Anche in udienza camerale l’astensione dell’avvocato dà diritto al rinvio, ma attenzione ai cambi di idea dell’imputato

Nelle udienze penali, a partecipazione del difensore facoltativa, l’astensione del difensore della parte civile o della persona offesa, prevista dall’art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione degli avvocati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell’imputato o dell’indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento.

Così si sono espresse le Sezioni Unite Penali nella sentenza n. 15232, depositata oggi. Il caso. Il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Pistoia chiedeva l’archiviazione del procedimento a carico di due indagati per i reati ex artt. 19 d.lgs. n. 133/2005 incenerimento rifiuti , 279 d.lgs. n. 152/2006 norme in materia ambientale e 590 c.p. lesioni personali colpose , in relazione alle caratteristiche delle emissioni di un termovalorizzatore ed alle patologie insorte in alcune cittadini, ritenute nella denuncia-querela che aveva dato inizio al procedimento riconducibili a tali emissioni. Il gip fissava per il 17 novembre 2011 l’udienza camerale, ma tre giorni prima gli avvocati delle persone offese depositavano una dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze, proclamata per il periodo compreso tra il 14 ed il 18 novembre dalla Giunta dell’Unione Camere Penali. All’udienza in camera di consiglio, il gip rigettava la richiesta di rinvio formulata dai legali e disponeva di procedersi, ritenendo che il legittimo impedimento del difensore, come causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, in cui è previsto che le parti vengano sentite solo se compaiono. Con un’ordinanza del 18 novembre, il gip disponeva l’archiviazione per insussistenza di elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio. Gli avvocati delle parti offese ricorrevano in Cassazione, lamentando il mancato rispetto dell’adesione all’astensione dei difensori delle persone offese. Oltre alla violazione della normativa processuale, veniva contestata anche la violazione dell’art. 3, comma 2, del vigente codice di autoregolamentazione dell’astensione forense, che consente l’adesione all’astensione anche ai difensori della persona offesa, anche se non costituita parte civile. Infine, deducevano che tale norma prevede la facoltà per il difensore di astenersi con riferimento all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, anche se non obbligatoria. Perciò, è legittima l’astensione anche nelle udienze camerali, dove la presenza del difensore non è obbligatoria. Il contrasto nella giurisprudenza. La sez. IV Penale della Corte di Cassazione rilevava un contrasto giurisprudenziale e con l’ordinanza del 25 marzo 2014 rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite. Da una parte, infatti, l’ordinanza del gip era conforme alla prevalente giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il legittimo impedimento non rileva nei procedimenti camerali disciplinati dall’art 127 c.p.p., in cui le parti interessate sono sentite soltanto se compaiono. In questi casi, che comprendono anche il procedimento di archiviazione in quanto l’art. 409 c.p.p. richiama espressamente l’art. 127 c.p.p. , il contraddittorio si ritiene correttamente instaurato con la sola notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, per cui non si può attribuire rilievo all’impedimento a comparire del difensore, nonostante una dichiarazione di adesione all’astensione. Tuttavia, i giudici di legittimità sottolineano che tale orientamento non sia più attuale, alla luce della sentenza n. 1826/2014 , in cui è stato affermato che l’astensione forense non può essere considerata un semplice impedimento partecipativo, essendo invece l’esercizio di un diritto di libertà di fondamento costituzionale. Inoltre, questo stesso precedente, richiamando la sentenza n. 26711/2013 , ha attribuito valore di normativa secondaria al codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze. Perciò, il giudice, verificando il corretto esercizio del diritto di astensione, deve considerare anche le disposizioni di questo codice, comprese quelle dell’art. 3, che fissano i termini e le modalità per la presentazione delle dichiarazioni di astensione, senza distinguere tra udienze a partecipazione necessaria del difensore e quelle a partecipazione facoltativa. Nessuna differenza ricavabile dal codice. Le Sezioni Unite, dopo aver analizzato i due orientamenti, sottolinea che l’art. 3, comma 1, del codice di autoregolamentazione, approvato il 13 dicembre 2007, si riferisce esplicitamente alla mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria . Quindi, il fatto che in alcuni procedimenti non sia prevista come obbligatoria la presenza del difensore non può condizionare l’esercizio del diritto di astensione, che, in presenza delle condizioni di legge e del rispetto delle modalità di comunicazione da parte dell’avvocato, dà diritto al rinvio dell’udienza. Per questi motivi, le Sezioni Unite affermano il principio di diritto secondo cui In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione . Il mancato accoglimento della richiesta comporta una nullità da considerarsi a regime intermedio. Un difensore cambia idea. Nel caso di specie, c’è però un altro aspetto da considerare all’udienza del 17 novembre, dopo il rigetto della richiesta di rinvio, mentre i difensori delle parti offese avevano insistito nella richiesta di rinvio, il legale degli indagati aveva rinunciato alla precedente dichiarazione di astensione ed aveva chiesto la discussione nel merito. In questo caso, la soluzione è diversa. Secondo le Sezioni Unite, nelle udienze penali, a partecipazione del difensore facoltativa, l’astensione del difensore della parte civile o della persona offesa, prevista dall’art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione degli avvocati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell’imputato o dell’indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento . Avendo, nel caso in commento, il difensore degli indagati revocato la propria dichiarazione di astensione precedentemente rigettata dal gip ed espressamente richiesto la trattazione del processo nel merito, la riproposizione della dichiarazione di astensione da parte dei soli difensori delle persone offese non dava diritto al rinvio. Per questi motivi, il ricorso delle persone offese viene definitivamente rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 30 ottobre 2014 – 14 aprile 2015, n. 15232 Presidente Santacroce – Relatore Franco