Travisamento della prova testimoniale: onere di allegare integralmente le dichiarazioni

Il ricorrente che voglia dedurre il vizio di travisamento della prova con riferimento ad una prova dichiarativa testimonianza ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante l’allegazione del verbale contenente le dichiarazioni ovvero la completa trascrizione del loro integrale contenuto, posto che la citazione di alcuni passi di quelle dichiarazioni non consente un effettivo apprezzamento del vizio dedotto.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13005, depositata il 27 marzo 2015. Il fatto. L’imputato del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 3, n. 1, l. n. 75/1958 gestione in concorso di una casa di prostituzione ha proposto ricorso per cassazione contro la pronuncia della Corte d’appello di Napoli confermativa della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nola. Il ricorrente deduce vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per travisamento dei contenuti delle prove dichiarative. La difesa vorrebbe, infatti, sostenere che la Corte territoriale avrebbe stravolto il senso delle dichiarazioni emerse dalla testimonianza di una delle ragazze che esercitavano la prostituzione all’interno del locale. Il travisamento della prova. Sul punto, il Collegio ricorda le regole giurisprudenziali in tema di travisamento della prova quale vizio deducibile in sede di legittimità, tipico esempio di contradditorietà processuale. A differenza del c.d. travisamento del fatto, il cui esame è precluso in sede di legittimità, il travisamento della prova si verifica quando nella motivazione si introduca un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia e dunque rientra a pieno titolo nel sindacato del giudice di legittimità . Tale vizio, in sede di legittimità, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza di cosiddetta doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio . È stato, poi, aggiunto che qualora la prova che si assume travisata provenga dall’escussione di una fonte dichiarativa, l’oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile . La Corte di legittimità ha richiamato, altresì, la regola dell’ autosufficienza del ricorso”, ribadendo che il ricorrente che voglia dedurre il vizio in esame con riferimento ad una prova dichiarativa testimonianza ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante l’allegazione del verbale contenente le dichiarazioni ovvero la completa trascrizione del loro integrale contenuto, posto che la citazione di alcuni passi di quelle dichiarazioni non consente un effettivo apprezzamento del vizio dedotto . Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto rigorosamente a tale onere di allegazione delle dichiarazioni rilasciate dalla testimone, in quanto si è limitato a produrre solo alcuni stralci delle dichiarazioni, stralci che, in ogni caso, a parere del Colelgio, non dimostrano il dedotto travisamento. Requisito della notorietà. Quanto, poi, al requisito della notorietà contestato dal ricorrente, il Collegio ricorda come è necessaria la conoscenza del luogo idonea a far sì che chiunque possa accedervi per ottenere prestazioni sessuali retribuite. Quindi, il concetto di notorietà non è da confondere con la pubblicità di informazioni. La Corte territoriale, nel caso in esame, ha correttamente dato conto degli effettivi elementi di riscontro di tale situazione di notorietà. Da tale manifesta infondatezza del ricorso, la S.C. lo ha dichiarato inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 novembre 2014 – 27 marzo 2015, n. 13005 Presidente Fiale – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 12 giugno 2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 24 novembre 2011 nei confronti - per quanto qui rileva - di D.P.S. , imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 3 n. 1 della L. 75/58 gestione, in concorso con B.R. , sottoposto a separato procedimento, di una casa di prostituzione - Fatto commesso il 2 settembre 2006 , condannato per il detto reato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anno uno e mesi undici di reclusione ed Euro 400,00 di multa. 1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia deducendo due specifici motivi. Con il primo lamenta erronea applicazione della legge penale art. 110 cod. pen. per avere la Corte ritenuto il D.P. concorrente nel reato ascritto anche a carico di B.R. che aveva patteggiato la pena rileva la difesa che, a fronte di specifici elementi offerti in esame alla Corte di Appello, dimostrativi di una assenza di attività gestoria da parte del D.P. , la Corte di merito, travisando i contenuti delle prove dichiarative, aveva ritenuto provato il concorso sulla base delle travisate dichiarazioni di tale D.C.E. , prostituta in servizio presso il locale denominato omissis . Con il secondo motivo la difesa deduce analogo vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale art. 3 n. 1 L. 75/58 nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto sussistente l'elemento della notorietà della casa di appuntamenti desunta da Internet, travisando, ancora una volta, i contenuti delle prove dichiarative. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato in entrambi i motivi. Va premesso, in punto di fatto, che al D.P. è stato contestato il delitto di cui all'art. 3 n. 1 L. 75/58 e 110 cod. pen. per avere in concorso con B.R. per il quale si procede separatamente, gestito una casa in cui si esercitata la prostituzione, atteso che organizzavano all'interno dell'Associazione culturale omissis in qualità di vicepresidente del predetto ente rapporti sessuali a pagamento tra meretrici e clienti [Fatto commesso ed accertato in omissis nel 2006 e sino al 2 settembre 2006]. 2. La prima questione che il Collegio è chiamato a risolvere, riguarda il problema della erronea applicazione della norma in tema di concorso di persone nel reato si sostiene infatti nel ricorso che nessuna prova vi fosse agli atti dimostrativa del fatto che il D.P. - oltretutto Vicepresidente dell'Associazione culturale - gestisse e/o organizzasse appuntamenti sessuali a pagamento tra i clienti che frequentavano il locale e le donne che vi lavoravano. La Corte di merito, investita della questione sollevata con l'atto di appello, ha risolto il problema in termini assolutamente logici e coerenti con le risultanze probatorie, basandosi su due elementi ritenuti di valenza assoluta a la testimonianza di una delle ragazze che esercitavano la prostituzione dentro il locale tale D.C.E. la quale aveva riferito nell'immediatezza dell'intervento dei CC. che la avevano sorpresa dentro una delle camere a letto con un cliente che a pagarle il compenso per le sue prestazioni sessuali somministrate ai clienti, erano entrambi vale a dire il B. e il D.P. b la circostanza inoppugnabile che era stato lo stesso D.P. - nella circostanza dell'intervento della P.G. - a consegnare i soldi in cassa ove si trovava al momento dell'intervento dei Carabinieri. Si tratta di elementi valorizzati dalla Corte di merito per affermare che il D.P. , lungi dallo svolgere compiti di mera rappresentanza, gestiva di fatto l'associazione anche per quanto riguardava l'organizzazione degli incontri sessuali, alternandosi con il B. in tal senso il suo servizio alla cassa ovvero coadiuvandolo in tal senso l'elargizione del compenso corrisposto alla D.C. alla fine del suo congresso carnale . 2.1 La difesa, nel tentativo di accreditare la tesi dell'erronea applicazione della legge penale, ha ulteriormente dedotto il travisamento della prova, nel senso che la Corte territoriale avrebbe stravolto il senso delle dichiarazioni della D.C. e utilizzato concetti dalla stessa mai espressi. 2.2 Vanno, anzitutto, indicate le regole elaborate dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di travisamento della prova, quale vizio deducibile in sede di legittimità si tratta di un tipico esempio di contraddittorietà processuale in termini Sez. 6^ 18.11.2010 n. 8342, P.G. in porc. Greco, Rv. 249583 . A differenza del c.d. travisamento del fatto , il cui esame è precluso in sede di legittimità, esulando dai poteri della Suprema Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, il travisamento della prova si verifica quando nella motivazione si introduca un'informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia e dunque rientra a pieno titolo nel sindacato del giudice di legittimità Sez. 5^ 39048/07 cit. Sez. 3^ 18.6.2009 n. 39729, Belluccia e altri, Rv. 244623 . 2.3 È stato, ancora, affermato che in sede di legittimità il vizio suddetto, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvilabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio così, da ultimo, Sez. 6^ 16.1.2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774 v. anche Sez. 4^ 22.10.2013, Buonfine e altri, Rv. 256837, in cui si è precisato che tale vizio ricorre - nelle ipotesi di c.d. doppia conforme anche quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti in senso analogo Sez. 2^ 24.1.2007 n. 5223, Medina ed altri, Rv. 236130 . 2.4 Con riferimento, poi, alle ipotesi di travisamento della prova dichiarativa - come si sostiene essere accaduto nel caso di specie - è stato sottolineato che, muovendo dal presupposto che la possibilità di dedurre in sede di legittimità tale vizio è circoscritta all'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio diverso da quello reale, qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile così Sez. 4^ 12.2.2008 n. 15556, Trivisonno, Rv. 239533 Sez. 5^ 12.12.2012 n. 9338, Maggio, Rv. 255087 . 2.5 In ultimo, questa Corte ha richiamato la regola della autosufficienza del ricorso operante anche in sede penale, per ribadire che il ricorrente che intenda dedurre il vizio in esame con riferimento ad una prova dichiarativa testimoniale ha il preciso onere di suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione del verbale contenente le dichiarazioni ovvero la completa trascrizione del loro integrale contenuto, posto che la citazione di alcuni passi di quelle dichiarazioni non consente un effettivo apprezzamento del vizio dedotto e che in sede di legittimità è preclusa alla Corte una lettura totale degli atti v. Sez. 3^ 2.7.2014 n. 43322, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2^ 1.3.2012 n. 26725, natale e altri, Rv. 256723 Sez. 4^ 26.6.2008 n. 37982, Buzi, Rv. 241023 . 2.6 Ritornando all'esame del ricorso proposto, va, anzitutto, rilevato che il ricorrente non ha adempiuto rigorosamente all'onere di allegazione delle dichiarazioni rilasciate dal teste D.C. ed asseritamente travisate, in quanto sono stati prodotti solo alcuni stralci delle dichiarazioni in particolare, le pagg. 15,16,17,19 e 24 , stralci che, in ogni caso, non dimostrano affatto il dedotto travisamento. Va, altresì, osservato che, versandosi in una ipotesi di doppia conforme , sarebbe stato necessario che il travisamento delle emergenze probatorie fosse di così macroscopica evidenza da stravolgere il principio della intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio macroscopicità che nel caso in esame è radicalmente esclusa. 3. Con riferimento al secondo motivo, pur esso manifestamente infondato, fermi rimanendo i rilievi testé formulati con riferimento al travisamento della prova dichiarativa l'accenno è alle dichiarazioni T. e S. acquisite in atti su accordo delle parti ed alle testimonianze da costoro rese nel dibattimento riportate per stralci , va ricordato che la nozione di casa di prostituzione non richiede la predisposizione di un'organizzazione sofisticata essendo bastevole anche una organizzazione minima rudimentale ovvero di strutture o locali particolari, essendo sufficiente uno spazio chiuso, anche di ampiezza limitata e con un minimo di arredi, che consenta la possibilità a chiunque di accedere a tali locali per incontri sessuali a pagamento con persone disposte a prostituirsi. 3.1 Nella giurisprudenza di questa Corte si è discusso se il concetto di casa di prostituzione implichi la presenza di più prostitute, anche alternativamente, ovvero sia sufficiente la presenza anche solo di una prostituta. A questo secondo e più risalente orientamento fa capo Cass. Sez. 3^ 27.2.2007 n. 21090, Petrosillo, Rv. 236739 idem 5.1.1999 n. 2730, Gori A., Rv. 215759 cui si contrappone un indirizzo più recente secondo il quale la nozione di casa di prostituzione comporta, di per sé, la presenza di una pluralità di donne esercenti il meretricio v. in tali termini, Sez. 3^ 28.9.2011 n. 38941, Pastorelli, Rv. 251385 idem, 16.4.2004 n. 23657, P.M. in proc. Rinciari, Rv. 228971 . 3.2 Ritiene questo Collegio di aderire - anche perché più convincente sotto il profilo logico - a quest'ultimo indirizzo, richiamandosi alle approfondite argomentazioni sviluppate nella menzionata sentenza Pastorelli ma, nel caso in esame, la questione comunque non assume alcuna rilevanza, avendo avuto la Corte di merito modo di precisare che nei locali si esibivano più donne in modo non occasionale e che il prezzo veniva corrisposto dai clienti di volta in volta interessati in relazione alla loro bravura . 4. Quanto, poi, al requisito della notorietà contestato dalla difesa del ricorrente , come ricordato nella sentenza di questa Sezione n. 2796 del 22.3.1997, ric. Le Rose ed altro, e riaffermato nella menzionata decisione Petrosillo del 27.2.2007, è necessaria la conoscenza del luogo idonea a fare si che chiunque possa accedervi per ottenere prestazioni sessuali retribuite. Il concetto di notorietà non va, quindi, confuso con la pubblicità di informazioni o con una diffusività di notizie veicolata attraverso siti on line o web, ben potendo essa consistere nella possibilità per chiunque si trovi nelle condizioni di apprendere notizie in merito alla opportunità di congressi carnali a pagamento in un determinato luogo, di avere la facoltà di accedervi liberamente. 4.1 Nel caso in esame la Corte di merito ha dato puntualmente conto degli effettivi elementi di riscontro di una situazione di notorietà , valorizzando le dichiarazioni delle numerose persone che, a vario titolo, dopo avere acquisito informazioni sull'associazione e sulla ubicazione dei relativi locali ed avere appreso, anche con il sistema del passaparola vds. i verbali di s.i.t. S. e B. acquisite in atti con il consenso delle parti della possibilità di incontri sessuali a pagamento, si recava in quel luogo per soddisfare, a pagamento, le proprie aspirazioni sessuali, trovandovi le ragazze disposte ad elargire le prestazioni ed addirittura avendo la possibilità di selezionare le stesse in relazione alla loro bravura . 4.2 La Corte territoriale ha, a tale proposito, fatto cenno anche ad un sito internet omissis in cui venivano prospettate possibilità di scambi di coppia con indicazione del recapito telefonico e del luogo denominato omissis nome che certamente, come emerge dalla sentenza impugnata, evocava la materia sessuale in termini di trasgressività, viste le spiegazioni offerte dall'interlocutore cui i singoli clienti erano soliti rivolgersi per conoscere ulteriori particolari sull'Associazione . Tali considerazioni rendono così del tutto inconsistenti le censure sollevate dalla difesa. 5. La manifesta infondatezza del ricorso ne determina l'inammissibilità cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma - ritenuta congrua - di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.