Procedimento riassegnato, la violazione delle tabelle non porta sempre alla nullità

L’assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità ex art. 33, comma 1, c.p.p., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo qualora si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme come quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13833, depositata il 31 marzo 2015. Il caso. Il tribunale di Milano rigettava l’appello, proposto ai sensi dell’art. 310 c.p.p. da un indagato contro l’ordinanza della Corte d’appello di Milano, che aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, adottata dal gip della stessa città. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando il mancato rinvenimento di una missiva del pm presso il tribunale di Milano, contenente una richiesta in ordine alla riassegnazione di un procedimento disposta con decreto del Presidente della sezione gip a seguito del trasferimento di un giudice dall’ufficio. Inoltre, la segreteria del pm aveva rilasciato una copia in formato word , informale, stampata dalla memoria del computer, senza attestare la data di tale foglio, né la sua conformità ad un originale. Nonostante non si trovasse più l’atto né nella cancelleria del gip né nella segreteria del pm, i giudici non avevano avviato un procedimento per la ricostruzione dell’atto disperso, con conseguente illegittimità della decisione impugnata. Infine, lamentava che l’assegnazione per connessione del fascicolo processuale ad un altro giudice era abusiva, essendo stata assunta in violazione delle regole tabellari. Violazione delle tabelle. La Corte di Cassazione ricorda che l’assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità ex art. 33, comma 1, c.p.p. le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario , non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo qualora si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme come quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti. Perciò, rilevano soltanto atti o comportamenti volti ad eludere o violare il principio del giudice naturale precostituito per legge attraverso assegnazioni extra ordinem , in quanto effettuate del tutto al di fuori di ogni criterio tabellare. Ragioni di connessione. Nel caso di specie, erano state congruamente motivate le ragioni poste alla base del provvedimento di riassegnazione del procedimento, adottato dal Presidente dell’ufficio del gip a seguito del trasferimento del magistrato assegnatario ad un altro ufficio giudiziario. La ragione principale era la prioritaria considerazione di oggettive esigenze di funzionalità dell’ufficio, come quelle inerenti alla rilevata sussistenza di ragioni di connessione con un altro procedimento già assegnato ad altro magistrato. Tale connessione era stata soltanto segnalata dal pm nella sua missiva di qualche giorno prima. Inoltre, sottolineano gli Ermellini, non ricorreva un’ipotesi di nullità per effetto del mancato reperimento dell’originale della missiva del pm, il cui contenuto riguardante non la formale richiesta ad un altro ufficio giudiziario, ma la segnalazione della possibile presenza di un’obiettiva esigenza di tipo organizzativo era stato poi richiamato esplicitamente nella parte motiva del provvedimento di riassegnazione del fascicolo adottato dal presidente dell’ufficio del gip. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 – 31 marzo 2015, n. 13833 Presidente Ippolito – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 novembre 2014 il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. nell'interesse di Valle Leonardo avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Milano in data 14 ottobre 2014, che rigettava l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di nullità ex artt. 33, comma 1, e 178, comma 1, lett. a , c.p.p., dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Valle, adottata dal G.i.p. presso il Tribunale di Milano in data 10 novembre 2011. 2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Valle, deducendo il vizio di violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 111 Cost., 5 e 6 CEDU, 112, 113, 33, 191, 292 e 310 c.p.p Si lamenta, al riguardo, il mancato rinvenimento dell'originale di una missiva del P.M. presso il Tribunale di Milano in data 12 maggio 2010, contenente una richiesta in ordine alla riassegnazione di un procedimento disposta con un decreto in data 18 maggio 2010 del Presidente della locale Sezione G.i.p a seguito del trasferimento di un Giudice dall'Ufficio. Si deduce, altresì, che la Segreteria del P.M. ha rilasciato una copia in formato word , informale, stampata dalla memoria del computer, senza attestare la data di tale foglio di carta, né la sua conformità ad un originale sebbene dell'atto non si trovi più traccia nella Cancelleria del G.i.p. ovvero nella Segreteria del P.M., la Corte d'appello di Milano ed il Tribunale non hanno inteso avviare il procedimento per la ricostruzione dell'atto disperso, con la conseguente illegittimità della decisione impugnata, non potendosi attribuire alcun valore processuale alla su indicata copia. Si lamenta, infine, che l'assegnazione per connessione dei fascicolo processuale in questione ad altro Giudice è abusiva , in quanto assunta in violazione delle regole tabellari. Considerato in diritto 1. II ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 2. Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principii e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme come quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti ex multis, v. Sez. 6, n. 39239 del 04/07/2013, dep. 23/09/2013, Rv. 257087 Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, dep. 29/08/2013, Rv. 256570 Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, dep. 27/11/2012, Rv. 254284 . Al riguardo, pertanto, rilevano esclusivamente atti o comportamenti volti ad eludere o violare il principio del giudice naturale precostituito per legge attraverso assegnazioni extra ordinem , perché effettuate del tutto al di fuori di ogni criterio tabellare. Nel caso in esame, invero, non ricorre alcuna delle ipotesi or ora individuate, avendo l'ordinanza impugnata congruamente illustrato, con lineare ed esaustiva motivazione, le ragioni poste alla base del provvedimento di riassegnazione del procedimento, adottato dal Presidente dell'Ufficio del G.i.p. presso il Tribunale di Milano in data 18 maggio 2010 a seguito del trasferimento del Magistrato assegnatario ad un altro Ufficio giudiziario. Tale provvedimento, in piena conformità alla ratio delle vigenti disposizioni tabellari - sì come puntualmente richiamate nell'ordinanza impugnata - è stato motivato sulla base della prioritaria considerazione di oggettive esigenze di funzionalità dell'Ufficio, come quelle inerenti, giustappunto, alla rilevata sussistenza di ragioni di connessione con altro procedimento già assegnato ad altro Magistrato connessione che il P.M., peraltro, si era semplicemente limitato a segnalare nella sua missiva del 12 maggio 2010, unitamente alla circostanza che nell'ambito del procedimento da riassegnare erano state richieste numerose intercettazioni telefoniche . Né, sotto altro ma connesso profilo, può ritenersi integrata, ai sensi degli artt. 177 ss. c.p.p., alcuna ipotesi di nullità dell'atto in questa Sede impugnato, per effetto del mancato reperimento dell'originale di una missiva del P.M., il cui contenuto - non di formale richiesta ad altro Ufficio giudiziario, ma di opportuna segnalazione della possibile presenza di un'obiettiva esigenza di tipo organizzativo - è stato poi espressamente richiamato nella parte motiva del su menzionato provvedimento di riassegnazione del fascicolo adottato dal Presidente dell'Ufficio del G.i.p. presso il Tribunale di Milano. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro mille. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.