Spintonato l’addetto del supermercato per scappare con la refurtiva: è sufficiente per la violenza

La violenza necessaria per perfezionare la fattispecie ex art. 628 c.p. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall’agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione. Può consistere o in una vis corporis corpori data”, cioè una violenza posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell’agente e senza l’aiuto di mezzi materiali, o in una forza fisica esercitata con qualsiasi mezzo materiale adatto allo scopo.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14901, depositata il 10 aprile 2015. Il caso. La Corte d’appello di Roma condannava un’imputata per il reato di rapina impropria. Questa ricorreva in Cassazione, deducendo l’assenza di violenza nei confronti della persona offesa, un addetto del supermercato in cui era avvenuto il fatto, che era stato soltanto sballottolato”, e non colpito con violenza. Possibilità di violenza. La Corte di Cassazione ricorda che la violenza necessaria per perfezionare la fattispecie ex art. 628 c.p. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall’agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione. Può consistere o in una vis corporis corpori data , cioè una violenza posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell’agente e senza l’aiuto di mezzi materiali, o in una forza fisica esercitata con qualsiasi mezzo materiale adatto allo scopo. Nel caso di specie, l’imputata, insieme ad altre due donne, dopo aver rubato della merce dal supermercato, si era avviata col carrello della spesa verso la macchina, per essere poi sorpresa dalla vittima, la quale voleva impedire il compimento dell’azione. Le donne spingevano quindi l’addetto fino a farlo cadere per terra, per poter scappare in macchina. Secondo i giudici di legittimità, la condotta della ricorrente configurava la violenza necessaria per perfezionare il reato di rapina impropria, ai sensi dell’art. 628, comma 2, c.p., in quanto, insieme alle complici, aveva posto in essere nei confronti dell’addetto un’energia fisica che gli aveva impedito i movimenti, consentendo alle donne di allontanarsi con la refurtiva. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 marzo – 10 aprile 2015, n. 14901 Presidente Iannelli – Relatore Lombardo Ritenuto in fatto e in diritto 1. D.A. ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 3.11.2011, che ha confermato la pronuncia dei Tribunale di Velletri Sezione distaccata di Anzio , con la quale è stata condannata alle pene di legge per il delitto di rapina impropria. 2. Con l'unico motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, per avere i giudici di merito qualificato il fatto come rapina impropria, pur in assenza di violenza nei confronti della persona offesa L.G. addetto al supermercato ove è avvenuto il fatto , il quale sarebbe stato solo sballotto lato , e non colpito con violenza. La censura è manifestamente infondata. La violenza necessaria a perfezionare la fattispecie criminosa di cui all'art. 628 cod. pen. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione essa può consistere in una vis corporis corpori data , ossia in una violenza posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente, senza l'ausilio di mezzi materiali ad es., il mettere le mani addosso lo spingere il colpire con schiaffi, pugni o calci il togliere la libertà di movimento etc. , o può consistere in una forza fisica esercitata con qualsiasi mezzo materiale adatto allo scopo il colpire con un bastone o con un'arma l'aizzare un cane l'investire con un'autoveicolo etc. . Orbene, secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, tre donne tra cui l'imputata le altre due sono rimaste non identificate , dopo aver sottratto merce dal supermercato senza pagarla, si avviarono col carrello della spesa verso la loro autovettura, quando furono sorprese dal L., che cercò di impedire loro di portare a compimento la loro azione. Fu allora che le donne spinsero il L. fino a farlo rovinare per terra, in modo da potersi allontanare con l'autovettura sulla quale avevano caricato la merce sottratta. Tale condotta configura senz'altro la violenza necessaria a perfezionare la fattispecie criminosa della rapina impropria di cui all'art. 628 comma 2 cod. pen., avendo l'imputata - con le sue complici - posto in essere nei confronti dei L. una energia fisica che gli ha impedito i movimenti e che ha consentito alle donne di allontanarsi con la refurtiva cfr. Sez. 2, n. 4761 del 27/11/1989 - 03/04/1990 - Rv. 183914, secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di rapina impropria, la violenza deve essere esercitata nei confronti della persona e deve tendere ad impedire al derubato di ritornare in possesso della cosa sottrattagli ovvero a procurare l'impunità all'agente . 3. II ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e - considerati i profili di colpa - della sanzione pecuniaria determinata equitativamente come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.