Falso psicologo si approfitta delle condizioni di vulnerabilità dei pazienti: c’è l’aggravante della minorata difesa

La condizione di minorata difesa sussiste quando vi siano condizioni tali da ostacolare o ridurre la difesa da parte della vittima, condizioni note all’agente che se ne avvantaggia volutamente, come nel caso di pazienti di un sedicente psicologo che ben conosce la vulnerabilità delle vittime.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 13933, depositata il 2 aprile 2015. Il caso. L’indagato, sedicente psicologo, era raggiunto da un’ordinanza cautelare con cui venivano applicati gli arresti domiciliari per i reati di esercizio abusivo della professione di psicologo, psicoterapeuta e medico psichiatra oltre che per truffa aggravata in danno dei pazienti. A carico dell’indagato, inoltre, si disponeva il sequestro dei locali dove esercitava l’attività professionale. Dei due reati ascritti all’indagato è il delitto di truffa aggravata che ha consentito l’applicazione della misura cautelare, perché avente cornice edittale in linea con quanto dispone il codice di rito in proposito pertanto, è evidente che l’attenzione dell’indagato, tanto in fase di appello cautelare davanti al Tribunale del riesame quanto in fase di ricorso davanti al giudice di legittimità, si sia appuntata sulla contestazione del reato di truffa aggravata e, specificamente, proprio sull’aggravante. Aggravante speciale. La norma che incrimina la fattispecie di truffa prevede un’aggravante speciale di natura oggettiva che, tra le altre previsioni, richiama espressamente la previsione già contenuta nell’elenco contenuto nella norma generale sulle circostanze aggravanti l’aver profittato di circostanze di tempo, luogo o persona. L’aggravante speciale in parola è stata inserita ad opera dell’art. 3, comma 28, l. n. 94/2009. Il provvedimento legislativo, in verità, ha apportato modifiche anche alla circostanza indicata dal n. 5 dell’art. 61 c.p. richiamato, nel senso di prevedere expressis verbis che la condizione deve essere riferibile anche all’età della vittima, quale specificazione delle condizioni di persona . Pazienti vulnerabili. Secondo l’indagato non sussisterebbe la contestata aggravante della c.d. minorata difesa – , vale a dire quella circostanza di approfittamento di condizioni, da appurare caso per caso, riguardanti tempo, luogo, persona ed età , della vittima – in quanto i pazienti sarebbero stati afflitti da vulnerabilità psicologica comune” e derivante da problemi di coppia, familiari o lavorativi oppure da disturbi alimentari o di dipendenze dal tabacco. Basta che la circostanza faciliti la commissione del reato. Costituisce ius receptum che la circostanza si traduce nell’approfittamento, da parte dell’agente a cui le condizioni sono note, di quelle situazioni che in fatto ostacolano la reazione della pubblica Autorità o dei privati vittime dei reati la pubblica o privata difesa . Soggetti deboli”. Quanto al profilo riguardante la persona”, si è affermato che la vittima deve versare in uno stato di debolezza fisica o psichica qualunque sia il motivo di tale stato e a prescindere dall’annullamento totale della possibilità di difesa, nel senso che di minorata difesa può parlarsi anche quando la reazione della vittima sia semplicemente ridotta od ostacolata. Agente consapevole delle condizioni. Per quanto l’aggravante sia di natura oggettiva, nel senso che lo stato di fatto che la determina prescinde dalla volontà del soggetto agente, è necessario che il reo sia consapevole di tale circostanza e intenzionalmente se ne avvantaggi. Tale la situazione giudicata dal Tribunale del riesame che ha valorizzato le modalità continuative con cui si svolgevano i rapporti terapeutici” tra l’indagato e i pazienti e le condizioni di grave debolezza psicologica in cui le vittime versavano, perfettamente note a colui a cui tali vulnerabilità erano esposte” dalle vittime medesime – seppure nella convinzione di rivolgersi ad un terapeuta – con la conseguenza che l’indagato scientemente si approfittava delle condizioni di ridotta difesa delle vittime. Sussiste anche il periculum liberatis. Corretta essendo la contestazione del reato di truffa aggravato dalla minorata difesa e ascrivibile, almeno in fase cautelare, all’indagato, la Cassazione ha dovuto occuparsi anche della censura relativa all’altro elemento del binomio che giustifica e legittima l’applicazione di una misura cautelare la sussistenza di esigenze cautelari. Come noto le esigenze cautelari non solo devono sussistere nella fase genetica della misura ma devono anche perdurare, devono, in altri termini, essere attuali. La Suprema Corte ha giudicato corretta la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame che ha valorizzato elementi circa la sussistenza di rilevanti esigenze cautelari che giustificano l’adeguatezza della misura imposta all’indagato e, in particolare, il fatto che la condotta si era protratta per un periodo di tempo molto lungo e aveva carattere abituale, le vittime erano numerosissimi pazienti la cui incolumità psico-fisica era stata talvolta messa a rischio a causa di prescrizioni controindicate, nonché valutata la particolare spregiudicatezza del comportamento del sedicente psicologo che aveva proseguito l’esercizio abusivo delle professioni anche successivamente ai controlli sfociati nella denuncia e nei sequestri.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 gennaio – 2 aprile 2015, n. 13933 Presidente Petti – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Bologna, adito ex art. 310 c.p.p., in parziale accoglimento dell'appello cautelare presentato dal P.M., ha disposto l'applicazione a N.C. , in atti generalizzato, della misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui agli artt. 348 e 640, comma 2-bis, c.p., per abusivo esercizio delle professioni di psicologo e psicoterapeuta, nonché di medico psichiatra, e truffa aggravata in danno dei pazienti. Contro tale provvedimento, l'indagato con l'ausilio di un avvocato iscritto all'apposito albo speciale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. I - violazione dell'art. 61 n. 5 c.p. la contestata aggravante dei fatti di truffa non sarebbe configurabile in presenza della mera vulnerabilità psicologica dei pazienti dell'indagato, afflitti unicamente da problemi di coppia, familiari o lavorativi, oppure affetti da tabagismo o disturbi alimentari II - inosservanza dell'art. 274 c.p.p. e palese illogicità della motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari l'indagato, dal 27 gennaio 2014, data del sequestro dei locali dove esercitava la contestata attività professionale, al 22 luglio 2014, data nella quale egli ha appreso della richiesta di misura cautelare che lo riguardava, si sarebbe astenuto dal proseguire lo svolgimento dell'attività oggetto di cautela . All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. Considerato in diritto Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, e va, pertanto rigettato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Questa Corte Sez. II, sentenza n. 6608 del 14 novembre 2013, dep. 12 febbraio 2014, CED Cass. n. 258337 ha già chiarito che la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma, 1, n. 5, c.p. è tradizionalmente ritenuta configurabile quando l'agente approfitti di circostanze a lui favorevoli, di tempo, di luogo o di persona anche in relazione all'età , da lui conosciute e che abbiano, in relazione alla situazione fattuale in concreto esistente, ostacolato la reazione dell'Autorità pubblica, o dei privati parti lese, agevolando in concreto la commissione del reato, in quanto determinano uno stato di minorata difesa” di qui l'espressione con la quale la circostanza aggravante de qua è generalmente indicata tale da facilitare l'impresa delittuosa così per tutte Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 33682 del 5 luglio 2010, CED Cass. n. 248175 . Le circostanze di persona” quelle in relazione alle quali sono state articolate le doglianze del ricorrente , riferite alla persona della vittima del reato, devono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica del soggetto passivo in cui questi si trovi per qualsiasi motivo Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 6848 del 12 marzo 1991, CED Cass. n. 187649 Sez. II, sentenza n. 29499 del 10 giugno 2009, CED Cass. n. 244969 . Non occorre che la difesa sia stata resa quasi, o del tutto, impossibile, ma è sufficiente che essa sia stata semplicemente ridotta o, comunque, ostacolata, cioè resa più difficile. Per trarre profitto” dalle suddette circostanze, occorre che l'agente ne sia stato a conoscenza e se ne sia intenzionalmente avvantaggiato, pur se la situazione di fatto che ne abbia determinato il verificarsi sia insorta occasionalmente o, comunque, indipendentemente dalla sua volontà. La valutazione della sussistenza delle circostanza aggravante de qua richiede generalmente una disamina caso per caso il numero 5^ dell'articolo 65 [ora 61] considera come aggravante l'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o provata difesa. Spetterà al giudice determinare quando le dette circostanze ricorrano. Il concetto non ha che due limiti la specie della circostanza tempo, luogo, persona , e la potenzialità di essa ad ostacolare, diminuire la difesa pubblica o privata. Il tempo di notte, ad es., costituirà aggravante, solo se l'anzidetta aggravante difesa sia stata, o ne potesse essere ostacolata così il furto commesso di notte, ma in luogo ove vi sia concorso di gente, ad es., in una festa da ballo, non sarà aggravato” così il Guardasigilli nella Relazione al Re sul Codice penale del 1930, p. 12 . Sono stati ritenuti aggravati dall'approfittamento di circostanze anche di persona - un rapina commessa di notte in danno di persona portatrice di handicap psichico Sez. II, sentenza n. 29499 del 10 giugno 2009, CED Cass. n. 244969 - il furto di un orologio di valore sottratto da un infermiere a persona ricoverata in ospedale, nel corso di un intervento chirurgico Sez. V, sentenza n. 33682 del 5 luglio 2010, CED Cass. n. 248175 . 1.2. Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto Le circostanze di persona che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, n. 5, c.p., aggravano il reato quando l'agente ne approfitti, possono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo esse devono risultare favorevoli all'agente, ovvero essere da lui conosciute, nonché tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione dell'Autorità pubblica o dei privati parti lese, agevolando in concreto la commissione del reato, in quanto determinanti uno stato di minorata difesa della vittima tale da facilitare l'impresa delittuosa. La relativa valutazione va operata dal giudice caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o, comunque, ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile”. 1.3. A questo principio si è, nella sostanza, correttamente attenuto il Tribunale del riesame f. 6 ss. , valorizzando, per configurare la circostanza aggravante de qua, le continuative modalità di svolgimento degli instaurati rapporti terapeutici e le generalizzate condizioni di grave debolezza psicologica pur dovute a diversi fattori, puntualmente illustrati, caso per caso dei pazienti. In tutti i casi si trattava di situazioni motivatamente ritenute dal Tribunale del riesame note all'indagato. 2. Il secondo motivo è generico perché reitera doglianze già motivatamente disattese dal Tribunale del riesame e comunque manifestamente infondato. 2.1. Il Tribunale del riesame, con rilievi giuridicamente corretti, nonché esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, in concreto riproponendo più o meno pedissequamente le analoghe doglianze già proposte in sede di riesame, ha compiutamente indicato gli elementi valorizzati per ritenere la sussistenza attuale di rilevanti esigenze cautelari e giustificare l'adeguatezza della misura impostagli f. 10 s. la protrazione della condotta per un assai lungo periodo di tempo in modo abituale” in danno di numerosissimi pazienti”, la cui incolumità psico-fisica era stata talora messa a repentaglio da prescrizioni controindicate in rapporto alle patologie sofferte” la particolare spregiudicatezza” del comportamento dell'indagato, che aveva, in particolare, proseguito l'esercizio abusivo delle professioni - quanto meno fino al gennaio 2014 - anche dopo i controlli sfociati nella denuncia e nei sequestri del luglio 2013 . 2.2. A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze riguardanti la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, risolventesi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, e senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito. 3. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 28 reg. esec. c.p.p