Donna derubata, due uomini aspettano il criminale in macchina: contestabile il concorso in rapina e lesioni

Evidente e inequivocabile la condotta da ‘palo’ dei due uomini. Ciò rende plausibile le accuse nei loro confronti per il concorso nella rapina messa a segno ai danni di una donna. Demolita la visione assolutoria tracciata in secondo grado.

Rapina, con violenza, ai danni di una donna. Il responsabile scappa approfittando dell’automobile, a motore acceso, su cui si trovano due persone. Così, è evidente, la fuga appare più agevole, ma non per forza più efficace A finire sotto accusa, però, non è solo il rapinatore, ma anche i suoi due complici, la cui condotta da ‘palo’ è inequivocabile Corte di Cassazione, sentenza numero 14896/15, sezione seconda penale, depositata il 10 aprile . ‘Palo’. Punto critico della vicenda giudiziaria è la decisione della Corte d’appello, che, contraddicendo completamente le valutazioni compiute dal Giudice dell’udienza preliminare, opta per l’ assoluzione dei due complici del rapinatore. Azzerata, quindi, l’accusa di concorso nei reati di rapina e lesioni . Ma tale visione viene smentita completamente dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore Generale, ritengono decisivo il ‘peso specifico’ da attribuire al comportamento da ‘palo’ tenuto dai due uomini. Questi ultimi, difatti, ricordano i giudici, aspettavano il rapinatore con il motore acceso, a breve distanza dal luogo ove era stata consumata la rapina . Tale condotta è inequivocabile. I due uomini hanno avuto un ruolo da ‘palo , da cui non poteva che conseguire una compartecipazione alla rapina , spiegano i giudici, ricordando che chi svolge l’attività di ‘palo’ è un partecipante essenziale alla rapina poiché guarda le spalle dei suoi compagni, e previene eventuali sorprese che possono disturbare la loro opera . Consequenziale, ovviamente, la decisione di riaffidare la vicenda alle valutazioni dei giudici di secondo grado, i quali, alla luce delle indicazioni fornite dalla Cassazione, avranno difficoltà a sostenere ancora l’ipotesi della assoluzione .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 marzo – 10 aprile 2015, n. 14896 Presidente Gentile – Relatore Carrelli Palombi di Montrone Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6/8/2014, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Velletri del 26/11/2013, assolveva D.N.A. e C.G. dai reati loro ascritti di cui agli artt. a 110, 628 comma 3 n. 1 cod. pen. b 572 585 cod. pen., per non avere commesso il fatto . 1.1. La Corte territoriale, in accoglimento dell'appello proposto dagli imputati, riteneva non sufficientemente provata l'esistenza di un concorso degli imputati nei reati di rapina e lesioni contestati 2.b Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma sollevando i seguenti motivi 2.1. manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 letto. e cod. proc. pen., per essere stato riconosciuto ed evidenziato un vero e proprio comportamento da palo tenuto dagli imputati, essendone poi stata affermata la loro estraneità al delitto. 2.2. contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 letto. e cod. proc. pen., per avere ritenuto i due pali estranei al pactum sceleris. Considerato in diritto 3 Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte territoriale si è diffusa sulle risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed in particolare sulla ricostruzione del fatto che non è stata contestata dagli imputati in particolare viene dato atto che la rapina è stata commessa dal Seminara, il quale, subito dopo l'aggressione è salito a bordo dell'autovettura nella disponibilità del D.N.A. ed a bordo della quale si trovava anche il C.G. ha ritenuto ancora che i due imputati D.N. e C. stessero aspettando il Seminara con il motore acceso a breve distanza dal luogo ove era stata consumata la rapina, affermando però, che tali circostanze non fossero sufficienti a ritenere provato il concorso fra i suddetti imputati ed il Seminara. La suddetta conclusione appare contraddittoria rispetto alla premessa in fatto dalla quale i giudici di appello sono partiti e ciò in particolare tenuto conto della dettagliata dinamica della vicenda ricostruita dal primo giudice con riferimento al comportamento posto in essere dagli attuali imputati prima e dopo il fatto. In sostanza, come correttamente argomenta il Procuratore Generale ricorrente, agli imputati D.N. e C. è stato, in punto di fatto, attribuito un ruolo di palo , dal quale non poteva che conseguire una compartecipazione alla rapina commessa dal Seminara in danno della De Santis difatti, al riguardo è noto che, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte sez. 6 n. 3053 dei 27/10/1981, Rv. 152864 sez. 2 n. 46588 del 29/11/2011, Rv. 251223 , chi svolge l'attività di palo è un partecipante essenziale ad una rapina ed a qualsiasi altro reato commesso da più persone in concorso tra loro, dato che guarda le spalle dei suoi compagni e compartecipanti e previene eventuali sorprese che possono disturbare la loro opera. 4. La sentenza impugnata deve essere, per le considerazioni sopra esposte, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma perché proceda a nuovo giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.