50 grammi di hashish in mano, ma per la condanna serve qualcosa in più

Per la condanna al reato di detenzione di droga a fini di spaccio, è necessaria una motivazione esaustiva e diretta sulla finalità di spaccio e non di consumo personale, o di gruppo, della droga trovata in possesso dell’imputato.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14059, depositata il 7 aprile 2015. Il caso. La Corte d’appello di Brescia condannava un imputato per il reato di detenzione a fini di spaccio di circa 50 grammi di hashish. L’uomo, sottoposto a controllo mentre era in sosta in macchina con un’altra persona, risultava avere, oltre all’hashish, una dose di cocaina e quasi 500 euro in contanti. I giudici di merito basavano la condanna sulla presenza in macchina di un soggetto che si era dichiarato nell’immediatezza suo acquirente o comunque suo cessionario di hashish, sulla disponibilità di un rilevante quantitativo di stupefacente, sul rinvenimento di altra droga cocaina e di una somma di denaro non esigua, insieme al ritrovamento in casa di un arnese atto al trituramento di foglie di marijuana. Infine, veniva considerata inverosimile la tesi secondo cui otto ore dopo aver comprato la droga per proprio uso, l’imputato l’aveva ancora con sé. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando l’uso, da parte della Corte d’appello, di elementi assolutamente equivoci. Dimostrata solo la disponibilità. La Corte di Cassazione rileva un’assenza di motivazione diretta sul punto essenziale, cioè se la sostanza era destinata allo spaccio, e le illogicità che hanno portato all’affermazione della responsabilità penale. L’unico elemento a carico del ricorrente era rappresentato dalla sola circostanza della sua disponibilità di circa 50 grammi di hashish. La presenza di una dose di cocaina, non facendo parte della contestazione, evidentemente era stata ritenuta destinata all’uso personale . Mancava, però, qualsiasi motivazione esaustiva e diretta sulla finalità di spaccio e non di consumo personale, o di gruppo, di tale droga. Nel caso di specie, era stato accertato che la droga era stata acquistata da uno specifico spacciatore, individuato e condannato, per cui non faceva parte di una maggiore partita di stupefacente a disposizione dell’imputato. I giudici di merito non avevano quindi considerato se il valore di quella che risultava l’unica provvista di merce per il teorico spaccio fosse tale da consentire una profittevole attività di vendita. In più, dalla premessa che il soggetto in auto riferiva di essere in procinto di prepararsi uno spinello” con la sostanza del ricorrente, la Corte d’appello giungeva a conclusioni completamente diverse. Infine, per quanto riguardava l’argomento del possesso per diverse ore dell’hashish, non veniva spiegato perché questo aspetto dovesse essere dimostrativo della finalità di spaccio se l'anomalia del trattenere la droga era la dimostrazione che, invece, era in atto lo spaccio al minuto, non risulta alcuno strumento per la parcellizzazione dello stupefacente e la sua vendita al dettaglio . Manca, quindi, nella sentenza una qualsiasi motivazione che dimostri la destinazione allo spaccio della droga. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito, invitandoli a valutare se ci sia una prova positiva, anche se solo logica, della destinazione allo spaccio della droga.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 gennaio – 7 aprile 2015, n. 14059 Presidente Conti – Relatore Di Stefano Motivi della decisione P.A. è stato condannato in sede di giudizio abbreviato con sentenze conformi dei gup dei Tribunale di Bergamo dei 3 maggio 2013 e della Corte di Appello di Brescia del 20 dicembre 2013, oggetto dell'odierna impugnazione, per il reato di cui all'art. 73 5° comma d.p.r. 309/1990 per la detenzione a fini di spaccio di circa 50 g di hashish, fatto commesso il 16 maggio 2008. II ricorrente, in una occasione in cui veniva sottoposto a controllo mentre era in sosta con il proprio veicolo in compagnia di altra persona, risultava avere nella autovettura 50 g di hashish, una pallina di cocaina ed euro 465 in contanti. In sede di perquisizione domiciliare veniva rinvenuto un arnese atto al trituramento delle foglie di marijuana . II ricorrente dichiarava che la droga era destinata al proprio uso personale e forniva elementi per identificare il suo fornitore della sostanza poi individuato e giudicato separatamente mentre la persona in sua compagnia dichiarava che erano in procinto di fumare insieme uno spinello di hashish. Secondo la Corte gli elementi determinanti della responsabilità per la destinazione della droga all'uso di terzi erano - la presenza dell'autovettura del P di un soggetto dichiaratosi nell'immediatezza suo acquirente o comunque suo cessionario di hashish . - La disponibilità di un rilevante quantitativo di stupefacente peraltro in una scatola collocata guarda caso proprio tra i due soggetti , il rinvenimento di altra droga, ovvero una singola dose di cocaina, e la somma di denaro non esigua unitamente al trituratore ritrovato in casa. - La illogicità ed inverosimiglianza che il ricorrente avesse comprato la droga in Brembate per suo uso e l'avesse ancora con sé a distanza di otto ore dall'acquisto. Propone ricorso avverso tale sentenza a mezzo del difensore. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione avendo la Corte di merito fatto uso di elementi assolutamente equivoci. Con il secondo motivo rileva la violazione di legge essendo applicabile la nuova disciplina in tema di ipotesi attenuata di cui all'articolo 73 5° comma l.cit. Il ricorso è fondato. Per quanto riguarda il tema della responsabilità, oggetto dei primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, nella sua sintesi, si caratterizza per l'assenza di una motivazione diretta sul punto essenziale, ovvero sull'essere la sostanza in questione destinata allo spaccio, e presenta varie illogicità che risultano determinanti per trarre la conclusione cui è giunta. Il vizio attiene solo al profilo della motivazione in quanto la sentenza non sembra porre in dubbio il principio in tema di onere della prova per i reati di stupefacenti, ovvero che la destinazione allo spaccio sia elemento caratterizzante del reato e debba, quindi, essere oggetto di prova da parte dell'accusa e non possa certo presumersi. La stessa Corte osserva che in realtà l'unico elemento a carico di P è rappresentato fondamentalmente dalla sola circostanza della sua disponibilità di circa 50 g di hashish, pur se considera, senza trarne conseguenze, la presenza di una dose di cocaina che, non facendo parte della contestazione, evidentemente era stata ritenuta destinata all'uso personale. Non vi è però alcuna motivazione esaustiva e diretta sulla finalità di spaccio e non di consumo personale o, eventualmente, di gruppo di tale droga. - La Corte dà atto che sarebbe stato accertato come la droga sia stata acquistata da uno specifico spacciatore, individuato e condannato, e quindi non faceva parte di una maggiore partita di droga a disposizione del ricorrente non ha quindi considerato se il valore di quella che risultava, secondo il testo della sentenza, l'unica provvista di merce per il teorico spaccio, fosse tale da consentire una profittevole attività di vendita. - La Corte passa illogicamente dalla premessa che il soggetto nella autovettura riferiva di essere in procinto di prepararsi uno spinello con la sostanza data dall'amico Fermi all'interno del veicolo decidevano di rollarsi una canna a conclusioni del tutto diverse Quantitativo così rilevante di hashish che incontestabilmente gli stava offrendo o con cui comunque stava pattuendo la ricezione di siffatta droga , e C. dichiaratosi nell'immediatezza suo acquirente o comunque suo cessionario di hashish . - Indica come inverosimile ed illogico che l'imputato abbia tenuto la scorta di droga in ipotesi appena acquistata nella autovettura per varie ore ma, al di là della mancata indicazione della ragione per la quale ciò sarebbe così inverosimile ed illogico, non si spiega perché ciò dovrebbe essere dimostrativo della finalità di spaccio se l'anomalia del trattenere la droga era la dimostrazione che, invece, era in atto lo spaccio al minuto, non risulta alcuno strumento per la parcellizzazione dello stupefacente e la sua vendita al dettaglio. In conclusione il provvedimento è totalmente carente di motivazione che possa dimostrare la destinazione allo spaccio della droga in sequestro, per cui si impone un nuovo giudizio nel quale il giudice di rinvio valuterà se vi sia prova positiva, ancorché solo logica, della destinazione allo spaccio della droga in sequestro, rendendone conto con adeguata motivazione, con libertà di valutazione, salvo tenere conto di quanto sopra detto in ordine alla irrilevanza di circostanze in sé equivoche. La decisione assorbe il tema posto con il secondo motivo in quanto sarà il giudice di rinvio, laddove ritenga di giungere alla medesima conclusione di condanna, ad applicare la norma incriminatrice secondo la attuale formulazione più favorevole per l'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Core Appello di Brescia.