Falsa ricetta su carta intestata al medico, la voglia di “sballarsi” produce delle ripercussioni pubbliche

La ricetta medica ha natura attestativa non solo del diritto all’esenzione dal pagamento dell’intero prezzo del farmaco, a cui è funzionale la redazione del documento sull’apposito modulo del servizio sanitario nazionale, ma più in generale del diritto dell’interessato all’erogazione del medicinale a cagione dell’accertato stato di malattia, al quale è riferibile anche la ricetta redatta sulla carta intestata del medico.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13509, depositata il 30 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Venezia condannava un imputato per i reati ex artt. 477 falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative e 482 falsità materiale commessa dal privato , in quanto aveva formato falsamente una ricetta medica apparentemente rilasciata da un medico, con la prescrizione di un farmaco, contenente un principio attivo stupefacente, utilizzandola poi per l’acquisto. L’imputato ricorreva in Cassazione, chiedendo la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 485 c.p. falsità in scrittura privata , improcedibile per mancanza di querela la ricetta era stata redatta su carta intestata al medico e non sul modulo del servizio sanitario nazionale. In questo caso, il medico non manifesterebbe quindi la volontà della pubblica amministrazione sanitaria, ma eserciterebbe la diversa funzione di pubblica necessità nell’interesse del cliente, formando una mera scrittura privata. Inoltre, deduceva la grossolanità del falso. Ricetta medica. La Corte di Cassazione ricorda che la ricetta medica ha natura attestativa non solo del diritto all’esenzione dal pagamento dell’intero prezzo del farmaco, a cui è funzionale la redazione del documento sull’apposito modulo del servizio sanitario nazionale, ma più in generale del diritto dell’interessato all’erogazione del medicinale a cagione dell’accertato stato di malattia, al quale è riferibile anche la ricetta redatta sulla carta intestata del medico. Inoltre, nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente rilevato che una particolare autorizzazione all’acquisto del farmaco era dovuta per la natura potenzialmente stupefacente del principio attivo in esso contenuto. Falso non così grossolano. Inoltre, la Corte di legittimità ricorda che l’ipotesi della grossolanità della falsificazione richiede che quest’ultima sia riconoscibile ictu oculi in base alla sola disamina dell’atto. Giustamente, quindi, veniva esclusa nel caso in commento, in quanto, nonostante il mancato rilascio del farmaco in diverse farmacie, in un’occasione il tentativo dell’imputato aveva avuto successo, con la consegna del farmaco in seguito all’esibizione della ricetta. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 gennaio – 30 marzo 2015, n. 13509 Presidente Savani – Relatore Zaza Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Belluno del 20/03/2012, con la quale S.V, era ritenuto responsabile del reato continuato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., commesso il 04/11/2009 formando falsamente una ricetta apparentemente rilasciatagli dal medico M.S. con la prescrizione del farmaco antiepilettico Rivotril, contenente un principio attivo stupefacente, utilizzandola poi per l'acquisto del farmaco presso una farmacia di Belluno, e condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione. L'imputato ricorrente deduce 1. violazione di legge sulla M.ta riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 485 cod. pen., improcedibile per M.nza di querela posto che la ricetta era redatta su carta intestata del medico e non sul modulo del servizio sanitario nazionale, in tal caso il medico redigente non manifesterebbe la volontà della pubblica amministrazione sanitaria, ma eserciterebbe la diversa funzione di pubblica necessità nell'interesse del cliente, formando una mera scrittura privata 2. vizio di motivazione sulla grossolanità del falso tale condizione veniva esclusa per il solo fatto che il farmaco veniva consegnato a seguito dell'esibizione della ricetta presso una farmacia, omettendo di valutare quanto evidenziato con l'appello in ordine alle vistose imprecisioni della ricetta ed al M.to rilascio del farmaco presso tre farmacie. Considerato in diritto 1. I motivi dedotti sulla M.ta qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 485 cod. pen. sono inammissibili. Le censure del ricorrente sono manifestamente infondate, laddove la ricetta medica ha natura attestativa non solo del diritto all'esenzione dal pagamento dell'intero prezzo del farmaco, al quale è funzionale la redazione del documento sull'apposito modulo dei servizio sanitario nazionale, ma più in generale del diritto dell'interessato all'erogazione del medicinale a cagione dell'accertato stato di malattia Sez. 5, n. 33648 del 23/03/2005, Cantalino, Rv. 232332 Sez. 4, n. 8051 del 06/04/1990, Natale, Rv. 184541 , al quale è riferibile anche la ricetta redatta sulla carta intestata dei medico e sono peraltro generiche nel trascurare l'osservazione della sentenza impugnata, per la quale una particolare autorizzazione all'acquisto dei farmaco era nella specie dovuta per la natura potenzialmente stupefacente dei principio attivo in esso contenuto Sez. 6, n. 16581 del 13/03/2013, Narracci, Rv. 256147 . 2. Anche i motivi dedotti sulla grossolanità del falso sono inammissibili. La censura di carenza motivazionale sulle imprecisioni della ricetta e sul M.to rilascio del farmaco presso diverse farmacie è invero manifestamente infondata, laddove l'ipoT. della grossolanità della falsificazione richiede che quest'ultima sia riconoscibile ictu oculi in base alla sola disamina dell'atto Sez. 5, n. 36647 del 04/06/2008, Vena, Rv. 241302 , ed era pertanto correttamente esclusa nel caso in esame in considerazione del fatto che in un'occasione il farmaco veniva effettivamente consegnato a seguito dell'esibizione della ricetta. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in € 1.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.