ciò, secondo il Giudice di pace, libera il proprietario del cane dalla ipotesi di responsabilità per il reato di lesioni colpose , lesioni concretizzatesi, purtroppo, a causa di un evento assolutamente fortuito, ossia la apertura non prevista del cancello e la fuga del quadrupede. Imprevedibile. Ma è davvero corretto parlare di evento imprevedibile ? A porre la domanda è il Procuratore Generale, a rispondere sono i giudici della Cassazione, i quali ritengono non corretta la prospettiva adottata dal Giudice di pace. In premessa, viene ricordato che si può parlare di caso fortuito quando si concretizza un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto, renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile . Ebbene, tale visione fa a pugni con le valutazioni del Giudice di pace, soprattutto perché l’ evento considerato come imprevedibile , ossia il malfunzionamento del cancello automatico , si era già verificato in passato . Appare assai fragile, quindi, la tesi del caso fortuito . E ciò conduce a riaffidare la vicenda all’esame del Giudice di pace, il quale, peraltro, dovrà anche tener presente la condotta tenuta dal padrone – la cui posizione appare ora più precaria – del quadrupede, il quale aveva consentito al cane di circolare libero nel giardino dell’abitazione.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 marzo – 15 aprile 2015, n. 15713 Presidente Brusco – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il Giudice di pace ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato S. F., chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose, provocate a F. C. e a F. V. dal proprio cane, fuoriuscito dalla abitazione e lasciato libero di circolare all'interno del residence dove si trovavano le vittime. Secondo il giudicante la pronuncia liberatoria doveva basarsi sull'applicazione dell'articolo 45 c.p. era verosimile che il cancello automatico dell'abitazione dell'imputato per un malfunzionamento si fosse aperto per una interferenza coi telecomandi di altri cancelli, come era in passato accaduto per altri condomini . Il ricorrente contesta la decisione liberatoria evidenziando che il caso fortuito deve essere caratterizzato comunque dall'imprevedibilità, ciò che, nella specie, la stesso giudicante aveva escluso valorizzando un evento che si assumeva già essersi verificato , quindi, come tale, non poteva ritenersi imprevedibile. Inoltre, sotto il profilo della colpa, l'aver lasciato il cane libero di circolare nel proprio giardino non poteva considerarsi comportamento doverosamente adeguato per evitare nocumento ai frequentatori del residence. E' stata depositata memoria difensiva nell'interesse dell'imputato a sostegno del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso va accolto per l'assorbente rilievo dell'inesatta e contraddittoria applicazione della disciplina del caso fortuito. Questo, come è noto, si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile cfr. Sezione IV, 2 ottobre 2014, Proc. Rep. Trib. Cosenza in proc. Spadafora . Proprio la rilevata considerazione che l'evento preso a fondamento della causa di punibilità si era già verificato [e tale circostanza ha assunto, tra l'altro, decisivo rilievo probatorio], è concettualmente incompatibile con il proprium dei caso fortuito, appunto caratterizzato dall'imprevedibilità dell'accadimento, ossia dalla assoluta episodicità e straordinarietà. Si impone l'annullamento con rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al giudice di pace di Termini Imerese.