La notizia diffamatoria sembra vera, poi viene smentita dai fatti. Non c’è diffamazione

La verità della notizia – requisito di integrazione dell’esimente del diritto di critica ex art. 51 c.p., al pari della continenza e dell’interesse alla diffusione - va saggiata al momento della propalazione, dati i fatti conosciuti e conoscibili. Non c’è reato in caso di successiva smentita.

Così ha affermato la Corte di Cassazione, sez. V Penale, nella sentenza n. 13997/2015, depositata il 2 aprile. Il fatto. Con esposto alla Consob e alla direzione di un istituto di credito un investitore avrebbe diffamato ex art. 595 c.p. un promotore finanziario, lamentando scarsa competenza, doti affabulatorie ed arte nell’omissione di informazioni rilevanti, che avrebbero condotto alla sottoscrizione di investimenti palesemente fallimentari. Il gdp assolve, il tribunale conferma la sentenza, la parte civile impugna, contestando la prevalenza del diritto all’onore sul diritto di critica ex art. 51 c.p. e l’incontinenza dell’offesa recata nonché una serie di vizi procedurali poi liquidati sommariamente dalla Cassazione invocata. Gli Ermellini respingono, motivando in punto di diritto di critica dell’altrui operato professionale e dei limiti che assistono l’operatività della su indicata scriminante. Diritto di critica anche aspro e forte, in caso di comportamenti deontologicamente rilevanti. In caso di segnalazioni all’autorità amministrativa o giudiziaria, funzionali a rendere edotti i vigilanti di comportamenti deontologicamente rilevanti – valga anche per gli iscritti agli albi professionali, in ogni caso di presenza di organismi di autodisciplina -, va sancita la prevalenza del diritto di critica su quello al decoro, pur se utilizzate espressioni aspre e forti. La giurisprudenza attuale in caso di comportamenti deontologicamente scorretti, vale l’esimente ex art. 598 c.p. L’esimente – Non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative – è applicabile anche alle offese contenute in un esposto inviato all’organismo di disciplina di una categoria professionale, vista la genericità della lettera dell'art. 598 c.p. e della relativa ratio, ispirata alla massima libertà nell'esercizio del diritto di difesa. A nulla rileva la circostanza che l’autore dell’esposto non sia parte formale del successivo giudizio disciplinare. Gli organi di autodisciplina, dando corso alla procedura di loro competenza, esercitano un'attività oggettivamente riconducibile all'esercizio di funzioni pubblicistiche, dal momento che il controllo del corretto esercizio professionale corrisponde all'interesse pubblico al corretto uso, da parte del professionista, del potere riconosciutogli dalle autorità. Il diritto di critica la verità dell’informazione va saggiata al momento della propalazione. Di sovente il carattere diffamatorio dell’offesa emerge solo in un secondo momento, quando i fatti fondativi dell’accusa vengono smentiti da successivi sviluppi o da più attente valutazioni. La Cassazione conferma l’orientamento meno rigoroso, è vera l’informazione che appare tale al momento della propalazione presso l’autorità amministrativa, viste le circostanze allegate e fino ad allora riconosciute attendibili, seppur quella verità dei fatti risulti successivamente smentita, anche in modo palese. L’argomentum ad hominem l’individualizzazione della critica può trascendere nella diffamazione. Costituisce diffamazione l’aggressione morale gratuita alla persona, oltre i paletti della condotta contestata. Varrà qualificare come diffamatoria la critica individualizzata ed incontinente che dal fatto conduce alla persona in modo iperbolico e asimmetrico, costituendo motivo al più intimidatorio e palesemente debordante i contenuti fattuali mossi in contestazione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 novembre 2014 – 2 aprile 2015, n. 13997 Presidente Savani – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5.4.2013 il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal locale Giudice di Pace in data 22.2.2010, con Sa quale G.M. era stato condannato alla pena di Euro 1600,00 di multa, oltre al risarcimento danni, in favore di I.A. da liquidarsi in separata sede - assolveva il predetto imputato con la formula perché il fatto non sussiste in ordine al reato di cui all'art. 595 per avere con un esposto inviato alla Consob e comunicato alla banca BPL Network s.p.a., nel lamentare alcune irregolarità nella sottoscrizione da parte sua di prodotti finanziari con la p.o., promotrice finanziaria del predetto istituto di credito, offeso la reputazione della predetta I.A. addebitandole varie mancanze, descrizioni non veritiere e abili doti manipolatrici. 1.1. Il giudice d'appello evidenziava che il G. aveva esercitato con la missiva e la lettera di cui al capo di imputazione il diritto di critica, sicché la sua condotta doveva intendersi scriminata al sensi dell'art. 51 c.p 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso I.A. , a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad undici motivi di ricorso, con i quali lamenta - con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b e c c.p.p. in relazione all'art. 581 e 585 c.p.p., atteso che il giudice d'appello ha pronunciato sentenza sulla base di quattro articolati motivi di appello, a fronte dei tre motivi di appello non sovrapponibili a quelli considerati con Sa sentenza impugnata - con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b e c c.p.p^in relazione all'art. 167 disp. att., atteso cha il giudice d'appello ha formato il proprio convincimento su motivi nuovi dell'imputato, che sono stati proposti in violazione dell'art. 584/4 c.p.p., siccome non consistenti in ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice - con il terzo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b e c c.p.p., atteso che il giudice d'appello ha provveduto alla rinnovazione del dibattimento, senza che ciò fosse richiesto nei motivi di principali di impugnazione, ma solo nei motivi nuovi - con il quarto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p., facendosi riferimento nella motivazione della sentenza ad una lettera di cui al capo di imputazione, laddove in esso si parla di un esposto di una missiva e di una lettera di chiarimenti - con il quinto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p., atteso che non vi era alcuna consuetudine di rapporti tra il G. e la ricorrente, essendo quelle le prime operazioni effettuate dalla stessa per l'imputato - con il sesto motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b ed e c.p.p., atteso che la sentenza impugnata fa riferimento alla collusione dei difensori che avevano assistito le parti, ma non chiarisce quale riverbero ha la circostanza sui fatti di diffamazione - con il settimo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b ed e c.p.p., atteso che le espressioni adoperate dall'imputato non possono ritenersi scriminate, trasmodando in aggressioni gratuite - con l'ottavo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b e c c.p.p. in relazione all'art. 130 e 127 c.p.p., atteso che il Giudice d'appello ha provveduto alla correzione di errore materiale, senza aver provveduto a fissare la data d'udienza in camera di consiglio - con il nono motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art, 606, primo comma, lett. b e c c.p.p., in relazione agli artt. 130, 546, 547 c.p.p., atteso che il giudice d'appello ha ritenuto di dover rimediare con la procedura di correzione dell'errore materiale alla mancata pronuncia sulle spese in relazione ai rapporto civile pur costituendo essa un'omissione sostanziale denunciarle in Cassazione - con il decimo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b , c ed e c.p.p., in relazione agii artt. 130, 546, 547 e 125 c.p.p., atteso che non poteva farsi luogo alla condanna del querelante al pagamento delle spese, con la procedura correzione di errore materiale, non essendo stata mai avanzata richiesta di liquidazione delle spese da parte dell'imputato e potendo essere esperito in proposito solo il rimedio dell'impugnazione - con l'undicesimo motivo, la ricorrenza di vizi dei vizi di cui all'art, 606, primo comma, lett. b , c ed e e,p.p., in relazione agli artt. 130, 546,547 e 125 c.p.p. atteso che con la condanna alle spese processuali le stesse non sono state in alcun modo quantificate. 3. In data 7.11.2014 l'imputato ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Va innanzitutto evidenziato che deve essere dichiarato il non luogo a provvedere in ordine ai motivi di ricorso 8 , 9 , 10 e 11 riguardanti si provvedimento del Tribunale di Napoli del 9.4.2013, con il quale è stato corretto l'errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata, in merito alle statuizioni sulle spese di giudizio, atteso che con sentenza del 18.4.2014 questa Sezione in accoglimento di altro ricorso proposto dalla medesima I. esclusivamente avverso il predetto provvedimento di correzione io ha annullato senza rinvio disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per quanto di competenza. 2. Le deduzioni effettuate dalla ricorrente con i primi due motivi di ricorso, circa la valutazione dei giudice d'appello dei motivi nuovi presentati dall'imputato in violazione dell'art. 585/4 c.p.p., - a prescindere dal rilievo che avrebbero dovuto essere corredate dagli atti appello e motivi nuovi sui quali tali doglianze si fondano, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso - sono, comunque, infondate, ai limiti dell'inammissibilità. Ed invero, in base a quanto riportato dalla stessa I. in ricorso, non pare che i motivi nuovi prodotti in appello dall'imputato violino la norma indicata apparendo connessi a quelli originari. Inoltre, la parte civile avrebbe dovuto contestare immediatamente innanzi al giudice d'appello il deposito dei motivi in questione, laddove dalla sentenza impugnata ciò non emerge e, comunque appare assorbente la circostanza che il giudice d'appello ha accolto il primo motivo dell'appello principale, come sintetizzato dalla stessa ricorrente, relativo alla configurabilità nella fattispecie in esame della scriminante di cui all'art. 51 c.p 3. Dei tutto generica si presenta poi la deduzione di cui al terzo motivo di ricorso circa l'avvenuta rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale benché la relativa istanza sia stata avanzata con i motivi nuovi. Ed invero, questa Corte ha già evidenziato che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto di appello, o, comunque, nei motivi aggiunti da presentarsi entro il termine previsto dall'art. 585, comma quarto, cod.proc.pen. Sez. 1 n. 50893 del 12/11/2014 . In ogni caso, la contestata rinnovazione non è stata decisiva in merito all'assoluzione del G. , tenuto conto delle ragioni che l'hanno determinata, sicché la questione relativa alla legittimità di essa non si presenta rilevante. 4. Manifestamente infondato si presenta il quarto motivo di ricorso, circa il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla lettera di cui in imputazione , invece che all'esposto, alla missiva e alla lettera di chiarimenti in essa menzionati, atteso che tale riferimento è legato inequivocamente alla valutazione del contenuto delle espressioni diffamatorie attribuite all'imputato. Inoltre generiche ed irrilevanti in relazione al percorso logico motivazionale della sentenza impugnata si presentano le ulteriori doglianze svolte dalla ricorrente con tale motivo di ricorso, inidonee ad incidere sul giudizio complessivo emesso dal giudice d'appello. 5. Infondate, poi, sono le ulteriori doglianze di cui ai motivi di ricorso 5 e 6 . Ed invero, tali doglianze omettono di confrontarsi per la maggior parte con il nucleo essenziale della decisione impugnata in merito alla ricorrenza nella fattispecie in esame della scriminante del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p. soffermandosi su aspetti marginali della decisione, senza contestare seriamente le valutazioni principali svolte dalla Corte territoriale. Ci si riferisce, in particolare, alle questioni relative alla al momento della conoscenza dell'imputato e della p.o. e della collusione dei difensori che avevano assistito le parti nei giudizi di merito, circostanze queste non idonee ad incidono come detto sulla valutazione circa la ricorrenza della scriminante predetta, non risultano peraltro contestata la ricorrenza del nucleo di veridicità dei fatti narrati nell'esposto del G. . 6. Il settimo motivo di ricorso, con il quale la I. adduce l'insussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p., traducendosi le espressioni a lei rivolte dall'imputato in aggressioni gratuite, è infondato. Va premesso che il G. , con l'esposto alla Consob, con la missiva alla banca BPL e la lettera di chiarimenti alla p.o. intendeva denunciare alcune omissioni informative ed irregolarità che avevano inficiato la sua sottoscrizione di prodotti finanziari con la Iacuvelle, promotrice finanziaria che operava per conto della banca BPL. 6.1. Alla stregua della descrizione dei fatti effettuata nella sentenza impugnata, si ricava come la vicenda oggetto di giudizio si collochi in un contesto conflittuale tra la I. ed il G. che riteneva di essere stato danneggiato in dipendenza delle omesse informazioni della predetta prima della sottoscrizione del prodotto finanziario evidentemente rischioso In tale contesto, sebbene qualche espressione adoperata dal G. nell'esposto-missiva possa ritenersi avere portata lesiva dell'onore e del decoro della persona offesa, quale ad esempio quella circa le abili doti manipolatrici della I. , implicando qualità negative , tuttavia una volta stabilito il concorso degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, l'attenzione del giudicante può spostarsi sull'apprezzamento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., e, quindi, sulla verifica di sussistenza dei noti requisiti di verità, interesse alla notizia e continenza Sez. V, n. 41661 del 17/09/2012 . 6.2. Giova richiamare in proposito il principio affermato da questa Corte Sez. V, n. 13549 del 20.2.2008 , secondo cui nella presentazione di un esposto, con il quale si richieda l'intervento della autorità amministrativa su fatto del dipendente ritenuto contrario alla deontologia, anche se nel comunicato vengono usate espressioni oggettivamente aspre e polemiche, non è configurabile il delitto di diffamazione. Infatti, nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica art. 21 Cost. e quello alla dignità personale artt. 2 e 3 Cost. , occorre dare la prevalenza alla libertà di parola, senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi Sez. 6, n. 11842 del 24/04/1978 . Va, altresì, richiamato il principio, secondo cui sussiste l'esimente del diritto di critica quando il fatto riportato sia conforme allo stato accertato della realtà al momento della propalazione, sempre che sia rispettato il canone della continenza e della rilevanza sociale dell'informazione Sez. V, n. 13549 del 20.2.2008 . 6.3. Tanto precisato occorre, dunque, valutare se nella fattispecie in esame risultino rispettati i due elementi della conformità dei fatti riportati nella missiva oggetto di contestazione allo stato accertato della realtà al momento della propalazione e della continenza e tale indagine è positiva. Per quanto concerne, la non continenza , sul quale si sono specificamente appuntate le doglianze della ricorrente, va premesso che esso deve consistere nell' argumentum ad hominem , ossia nella condotta dell'agente che trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione e solo intesi a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni Sez. V, n. 13549 del 20.2.2008 . Orbene, nel caso in esame, tale situazione non si è verificata, posto che le espressioni pronunciate non miravano a censurare la persona del I. , in sé e per sé considerata, quanto piuttosto la sua condotta quale promotrice finanziaria circa il rischio presentato dal prodotto finanziario offerto in vendita. Ben possono, dunque, tali espressioni farsi rientrare nel diritto del cliente - parte del rapporto contrattuale - di censurare, ancorché, nella specie in maniera aspra, il mancato rispetto da parte della promotrice finanziaria della regola dell’”affidamento contrattuale, in ordine all'asserito mancato corretto espletamento del dovere informativo. Tale critica, pertanto, originata da una contrapposizione in merito al rispetto dei principi contrattuali e delle regole che più specificamente riguardano l'acquisto di prodotti finanziari, non ha comportato uno sconfinamento dai limiti della continenza. 7. Alla stregua di tutto quanto esposto pertanto va dichiarato il non luogo a provvedere sui motivi di ricorso riguardanti la correzione dell'errore materiale, mentre il ricorso va rigettato nel resto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si provvede alla liquidazione delle spese richieste dall'imputato, atteso che parte delle doglianze della ricorrente erano in parte fondate avendole già accolte questa Sezione della Corte con la pronuncia n. 544 del 18.4.2014. P.Q.M. dichiara il non luogo a provvedere sui motivi di ricorso riguardanti la correzione dell'errore materiale. Rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.