Alle Sezioni Unite un nuovo caso sull’astensione degli avvocati

Viene richiesto l’intervento delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione in ordine alla questione se sia rilevante, quale causa di rinvio dell’udienza, l’adesione del difensore alla astensione collettiva dalla partecipazione alle udienze, proclamata dagli organismi di categoria, anche nel procedimento in tema di misure di prevenzione e, in genere, nei procedimenti camerali partecipati diversi dalla udienza camerale.

Questa la questione di diritto che è stata rimessa alle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13793, depositata il 31 marzo 2015. Il fatto. La vicenda trae origine dall’ennesimo ricorso in Cassazione proposto contro un provvedimento della Corte di merito, nel caso di specie pronunciato in un procedimento di prevenzione, con il quale veniva sostenuta l’infondatezza del vizio formale denunciato dal ricorrente per violazione del diritto di difesa e conseguente nullità del provvedimento, avendo il Tribunale proceduto nonostante l’assenza del difensore, il quale aveva tempestivamente comunicato la sua adesione all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dalla competente associazione dell’avvocatura. Per il ricorrente in Cassazione, sarebbe erroneo in diritto il principio affermato dai giudici di merito, secondo il quale la disciplina del legittimo impedimento non troverebbe applicazione nell’ambito del procedimento di prevenzione. All’esame del Collegio viene, quindi, posta la questione attinente al dovere del giudice, nel procedimento di prevenzione, di rinviare l’udienza in camera di consiglio fissata per la discussione della misura, nel caso di volontà del difensore di fiducia del proposto, tempestivamente e ritualmente manifestata, di aderire all’astensione collettiva dalle attività di udienza, proclamata dall’associazione di categoria nel rispetto del codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze . Il contrasto giurisprudenziale. In riferimento a tale specifica questione il Collegio ha rilevato un contrasto giurisprudenziale. Infatti, sono numerose le sentenze della Corte di Cassazione che hanno escluso l’esistenza di un obbligo di rinvio per impedimento del difensore nei procedimenti camerali diversi dall’udienza preliminare, precisando che tale obbligo non sussiste nemmeno allorquando la presenza del difensore sia prescritta come necessaria, prescrizione, questa, per la cui osservanza è sufficiente che si provveda, ove manche il difensore di fiducia, alla sostituzione del medesimo con un difensore d’ufficio. Di opposto avviso sono altre sentenze della Cassazione, con le quali è stato sostenuto che il diritto del difensore, il quale aderisca ad una protesta di categoria, di astenersi dalle udienze è configurabile in tutti i procedimenti camerali, anche in quelli a partecipazione non necessaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del codice di autoregolamentazione, che prevede l’astensione dalle udienze e dalle altre attività in cui è prevista la partecipazione del difensore, ancorché non obbligatoria, con la conseguenza che, qualora il relativo procedimento venga trattato in assenza del difensore, nonostante questi avesse ritualmente manifestato e comunicato la propria adesione all’astensione di categoria, legittimamente indetta, si determina una nullità a regime intermedio per la mancata assistenza dell’imputato. Necessario l’intervento delle Sezioni Unite. Risulta chiaro, dunque, come il contrasto interpretativo sia ancora attuale e tale da giustificare l’intervento delle Sezioni Unite che puntualizzi, nell’ambito della variegata gamma dei procedimenti camerali e, segnatamente, di quelli a partecipazione necessaria come il procedimento di prevenzione, la disciplina dell’astensione del difensore dalle udienze per adesione alle manifestazioni di categoria legittimamente adottate.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, ordinanza 20 febbraio – 31 marzo 2015, n. 13793 Presidente Chieffi – Relatore Mazzei Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con decreto deliberato il 17 aprile 2014, ai sensi degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ha respinto l'appello proposto dal difensore di I.D. avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, in data 10 luglio 2013, con il quale era stata disposta, nei confronti dell'I. , la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di due anni e sei mesi. La Corte territoriale ha sostenuto l'infondatezza del vizio formale denunciato dal ricorrente per violazione del diritto di difesa e conseguente nullità del provvedimento, avendo il Tribunale proceduto nonostante l'assenza del difensore, il quale aveva tempestivamente comunicato la sua adesione all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dalla competente associazione dell'avvocatura. Al riguardo la Corte di appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione del difensore nel procedimento di prevenzione sentenze n. 25844 del 27/03/2013, n. 22717 del 22/03/2013 e n. 46808 del 6/11/2012 , secondo la quale, pur essendo tale partecipazione prevista come necessaria, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 l'unico impedimento a comparire rilevante sarebbe quello dell'interessato. 2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'I. tramite il difensore, avvocato Salvatore Daniele del foro di Caltanissetta, il quale, con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., denuncia la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., in relazione all'art. 420 cod. proc. pen. all'art. 7, comma 4, d.lgs. 6/09/2011, n. 159 ex art. 4, sesto comma, legge n. 1423/1956 e all'art. 18 Cost Erroneo, in diritto, sarebbe il principio affermato dai giudici di merito, secondo il quale la disciplina del legittimo impedimento non troverebbe attuazione nell'ambito del procedimento di prevenzione contraddittoria con tale enunciazione sarebbe stata la nomina di un difensore di ufficio dell'I. , una volta accertata l'assenza del difensore di fiducia, il quale aveva tempestivamente comunicato al Tribunale la sua adesione all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali l'art. 18 della Costituzione riconosce il diritto di libera associazione cui va ricondotta la libertà degli avvocati di astensione collettiva dalla partecipazione alle udienze la più recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto tale diritto di libertà, che, esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione approvato dall'apposita Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, imporrebbe al giudice il rinvio della causa anche in caso di procedimento in camera di consiglio ciò sarebbe confermato dall'inciso contenuto nell'art. 3 del predetto codice di autoregolamentazione, laddove non è posta alcuna distinzione tra le udienze alle quali il difensore deve partecipare e le udienze alle quali può partecipare, riconoscendosi comunque il diritto di astensione del difensore che aderisca all'iniziativa di categoria legittimamente adottata nel procedimento di prevenzione, peraltro, la partecipazione del difensore è prevista come necessaria dall'art. 7, comma 4, d.lgs. 6/09/2011, n. 159 la motivazione con la quale è stata respinta l'eccezione di nullità sarebbe, dunque, apparente e contraria alle disposizioni normative e alla stessa più recente giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi difensiva citate sentenze di questa Corte di cassazione n. 19856 del 2014 e n. 18753 del 2014 . Per tali ragioni il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 29 settembre 2014, ha concluso per il rigetto del ricorso, sulla base, testualmente, della prevalente giurisprudenza, contraria al riconoscimento di efficacia della dichiarazione di adesione individuale all'astensione collettiva dalle udienze n.d.r. ritualmente deliberata . Considerato in diritto 1. La questione di diritto posta all'esame del collegio attiene al dovere del giudice, nel procedimento di prevenzione, di rinviare l'udienza in camera di consiglio fissata per la discussione sulla misura, nel caso di volontà del difensore di fiducia del proposto, tempestivamente e ritualmente manifestata, di aderire all'astensione collettiva dalle attività di udienza, proclamata dall'associazione di categoria nel rispetto del codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze, dichiarato idoneo dalla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è opportuno incidentalmente precisare che la ricorrenza dei presupposti in fatto da cui si origina la predetta questione in diritto - rituale proclamazione dell'astensione collettiva dalle udienze, comprensiva del giorno fissato per l'udienza in camera di consiglio, e rituale manifestazione della volontà adesiva del difensore di fiducia rimasto assente all'udienza ciononostante celebratasi - è incontroversa in causa . La rilevanza del tema di diritto non sfugge, ove si consideri che il procedimento di prevenzione personale, oggi disciplinato dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, segue lo stesso modello procedurale previsto per il procedimento di esecuzione disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen., alle cui disposizioni, in quanto compatibili, rinvia il medesimo art. 7, comma 9, per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo n. 2011 del 1959 , e per i procedimenti di sorveglianza e in materia di misure di sicurezza disciplinati dall'art. 678 cod. proc. pen., rinviante agli artt. 666 e 667, comma 4, dello stesso codice con l'ulteriore annotazione che, per tutti i suddetti procedimenti e per quello di prevenzione in particolare, sono state riconosciute e rafforzate, sia a livello normativo, sia con autorevoli interventi giurisprudenziali interni e sovranazionali, le garanzie giurisdizionali si vedano, per tutte, la sentenza della Corte EDU, 13/11/2007, caso Bocellari e Rizza c. Italia, in tema di pubblicità dell'udienza nel procedimento di prevenzione quale garanzia per il proposto, pur non essendo imputato, contro una giustizia segreta che sfugga al pubblico controllo Corte cost., sent. n. 93 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, all'epoca vigenti, nella parte in cui non consentivano che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolgesse, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica e, più in generale, Corte cost., sent. n. 77 del 1995, sul carattere giurisdizionale del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, tale da imporre in via di principio l'osservanza delle regole - come quelle del contraddittorio - coessenziali al giudizio in senso proprio, anche in difetto di un esplicito richiamo normativo all'interno di ogni singolo intervento legislativo del settore si vedano, anche, nella stessa linea Corte cost., sentenze n. 76 del 1970 e n. 7 del 1998, pertinenti al diritto di difesa nel procedimento di prevenzione . 2. Con riguardo al tema dell'assenza del difensore nell'udienza in camera di consiglio, per adesione dello stesso all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, sono di recente intervenute due sentenze di questa Corte di cassazione nella sua più autorevole composizione Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926 e Rv. 259927 e Sez. U, 30/10/2014, in proc. Tibo, quest'ultima oggetto solo di informazione provvisoria, non risultando depositata al momento della presente deliberazione. La prima sentenza, emessa in un caso di astensione del difensore nell'ambito di un procedimento di cognizione, in cui il giudice di merito aveva respinto l'istanza di rinvio motivando con l'esigenza di evitare ad un testimone, residente in altra regione, il disagio di dover affrontare un ulteriore lungo viaggio per sottoporsi all'esame, ha precisato che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, giusta deliberazione del 13 dicembre 2007, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria e regolamentare, vincolanti erga omnes , alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost. e ha quindi osservato che, in tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 18 Cost. e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 e successive modifiche e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione. Tale sentenza ha, dunque, escluso che l'astensione del difensore dalle udienze, in adesione alla protesta collettiva proclamata dalle associazioni di categoria, costituisca un'ipotesi di legittimo impedimento, poiché essa è manifestazione di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalla pluralità delle fonti regolatrici, impone al giudice il rinvio dell'udienza e conseguentemente ha disposto l'annullamento della sentenza dibattimentale del Tribunale di Ferrara, in data 17 aprile 2008, confermata dalla Corte di appello di Bologna il 17 luglio 2012, per avere il Tribunale illegittimamente respinto l'istanza del difensore dell'imputato di rinvio dell'udienza del 5 luglio 2007 per sua adesione all'astensione proclamata dalle Camere penali. La seconda sentenza a sezioni unite, deliberata il 30 ottobre 2014, la cui motivazione non risulta ancora depositata, ha invece risolto negativamente la questione se, in relazione alle udienze camerali nelle quali la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice sia tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza della tempestiva dichiarazione di astensione del difensore della persona offesa, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria. 3. Venendo alla specifica questione di interesse in questa sede, si registra un contrasto giurisprudenziale ancora attuale che giustifica, ad avviso del collegio, un nuovo intervento delle Sezioni unite che puntualizzi, nell'ambito della variegata gamma dei procedimenti camerali e, segnatamente, di quelli a partecipazione necessaria come il procedimento di prevenzione, la disciplina dell'astensione del difensore dalle udienze per adesione alle manifestazioni di categoria legittimamente adottate. Si richiamano, in particolare, tra le numerose decisioni contrarie alla rilevanza dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle attività di udienza, ai fini dell'eventuale rinvio dell'udienza camerale, la sentenza della Sezione quinta di questa Corte, n. 7433 del 27/09/2013, depositata il 17/02/2014, Canarelli, Rv. 259509, emessa proprio in un procedimento di prevenzione personale e patrimoniale ai sensi degli artt. 4, 6 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, in cui il tema è affrontato sia alla luce dall'inquadramento precedente la più recente evoluzione giurisprudenziale, secondo il quale l'adesione del difensore all'astensione collettiva doveva essere ricondotta all'istituto del legittimo impedimento sia nella diversa prospettiva che ravvisa nella medesima adesione l'espressione di un diritto di libertà del difensore costituzionalmente garantito. Ripercorrendo la vicenda giurisprudenziale di interesse, la citata sentenza n. 7433 del 2014 osserva che fin dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni unite, n. 7551 dell'8/04/1998, è stato chiarito, in una fattispecie analoga a quella in esame relativa ad adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze in giudizio abbreviato in grado di appello , che il disposto dell'art. 486 cod. proc. pen., comma 5, all'epoca vigente, secondo il quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. e tale insegnamento è stato ribadito, dopo l'abrogazione dell'art. 486 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 479 del 1999, dalle Sezioni unite, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146, per i procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, ma con argomenti perfettamente estensibili al procedimento di prevenzione. In tali procedimenti, è stato argomentato che la previsione della necessità della presenza del difensore non implica che un suo pur legittimo impedimento a comparire debba dare luogo ad un rinvio dell'udienza camerale, sicché non si configura la nullità, ex art. 179 cod. proc. pen., per il caso in cui detti procedimenti siano proseguiti con la presenza di un difensore nominato in sostituzione del difensore di fiducia impedito. Nel ritenere inapplicabile estensivamente la disciplina relativa all'impedimento a comparire del difensore prevista per l'udienza preliminare dall'art. 420-ter cod. proc. pen., la giurisprudenza in esame ha rilevato che quella, diversa, prevista per i procedimenti in questione, risponde all'esigenza di assicurare celerità nell'applicazione del giudicato e, pertanto, non è in contrasto con il diritto di difesa costituzionalmente tutelato art. 24 , giacché l'effettività di tale diritto non comporta necessariamente che il suo esercizio debba essere inevitabilmente regolamentato in modo identico, potendosi ammettere una disciplina diversificata in ragione della specificità del procedimento, conseguendone così che la necessità della partecipazione del difensore ben possa essere soddisfatta anche con l'assistenza di altro difensore immediatamente reperibile, designato come sostituto ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., comma 4 né tale soluzione contrasterebbe con la disciplina posta dalla Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali CEDU , in particolare nell'art. 6, par. 3, lett. e , laddove si prevede il diritto dell'accusato di difendersi con l'assistenza di un difensore di sua scelta, giacché la Corte Europea dei diritti dell'uomo lascia agli Stati contraenti la scelta dei mezzi idonei a garantire siffatto diritto, in modo che si concili con i requisiti di un equo processo, e, a tale riguardo, idonea deve ritenersi la disciplina che garantisca comunque all'interessato, in caso di impedimento del difensore di fiducia, la presenza effettiva - cioè necessaria - di un sostituto, vuoi nominato dal giudice, vuoi dallo stesso difensore impedito. E, su questa scia, numerosissime sono state le sentenze di questa Corte, che hanno escluso l'esistenza di un obbligo di rinvio per impedimento del difensore nei procedimenti camerali diversi dall'udienza preliminare, ulteriormente precisando che tale obbligo non sussiste nemmeno allorquando la presenza del difensore sia prescritta come necessaria prescrizione, questa, per la cui osservanza è sufficiente che si provveda, ove manchi il difensore di fiducia, alla sostituzione del medesimo con un difensore d'ufficio n. 2405 del 2000 Rv. 216036, n. 3529 del 2000 Rv. 216254, n. 4885 del 2000 Rv. 216916, n. 41687 del 2001 Rv. 220041, n. 32955 del 2002 Rv. 222236, n. 33283 del 2002 Rv. 222497, n. 14866 del 2004 Rv. 227918, n. 22308 del 2004 Rv. 228093, n. 14396 del 2009, Rv. 243263 e, più recentemente, proprio in tema di misure di prevenzione Sez. 1, n. 43452 del 27/10/2011, Giglia, non massimata Sez. 1, n. 25844 del 27/03/2013, Bruno, Rv. 255807 e, nell'analogo procedimento di sorveglianza n. 5722 del 20/12/2012, dep. 05/02/2013, Morano, Rv. 254807 . La sentenza n. 7433 del 2013 in esame aggiunge che la conclusione raggiunta non è sovvertita dall'inquadramento del rinvio chiesto dal difensore nell'ambito dei diritti costituzionalmente garantiti, giacché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sulla scia della sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 1996 , l'astensione dall'attività defensionale proclamata dall'Unione delle Camere penali italiane non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost., trattandosi invece di una libertà riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione art. 18 Cost. , che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e, cioè, nel diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost. e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione, inclusa la ragionevole durata del processo per un analogo orientamento Sez. 4, n. 988 del 7/12/2013, dep. 13/01/2014, Adinolfi, Rv. 259437 . Pertanto, l'astensione dalle udienze, essendo espressione di una libera scelta del difensore, non può fondare - fuori delle ipotesi legislativamente previste - un diritto al rinvio idoneo ad incidere sulla dinamica del processo va quindi confermato, secondo la giurisprudenza in esame, il consolidato orientamento di questa Corte di cassazione, a termini del quale il diritto al rinvio per motivi di astensione sindacale non può avere effetto, nel procedimento penale, se non in quanto si traduca in un impedimento a comparire, secondo le scansioni e le condizioni previste dal codice di rito, e nei limiti in cui il suddetto impedimento sia legittimo e rilevante orientamento che, si aggiunge, essere proprio non solo della Cassazione penale, ma anche di quella civile, per la quale lo sciopero degli avvocati determina un impedimento allo svolgimento dell'udienza Cass. Civ., sez. 2, n. 11293 del 18/05/1993, Rv. 484352 . 4. Di opposto avviso sono altre recenti sentenze di questa Corte di cassazione, tutte pertinenti a casi di richiesta di rinvio per adesione del difensore ad astensione collettiva dalle udienze, ritualmente deliberata dalle associazioni di categoria, in procedimenti camerali di appello nell'ambito di giudizio abbreviato, per i quali non è neppure prevista la partecipazione necessaria del difensore Sez. 6, n. 1826 del 24/10/2013, dep. 17/01/2014, S., Rv. 258334 Sez. 1, n. 14775 del 12/03/2014, Lapresa, Rv. 259438 Sez. 3, n. 19856 del 19/03/2014, Pierri, Rv. 259440 Sez. 6, n. 18753 del 16/04/2014, Adem, Rv. 259199 ma, in senso contrario, previo richiamo della sentenza, a Sezioni unite, del 30/10/2014, p.o. in proc. Tibo, si veda anche la recentissima Sez. 5, n. 7317 del 2015, Herrera, non massimata e, con specifico riguardo al rinvio dell'udienza camerale, nel procedimento di sorveglianza a partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero Sez. 1, n. 3113 del 09/12/2014, dep. 22/01/2015, Torneo, Rv. 261924. Gli argomenti a sostegno dell'affermato principio di diritto, in esplicito dissenso dalla precedente giurisprudenza sul punto, secondo cui si impone il differimento dell'udienza anche nel procedimento camerale partecipato, nel caso di dichiarazione di adesione del difensore all'astensione dalle udienze, formulata la prima e deliberata la seconda nel rispetto del codice di autoregolamentazione del 4/04/2007', valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 13/12/2007, sono puntualmente sintetizzati nella sentenza n. 18753 del 2014, come segue l'astensione collettiva dalle udienze è ora fenomeno espressamente disciplinato dal legislatore ordinario legge n. 146 del 1990 sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale legge n. 83 del 2000 la concreta regolamentazione è stata dal legislatore attribuita ai codici di autoregolamentazione adottati dagli organismi di categoria, il cui contenuto sia stato valutato idoneo dalla Commissione di garanzia tali codici, quando valutati idonei, acquisiscono valore di normativa secondaria la dichiarazione del singolo difensore di aderire a precedente legittima deliberazione di astensione collettiva dalle udienze costituisce un diritto di libertà che, pur di minor valenza rispetto al diritto di sciopero tutelato direttamente dall'art. 40 Cost., riceve tutela autonoma e diversa rispetto a quella prevista dal codice di rito per il legittimo impedimento del difensore conseguentemente non si applicano alla dichiarazione di adesione all'astensione collettiva dalle udienze le condizioni che la normativa positiva e la giurisprudenza di questa Corte di cassazione prevedono per l'efficacia del legittimo impedimento ad emblematico esempio, la possibilità di farsi sostituire da altro difensore dalla differenza strutturale tra legittimo impedimento e adesione a rituale deliberazione di astensione collettiva dalle udienze consegue la non applicabilità alla seconda dei limiti di legge, innanzitutto previsti per il primo, tra i quali l'irrilevanza dell'impedimento legittimo nel giudizio camerale partecipato con la precisazione che altro è l'esistenza di un diritto al rinvio dell'udienza - la cui inosservanza determina la lesione del contraddittorio - altro è la sussistenza di ragioni di opportunità - liberamente valutate dal giudice - che rendano in concreto opportuno il rinvio . Tale indirizzo giurisprudenziale sottolinea, in particolare, la differenza tra il diritto individuale di adesione all'astensione collettiva e l'istituto del legittimo impedimento del difensore. Solo con riguardo a quest'ultimo, il legislatore potrebbe individuare fattispecie del procedimento che sacrificano il pieno operare dell'esercizio del diritto di difesa, ritenuto soccombente rispetto ad altri valori ed interessi giuridicamente apprezzabili e di pari, se non superiore, rango anche costituzionale, e, in proposito, si richiamano come casi emblematici la non operatività del legittimo impedimento nel rito camerale partecipato ex art. 127 cod. proc. pen., comma 4 la rilevanza assorbente della mancata tempestività della segnalazione dell'impedimento, pur in ipotesi sussistente e legittimo ex multis Sez. 6, sentenze n. 17595 del 2013 e n. 16054 del 2009 addirittura l'irrilevanza strutturale dell'impedimento quando riguardi parte diversa dall'imputato art. 23 disp. att. cod. proc. pen. . Con riguardo, invece, al diritto del difensore di astensione dalle udienze, proclamata dall'associazione di categoria nel rispetto della normativa di settore, i limiti di esercizio sarebbero, secondo l'indirizzo giurisprudenziale in esame, tutti e solo quelli previsti dalla disciplina speciale, già sopra ricordata leggi n. 146 del 1990 e n. 83 del 2000 e codice di autoregolamentazione apprezzato come idoneo dalla Commissione di garanzia. Si sostiene, in particolare, che il diritto del difensore, il quale aderisca ad una protesta di categoria, di astenersi dalle udienze è configurabile in tutti i procedimenti camerali, anche in quelli a partecipazione non necessaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo, del vigente codice di autoregolamentazione, che prevede l'astensione dalle udienze e dalle altre attività in cui è prevista la partecipazione del difensore, ancorché non obbligatoria , con la conseguenza che, qualora il relativo procedimento venga trattato in assenza del difensore, nonostante questi avesse ritualmente manifestato e comunicato la propria adesione all'astensione di categoria, legittimamente indetta, si determina una nullità a regime intermedio per la mancata assistenza dell'imputato così, espressamente, la già citata Sez. 3, n. 19856 del 19/03/2014, Pierri, Rv. 259440 . 5. Dall’ excursus giurisprudenziale che precede risulta, dunque, chiaro il contrasto interpretativo, del quale non sfuggono gli effetti concreti rispetto ai principi costituzionali della ragionevole durata del processo e, più in generale, dell'efficienza della giustizia, con la moltiplicazione, prevedibilmente notevole, di rinvii della trattazione dei singoli procedimenti anche nelle delicate materie della prevenzione, della sorveglianza e dell'esecuzione, nel caso di estensione ai procedimenti camerali - a partecipazione del difensore necessaria e non - dell'efficacia della rituale dichiarazione di adesione individuale all'astensione collettiva dalle udienze legittimamente deliberata dalle associazioni rappresentative degli avvocati. Sembra, pertanto, doveroso richiedere l'intervento regolatore delle Sezioni unite penali della Corte, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., sulla seguente questione di diritto, che non ha formato oggetto delle precedenti decisioni delle medesime Sezioni unite in materia se sia rilevante, quale causa di rinvio dell'udienza, l'adesione del difensore alla astensione collettiva dalla partecipazione alle udienze, proclamata dagli organismi di categoria, anche nel procedimento in tema di misure di prevenzione e, in genere, nei procedimenti camerali partecipati diversi dalla udienza preliminare. P.Q.M. Rimette il ricorso alle sezioni unite.