Parte civile: entro quando costituirsi in udienza preliminare?

Deve ritenersi tardiva la richiesta di costituzione di parte civile intervenuta nel corso dell’udienza preliminare dopo che sia stata conclusa la fase di costituzione delle parti, sia stata successivamente pronunciata nel corso dell’udienza ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e sia già iniziata la fase della discussione.

Questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12608, depositata il 25 marzo 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del gip presso il Tribunale di Chiavari, escludeva la parte civile ed eliminate le relative statuizioni, confermava nel resto la sentenza di condanna nei confronti dell’imputata. Quest’ultima, all’esito di giudizio abbreviato, era stata dichiarata colpevole del reato di truffa aggravata. La Corte d’appello ha ritenuto tardiva l’originaria costituzione della parte civile ed è per questo che l’ha esclusa. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile, lamentandosi dell’erroneità di tale decisione per avere la Corte d’appello omesso totalmente di considerare le peculiarità del giudizio abbreviato. Innanzitutto, il Collegio osserva come dagli atti emerge che la costituzione di parte civile innanzi al gup è avvenuta nel corso dell’udienza, dopo che era stata conclusa la fase di costituzione delle parti, in un momento successivo all’emissione dell’ordinanza di ammissione dell’imputata a rito abbreviato. Il difensore della persona offesa ha, infatti, manifestato l’intenzione di costituirsi parte civile mentre l’imputata aveva già chiesto ed ottenuto di rendere spontanee dichiarazioni. Richiesta di costituzione di parte civile tardiva. Sul punto, il Collegio ritiene necessario affermare il seguente principio di diritto deve ritenersi tardiva la richiesta di costituzione di parte civile intervenuta nel corso dell’udienza preliminare dopo che sia stata conclusa la fase di costituzione delle parte, sia stata successivamente pronunciata nel corso dell’udienza ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e sia già iniziata la fase della discussione . Nessuna opposizione dell’imputata. Pertanto, a parere del Collegio, il gup ha errato ad ammettere la costituzione della parte civile. Nonostante ciò, un altro aspetto della vicenda processuale è stato preso in considerazione dalla Corte di Cassazione. Infatti, osserva, la difesa dell’imputata nulla oppose a detta costituzione così accettandone gli effetti e, anche dopo che il giudice pronunciò in udienza l’ordinanza di ammissione della parte civile, nulla ebbe ad eccepire e non si attivò attraverso la formulazione nel corso dello stesso giudizio abbreviato di una richiesta di esclusione di parte civile. Non avendolo fatto è decaduta da tale possibilità che non poteva certo recuperare, come ha cercato di fare, nella fase dell’impugnazione della sentenza di primo grado. Queste le ragioni per le quali la sentenza della Corte d’appello è errata in punto di diritto e per tale effetto deve essere annullata. Trattandosi, dunque, di annullamento di sentenza derivante da impugnazione della sola parte civile e, quindi, riguardante i soli effetti civili, la S.C. ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 febbraio – 25 marzo 2015, n. 12608 Presidente Petti – Relatore Alma Ritenuto in fatto Con sentenza in data 9/1/2014 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Chiavari in data 27/4/2010, escludeva la parte civile Azienda ASL X Chiavarese ed eliminate le relative statuizioni, confermava nel resto la sentenza di condanna nei confronti di P.N. . La P. , infatti, all'esito di giudizio abbreviato, era stata dal Giudice per le indagini preliminari dichiarata colpevole del reato di truffa aggravata e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. dichiarata prevalente sull'aggravante contestata, operata la riduzione per il rito, condannata alla pena di mesi 3 di reclusione ed Euro 30,00 di multa. Pena sospesa. In particolare l'imputata, in servizio presso il Centro Trasfusionale dell'Ospedale di Lavagna, usava artifizi e raggiri, timbrando il cartellino delle presenze lavorative o facendolo timbrare da altri nella giornata lavorativa del omissis dalle ore 12 09 in entrata e alle ore 15 46 in uscita mentre era assente dal lavoro avendo cessato l'attività lavorativa alle ore 12 08 ed in tal modo induceva in errore la Direzione Sanitaria dell'ASL Chiavarese che contabilizzava e retribuiva indebitamente la predetta giornata lavorativa. Con la citata sentenza l'imputata veniva anche condannata al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio alla parte civile. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore della parte civile Azienda ASL X Chiavarese, deducendo con un unico articolato motivo la violazione dell'art. 606, lett. c ed e cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza, in particolare del combinato disposto degli artt. 421, 441, comma 2, e 79 cod. proc. pen. in tema di termine di costituzione di parte civile, nonché per carenza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento censurato. Questa in sintesi la vicenda oggetto della contestazione. Nel corso dell'udienza preliminare del 27/4/2010 l'imputata chiedeva di essere giudicata con le forme del rito abbreviato. Successivamente all'emissione dell'ordinanza di ammissione al rito l'imputata iniziava a rendere spontanee dichiarazioni. Mentre era in corso tale attività sopraggiungeva il difensore della persona offesa che rappresentava l'intenzione di costituirsi parte civile, costituzione che veniva ammessa in quanto il Giudice riteneva che ai sensi dell'art. 441, comma 2, cod. proc. pen. l'intervenuta emissione dell'ordinanza che ammette il giudizio abbreviato non è incompatibile con la successiva costituzione di parte civile. La Corte di Appello ha, per contro, ritenuto l'erroneità di tale decisione e, come detto, ritenendo tardiva l'originaria costituzione ha pertanto escluso la parte civile. Si duole, a sua volta, parte ricorrente dell'erroneità di tale decisione derivante dal combinato disposto degli artt. 79 e 441, comma 2, cod. proc. pen. affermando che la Corte di Appello ha omesso totalmente di considerare le peculiarità del giudizio abbreviato in quanto il testo dell'art. 441 nella parte in cui afferma che la costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato sarebbe privo di significato qualora si volesse ritenere ex art. 79 cod. proc. pen. che detta costituzione è ammissibile fino al momento in cui non siano compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti e ciò perché - osserva la difesa della ricorrente - l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato si colloca certamente in un momento successivo alla costituzione delle parti. Lamenta, inoltre, parte ricorrente la apparenza e la contraddittorietà della motivazione sul punto adottata dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata essendosi limitata a ripetere in modo acritico e supino il testo delle disposizioni normative de quibus , dimenticando, come detto, di occuparsi delle peculiarità tipiche del giudizio abbreviato e cadendo addirittura in contraddizione nel momento in cui dapprima ha sostenuto che detta costituzione sarebbe dovuta avvenire al momento della costituzione delle parti e, poi, in conformità al dettato normativo ha affermato che il termine finale per la costituzione di parte civile stabilito a pena di decadenza è quello della dichiarazione di apertura della discussione, apertura che, nel caso in esame, non era ancora avvenuta. Considerato in diritto La sentenza impugnata è viziata limitatamente ai profili che si andranno ad illustrare nel prosieguo. Alle luce di quanto emerge dagli atti è innanzitutto pacifico che la costituzione di parte civile innanzi al Giudice per l'udienza preliminare è avvenuta nel corso dell'udienza, dopo che era stata conclusa la fase di costituzione delle parti nell'udienza preliminare stessa , in un momento successivo all'emissione dell'ordinanza di ammissione dell'imputata al rito abbreviato. Il difensore della parte offesa ha manifestato l'intenzione di costituirsi parte civile mentre l'imputata aveva già chiesto ed ottenuto di rendere spontanee dichiarazioni che, in effetti, stava rendendo. Ritiene l'odierno Collegio che la lettura sistematica delle disposizioni di cui all'art. 79 commi 1 e 2, 80, commi 1 e 2, e 441, commi 1 e 2, cod. proc. pen. porta a ritenere non corretta in punto di diritto la decisione assunta dalla Corte distrettuale. Per risolvere in punto di diritto la questione prospettata dalla difesa della ricorrente occorre prendere le mosse dal testo dell'art. 79 cod. proc. pen. che espressamente intitolato Termine per la costituzione di parte civile stabilisce al comma primo che La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 , cioè fino a che non sia compiuta la costituzione delle parti. Detto termine, il cui mancato rispetto comporta la decadenza dalla possibilità di effettuare la costituzione di parte civile, atteso il generico richiamo fatto all'art. 484 cod. proc. pen. deve essere considerato in modo differente a seconda della fase processuale nella quale ci si trova. Per quanto concerne il dibattimento, atteso il combinato disposto degli artt. 484 e 492 cod. proc. pen., detta costituzione deve avvenire prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento. Per quanto concerne l'udienza preliminare la situazione è regolata dal combinato disposto degli artt. 420 e 421, comma 1, cod. proc. pen., e, rivestendo la possibilità di integrazione probatoria un evento straordinario all'interno di tale fase, il legislatore ha stabilito che conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti il giudice dichiara aperta la discussione . Come si vede anche nell'udienza preliminare non esiste una fase procedimentale intermedia tra la costituzione delle parti e la dichiarazione di apertura della discussione. Al riguardo, per giurisprudenza consolidata il termine finale stabilito dalla legge a pena di decadenza per la costituzione di parte civile in sede di udienza preliminare è individuato nel momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen. Cass. Sez. 3, sent. n. 21408 del 17/04/2002, dep. 31/05/2002, Rv. 221614 . In detta pronuncia, peraltro relativa al differente caso in cui il giudice, senza dichiarare l'apertura della discussione, aveva rinviato il processo ad altra udienza, si è affermato che è da considerarsi tempestiva la costituzione di parte civile che avvenga regolarmente alla successiva udienza, prima dell'apertura della discussione . A ben vedere, nel caso deciso dalla pronuncia sopra indicata non era stata ancora dichiarata aperta la discussione perché erano insorti problemi nella costituzione delle parti e, quindi, a dir del vero non poteva ancora considerarsi conclusa la fase di costituzione delle stesse. Per quanto concerne, poi, il rito abbreviato, per espresso disposto dell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen. si applicano le medesime regole previste per l'udienza preliminare fatta eccezione per quelle - che però in questa sede non interessano - di cui agli artt. 422 e 423 . Da ciò deriva un primo punto fermo le parti anche nell'udienza nella quale si celebra il giudizio abbreviato si costituiscono ex art. 420 cod. proc. pen. ed il giudice procede agli accertamenti relativi. Come per l'udienza preliminare, si può affermare che la celebrazione del rito abbreviato è bifasica terminata la costituzione delle parti il giudice dichiara aperta la discussione. Seguirà, poi, la fese della decisione. Non v'è, così come per l'udienza preliminare e salva l'ipotesi pur sempre eccezionale di integrazione probatoria di cui al comma 5 dell'art. 441 cod. proc. pen., una fase intermedia tra la costituzione delle parti e la discussione. Viene allora da domandarsi quale portata ha in detto iter processuale il disposto di cui al comma 2 dell'art. 441 cod. proc. pen. che testualmente stabilisce che La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato . Al riguardo deve porsi attenzione alla terminologia utilizzata dal Legislatore che ha fatto riferimento non alla costituzione di parte civile avvenuta dopo l’”emissione dell'ordinanza di rito abbreviato ma a quella avvenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza stessa. Tale terminologia non è certo casuale perché se è ben vero che la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 art. 438, comma 2, cod. proc. pen. , è altrettanto vero che la richiesta di giudizio abbreviato può intervenire anche in una fase precedente ed al di fuori dell'udienza stessa come è il caso disciplinato dall'art. 458 cod. proc. pen. che a sua volta fa espresso richiamo, tra gli altri, anche al disposto dell'art. 441 cod. proc. pen. In sostanza il disposto dell'art. 441, comma 2, cod. proc. pen. assume in tale incrocio normativo uno specifico significato nel momento in cui la persona offesa, venuta a conoscenza dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato e del decreto di fissazione della relativa udienza ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. decide di costituirsi parte civile alla predetta udienza ovviamente nella fase della costituzione delle parti così accettando il rito stesso ed i suoi effetti anche in ordine alle questioni di natura civilistica. Quando, invece, la richiesta di giudizio abbreviato viene formulata nel corso dell'udienza preliminare prima delle conclusioni delle parti è evidente che la conseguente ordinanza di ammissione al rito viene pronunciata in un momento in cui la fase di costituzione delle parti in udienza si è già conclusa e la conoscenza della stessa è in re ipsa essendo le parti presenti all'atto della sua pronuncia. Appare infatti illogico oltre che distonico con il regolare funzionamento dell'udienza, ipotizzare come avvenuto nel caso che in questa sede ci occupa che un soggetto non presente alla fase di costituzione delle parti in udienza possa comparire in un momento successivo alla pronuncia dell'ordinanza, mentre l'udienza è in corso, e costituirsi parte civile. Che quanto appena affermato sia conforme non solo ai criteri di regolare ed ordinato svolgimento dell'udienza ma anche alla volontà del legislatore trova ulteriore conforto nel dettato di cui al comma 4 dell'art. 441 cod. proc. pen. che testualmente dispone Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'art. 75, comma 3 . Ciò non può che fare riferimento proprio all'ipotesi dell'udienza preliminare o se questa non v'è a quella dibattimentale che si celebra con le forme del giudizio direttissimo cioè all'ipotesi in cui la costituzione di parte civile - sempre a norma dell'art. 79 cod. proc. pen. - sia avvenuta per l'udienza preliminare cioè prima di essa o al momento della costituzione delle parti nell'udienza preliminare, entrambi momenti in cui la costituenda parte civile non era ancora a conoscenza del fatto che si sarebbe proceduto con le forme del rito abbreviato, rito che ha il potere di non accettare ex art. 441, comma 4, cod. proc. pen In sostanza, il comma 2 dell'art. 441 cod. proc. pen. appare ragionevolmente applicabile nelle sole ipotesi in cui l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato sia stata emessa fuori udienza e quindi prima che la parte civile si sia costituita ex art. 79, comma 1, cod. proc. pen. mentre per quanto riguarda l'udienza preliminare la costituzione di parte civile deve avvenire nella fase di cui all'art. 420 cod. proc. pen. salva la possibilità per la stessa, qualora venga emessa in udienza l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, di uscire dal procedimento ex art. 441, comma 4, cod. proc. pen Tertium non datur. Vi è poi un altro elemento da evidenziare con riguardo al caso qui in esame che porta a ritenere infondata la tesi di parte ricorrente sotto i profili dalla stessa evidenziati. Si sostiene, infatti, che essendo intervenuta la richiesta di costituzione di parte civile nel momento in cui l'imputata stava ancora rendendo dichiarazioni spontanee in realtà la fase della discussione non era ancora iniziata. Si è già detto sopra che nonostante la fase della discussione normalmente deve seguire senza soluzione di continuità quella della costituzione delle parti, i due momenti processuali sono e rimangono distinti l'uno è quello della costituzione delle parti che si chiude all'esaurimento delle attività finalizzate al controllo della regolarità della stessa ed al quale l'art. 79, comma 2, cod. proc. pen. espressamente ricollega il termine di decadenza dalla possibilità di costituirsi parte civile e l'altro è quello della discussione che si apre con la dichiarazione del giudice di cui all'art. 421 cod. proc. pen Ora, sul pacifico presupposto che a seguito della pronuncia nell'udienza preliminare dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato non si apre ex novo la fase di costituzione delle parti, va anche ricordato che la fase di discussione non può che intendersi in un senso più ampio di quella della mera assunzione delle conclusioni delle parti. Non a caso l'art. 421, comma 2, cod. proc. pen. applicabile, come detto, anche nel giudizio abbreviato per effetto del disposto dell'art. 441, comma 1 colloca le dichiarazioni spontanee nella fase della discussione in un momento anteriore a quello delle conclusioni delle parti già costituite . Ne consegue che nel caso che in questa sede ci occupa, non solo si era già conclusa la fase di costituzione delle parti ma, essendo intervenuta la costituenda parte civile quando l'imputata già stava rendendo dichiarazioni spontanee la fase procedimentale della discussione era già iniziata e per l'effetto in quel momento la persona offesa era comunque già decaduta ex art. 79, comma 2, cod. proc. pen. dalla possibilità di costituirsi parte civile. Alla luce di quanto detto deve enunciarsi il seguente principio di diritto Deve considerarsi tardiva la richiesta di costituzione di parte civile intervenuta nel corso dell'udienza preliminare dopo che sia stata conclusa la fase di costituzione delle parti, sia stata successivamente pronunciata nel corso dell'udienza ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e sia già iniziata la fase della discussione . Ha pertanto errato il Giudice per l'udienza preliminare ad ammettere la costituzione di parte civile Azienda ASL X Chiavarese. Purtuttavia v'è un altro aspetto della vicenda processuale che deve essere preso in considerazione. Nel verbale dell'udienza preliminare del 27/4/2010, al di là degli sviluppi degli accadimenti di cui si è detto, è dato testualmente leggere cfr. pag. 3 che all'atto in cui si presentò il difensore dell'Azienda ASL X Chiavarese che manifestò l'intenzione di costituirsi parte civile, la difesa dell'imputata nulla ebbe ad eccepire si rimette e fu il solo Pubblico Ministero ad opporsi. Indi, come detto, il Giudice per l'udienza preliminare ammise detta costituzione. In sostanza la difesa dell'imputata nulla oppose a detta costituzione così accettandone gli effetti e, anche dopo che il Giudice pronunciò in udienza l'ordinanza di ammissione della parte civile, nulla ebbe ad eccepire e non si attivò attraverso la formulazione nel corso dello stesso giudizio abbreviato di una motivata richiesta di esclusione della parte civile. Non lo ha fatto nei modi di cui all'art. 80, comma 1, e nei tempi di cui all'art. 80, comma 2, cod. proc. pen. e quindi è decaduta da tale possibilità che non poteva certo recuperare di fatto accodandosi all'opposizione di altra parte processuale quale è il Pubblico Ministero , come ha cercato di fare, nella fase dell'impugnazione della sentenza di primo grado. In sostanza se è ben vero che la costituzione di parte civile dell'Azienda ASL X Chiavarese essendo tardiva fu oggetto di erroneo provvedimento di ammissione nel giudizio di primo grado è altrettanto vero che, una volta che tale ammissione era comunque avvenuta, la difesa dell'imputata ha formulato istanza di esclusione della parte civile stessa in una fase processuale nella quale era già decaduta ex art. 80, comma 2, cod. proc. pen. da tale possibilità. Per tale ragione è errata in punto di diritto la sentenza della Corte di Appello nella quale, in accoglimento dell'appello dell'imputata sul punto, ha escluso la parte civile eliminando le relative statuizioni contenute nella sentenza del Giudice di primo grado e per tale effetto deve essere annullata. Trattandosi di annullamento di sentenza derivante da impugnazione della sola parte civile e, quindi, riguardante i soli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. si impone il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.