La tempestività del risarcimento del danno alla parte civile nel giudizio abbreviato

L’attenuante della riparazione del danno, di cui all’art. 62, n. 6, c.p., richiede un ristoro integrale e tempestivo, essendo in tal senso necessario che il risarcimento intervenga in un momento antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado. Nel caso in cui il giudizio si svolga con rito abbreviato, la circostanza della tempestività del risarcimento è soddisfatta ove esso avvenga prima che sia emessa l’ordinanza che dispone il rito speciale in parola.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13528/15 depositata il 30 marzo. Il fatto. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del gup locale, condannava un imputato per i delitti di sequestro di persona, minaccia e lesioni personali. I difensori dell’imputato propongono ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia lamentando, in particolare, l’erronea applicazione dell’art. 62, n. 6 c.p L’imputato aveva difatti corrisposto alla parte offesa una somma a titolo di risarcimento del danno che però i giudici di merito non avevano considerato tempestivo - in quanto avvenuto dopo due rinvii dell’udienza preliminare, richiesti dalle parti appunto per la definizione dell’accordo civilistico in termini risarcitori - ai fini del riconoscimento della specifica circostanza attenuante invocata nel ricorso, considerandolo invece rilevante per la concessione delle sole circostanze attenuanti generiche. Risarcimento del danno e attenuanti generiche. Il motivo di ricorso così articolato trova accoglimento in sede di legittimità. La Cassazione richiama in primo luogo il principio per il quale la corresponsione di una somma a favore della parte offesa a titolo di risarcimento del danno, può ben giustificare l’applicazione dell’art. 62 – bis c.p. e non quella dell’art. 62, n. 6, c.p., per la mancanza dei requisiti di integrità e tempestività, ma in tal caso la motivazione del giudice deve essere adeguata e coerente. La tempestività del risarcimento. Risulta ugualmente consolidato il principio secondo cui, presupposto indefettibile per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, è che il risarcimento intervenga prima del giudizio, in una fase cioè antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado. In caso contrario infatti, l’imputato avrebbe la possibilità di accertarsi dell’andamento del dibattimento, ancor prima della sentenza, per poi determinarsi sul risarcimento del danno in base a calcoli di mera opportunità. La medesima ratio trova applicazione anche con riferimento ai procedimenti svolti con riti speciali e per lo specifico caso del rito abbreviato, qui rilevante, il momento in cui deve cristallizzarsi la scelta dell’imputato di procedere al risarcimento della persona offesa deve collocarsi in una fase necessariamente precedente all’emissione dell’ordinanza che, ex art. 438, comma 4, c.p.p., dispone il rito speciale in argomento. Nel caso di specie, la motivazione dei giudici di merito circa la tardività del risarcimento è incoerente e insufficiente poiché, dal carteggio processuale, la Cassazione rileva come esso sia avvenuto prima dell’ammissione al rito abbreviato, nonostante l’udienza preliminare sia stata rinviata due volte, rinvii peraltro richiesti appositamente dalle parti per la definizione dell’accordo in senso civilistico, al quale è seguita la revoca della costituzione della parte civile. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 gennaio – 30 marzo 2015, n. 13528 Presidente Bevere – Relatore Micheli Ritenuto in fatto I difensori di S.C.G. ricorrono avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa il 19/12/2008 dal Gup del Tribunale di Milano, di condanna del suo assistito a pena ritenuta di giustizia per i delitti di sequestro di persona, minaccia e lesioni personali, in ipotesi commessi in danno di O.D. . Gli addebiti riguardano episodi che si assumono realizzati nella notte tra il 28 febbraio e l'I marzo 2007, quando lo S. avrebbe ricevuto in casa la persona offesa - con la quale aveva avuto una pregressa relazione - dovendo ricevere dalla stessa O. la restituzione di un'agenda secondo l'ipotesi accusatoria, l'uomo aveva chiuso a chiave la porta e picchiato la ex compagna, sino a portarla su un balcone, sporgerla dalla ringhiera e minacciarla di buttarla di sotto. La privazione della libertà della donna si era protratta per poco meno di due ore, e gli assunti della denunciante avevano trovato fra l'altro riscontro in alcune certificazioni mediche riteneva tuttavia la Corte di appello che non vi fosse certezza su una entità delle lesioni riportate dalla O. tale da averle determinato uno stato di malattia di durata eccedente i 40 giorni, con la conseguente esclusione della correlata aggravante e la rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio. Con l'odierno ricorso, la difesa deduce - erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen Nell'interesse dello S. si segnala che in favore della O. era intervenuta la corresponsione di una somma pari a 35.000,00 Euro a titolo di risarcimento dei danni subiti, che tuttavia il giudice di primo grado aveva inteso rilevante al solo fine di riconoscere al prevenuto le circostanze attenuanti generiche verosimilmente aderendo alle conclusioni del P.M., in punto di mancata prova del carattere pienamente satisfattivo della cifra de qua a seguito della conseguente impugnazione della sentenza del Gup, fondata sul rilievo che il difensore della persona offesa aveva attestato la completa soddisfazione della sua assistita sul piano economico, nonché revocato la costituzione di parte civile, la Corte territoriale risulta avere invece posto l'accento sulla tardività del versamento, giacché avvenuto dopo due rinvii dell'udienza preliminare. La difesa dell'imputato contesta tale lettura del dato normativo, atteso che - se è necessario che la condotta risarcitoria si collochi prima del giudizio di primo grado - nella fattispecie l'udienza preliminare non aveva ancora avuto inizio i rinvii ricordati erano stati accordati dall'ufficio a seguito di congiunte richieste delle parti, impegnate proprie nelle trattative volte a definire ogni questione civilistica - mancanza, contraddittohetà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata Correlativamente alla censura appena illustrata, il difensore dello S. lamenta carenze motivazionali sia nella pronuncia del Gup la somma versata era stata ritenuta al contempo congrua in vista del riconoscimento delle attenuanti generiche, ed invece incongrua ai fini risarcitori sia in quella di secondo grado, dove per la prima volta era stato introdotto il problema della tardività della corresponsione pur dandosi atto espressamente che gli anzidetti rinvii erano stati disposti per permettere lo svolgimento delle trattative risarcitorie” - erronea applicazione della legge penale, e carenze motivazionali, in ordine alla riconosciuta entità delle lesioni. In punto di durata della malattia, la Corte territoriale avrebbe dovuto -nel prendere atto dell'assenza di riscontri alle affermazioni della persona offesa sulle presunte algie che ella aveva riferito al medico da cui erano stati rilasciati i certificati successivi ai primi, non più fondati su dati clinici obiettivi - valutare negativamente la credibilità delle dichiarazioni della parte civile, in particolare di quelle rese al suddetto sanitario. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita parziale accoglimento. 2. Non può convenirsi sulle censure mosse dalla difesa dello S. con l'ultimo motivo di ricorso che, afferendo il tema della valutazione della credibilità della persona offesa, assume rilievo preliminare rispetto a quello della ravvisabilità di eventuali circostanze attenuanti la Corte di appello risulta infatti avere formulato un giudizio di piena attendibilità della O. sulla base di argomentazioni lineari e logiche, che riguarda il complesso delle dichiarazioni della donna, pur non essendo specificamente dedicato agli elementi che ella rappresentò ai medici in vista della verifica dell'entità delle lesioni a lei inferte. A pag. 3 della sentenza impugnata si pone adeguatamente in risalto che la vittima era stata trovata, all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine, in condizioni del tutto coerenti con quanto ella aveva narrato, ed altrettanto in linea con il quadro descritto dalla O. era apparso lo stato della casa dove la medesima adduceva di essere stata trattenuta contro la sua volontà appare inoltre decisiva la circostanza, a sua volta sottolineata dai giudici di secondo grado, che la donna aveva mostrato di non nutrire alcun tipo di risentimento nei riguardi dell'ex compagno, tanto da essersi determinata a rimettere la querela. Tali dati, del resto, non si pongono in contrasto con il prudente apprezzamento della Corte territoriale relativamente alla durata della malattia cagionata alla persona offesa l'impossibilità di disporre di elementi oggettivi idonei ad inquadrare un dolore riferito nell'ambito di una chiara categoria nosologica può ragionevolmente indurre ad escludere che una malattia strido sensu perduri, ma non vale affatto a ritenere ex se provato che quelle algie non rispondano al vero. 3. Sul primo e secondo motivo di ricorso, al contrario, deve convenirsi con le argomentazioni difensive. In linea di principio, è necessario osservare che l'affermazione della rilevanza della corresponsione di una somma di denaro alla persona offesa, a titolo di risarcimento del danno, può ben avvenire in vista dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e non invece quanto all'ulteriore attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., che richiede un ristoro tempestivo e integrale tuttavia, la motivazione offerta dai giudici di merito per escludere che quel versamento fu senz'altro tardivo e verosimilmente non satisfattivo per la O. risulta in contrasto con le consolidate indicazioni della giurisprudenza di questa Corte. Sul piano cronologico, si è da tempo precisato che presupposto indefettibile per la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno art. 62 n. 6 cod. pen. è che tale risarcimento avvenga prima del giudizio, cioè in una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado. La ragione di tale limite temporale va individuata nella possibilità di verifica, da parte del giudice, del sincero ravvedimento, la cui prova può essere data dall'imputato, secondo la presunzione logica che si evince dalla norma, solo prima che egli si sia sottoposto al vaglio del giudizio. È, invece, oggettivamente preclusa l'applicabilità di detta attenuante sulla base di qualsiasi dimostrazione di ravvedimento, pur nel senso previsto dalla norma, ma successivamente all'inizio del giudizio di primo grado, nell'ambito del quale, una volta visto l'andamento del dibattimento, ancor prima della sentenza, l'imputato potrebbe determinarsi, seguendo un calcolo di opportunità, a risarcire il danno ovvero al comportamento alternativo previsto dalla norma in esame” Cass., Sez. VI, n. 897 del 25/11/1993, Ceglie, Rv 197360 . Con riguardo alle ipotesi in cui il giudizio si celebri nelle forme del rito abbreviato come nella fattispecie in esame , occorre pertanto avere riguardo ad una dimensione temporale che sia analogamente ben cristallizzata, e si è in proposito ritenuto che il risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della circostanza de qua, debba avere luogo prima che sia emessa l'ordinanza prevista dall'art. 438, comma quarto, cod. proc. pen., mediante la quale si dispone il rito speciale in argomento v. Cass., Sez. II, n. 45629 del 13/11/2012, Lucchesi. Nell'applicazione della disciplina prevista per diversi e peculiari istituti, come nel caso dell'attenuante prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, si è addirittura ritenuto che il pagamento del debito d'imposta debba avvenire in un momento ancora posteriore, vale a dire prima dell'inizio della discussione v. Cass., Sez. III, n. 5457 del 28/11/2013, Mauro . Esaminando il carteggio processuale, attività consentita a questa Corte in ragione del vizio lamentato, si rileva che all'udienza preliminare del 09/05/2008 - come da relativo verbale - le parti chiesero concordemente un breve rinvio al fine di definire il procedimento sotto il profilo risarcitorio, per poi poter successivamente accedere a riti alternativi secondo quanto verbalizzato il 23/05/2008, fu poi il difensore a chiedere un termine per poter perfezionare gli accordi con la parte civile , con tanto di precisazione che lo S. era in procinto di concludere la vendita di un bene immobile, e intendeva destinare parte del ricavato a risarcire la persona offesa. Questo, infine, il tenore delle verbalizzazioni all'udienza del 01/12/2008 il difensore della O. deposita procura speciale per l'effetto revoca la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato, e rimette la querela all'epoca proposta dalla signora O.D. . Da atto altresì la parte civile che è intervenuto un accordo transattivo con l'imputato, di soddisfazione per la signora O.D. . A quel punto i difensori dello S. avevano depositato procura speciale, instando per il giudizio abbreviato, richiesta cui aveva fatto seguito l'ordinanza il giudice dispone che il procedimento sia definito nelle forme del rito abbreviato . Ne deriva l'erroneità della valutazione operata a riguardo dalla Corte di appello, secondo cui il risarcimento era - nella fattispecie concreta – avvenuto in corso di giudizio”, giacché la corresponsione della somma ebbe a collocarsi ancor prima dell'ammissione del rito abbreviato tanto più che la prospettiva di instare per eventuali riti alternativi era stata palesata proprio in ragione della eventuale possibilità di definire previamente le questioni civilistiche. Carente è poi la contestuale motivazione adottata dai giudici di secondo grado sull'adeguatezza del risarcimento medesimo da un lato, non è ben chiaro se, sostenendo che la condotta riparatoria era stata già valutata positivamente in virtù del riconoscimento - su quella base - delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale intendesse escludere che la somma di 35.000,00 Euro fosse realmente satisfattiva per la vittima dei reati in rubrica dall'altro, deve ricordarsi che ai fini del diniego dell'attenuante della riparazione del danno, in presenza di una seppur generica dichiarazione liberatoria della persona offesa, il giudice è tenuto a motivare specificamente sulle ragioni per cui ritenga la stessa inadeguata e il risarcimento operato dall'imputato comunque insufficiente” Cass., Sez. V, n. 26388 del 20/03/2013, Benzoni, Rv 256322 . E, nel caso di specie, il difensore della O. aveva comunque rappresentato che l'accordo raggiunto con la controparte era di soddisfazione per la sua assistita. 4. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al seguente dispositivo. Dal momento che il processo riguarda reati commessi nell'ambito di rapporti fra persone già in rapporto di convivenza, il collegio ritiene altresì doveroso disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private, in caso di pubblicazione della presente sentenza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.