Se uno dei due difensori non è stato avvisato dell’udienza, l’altro deve avvertire subito il giudice

L’omesso avviso dell’udienza ad uno dei difensori di fiducia dell’imputato è causa di nullità intermedia, che si colloca nel momento processuale intercorrente tra il decreto che dispone il giudizio e la prima udienza di comparizione, con la conseguenza della necessaria deduzione della stessa prima della delibazione della sentenza di primo grado, come disposto dall’art. 180 c.p.p Il medesimo termine è applicabile anche al giudizio di appello e al giudizio svolto con le forme camerali di cui all’art. 599 c.p.p

È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12707/15 depositata il 25 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale l’imputata veniva condannata per tentato furto aggravato. Avverso la pronuncia viene proposto ricorso in Cassazione dall’imputata che lamenta, con un unico motivo, la nullità del processo di secondo grado per la mancanza della notifica del decreto di citazione ad uno dei due difensori di fiducia. La delibazione della sentenza di primo grado è il termine per dedurre la nullità intermedia. La doglianza risulta priva di fondamento. La Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce delle Sezioni Unite, evidenzia che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, in cui si colloca il vizio invocato dalla ricorrente per l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori di fiducia, è quello della delibazione della sentenza di primo grado, come dispone l’art. 180 c.p.p La causa di nullità invocata e prevista dall’art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p. si colloca infatti in quel segmento procedimentale che sta tra il decreto dispositivo del giudizio o il decreto di citazione diretta a giudizio e la prima udienza di comparizione e non può essere rilevata o dedotta dopo la delibazione della sentenza di primo grado. Il medesimo termine si applica al giudizio di secondo grado Tale termine è applicabile anche al giudizio di appello, in quanto la struttura procedimentale è analoga a quella del giudizio di primo grado e inoltre, nonostante sia il medesimo giudice deputato al giudizio a dover provvedere agli adempimenti preliminari, i diritti processuali delle parti restano immutati. anche se svolto in forma camerale. La Corte precisa ulteriormente che anche nel giudizio di appello svolto con le forme camerali di cui all’art. 599 c.p.p., la deducibilità della nullità intermedia è soggetta al medesimo termine di cui all’art. 180, posto che l’omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia si colloca tra la fase di fissazione dell’udienza e l’udienza di comparizione in camera di consiglio. La ratio della disposizione da ultimo citata risiede nella necessità di garantire un rimedio a nullità intervenute prima del giudizio, in modo da assicurarne il corretto svolgimento ed impedire il compimento di ulteriori attività viziate, escludendo in tal modo la possibilità per le parti di riservarsi l’eccezione di nullità per il successivo grado di giudizio, opzione gravemente lesiva dell’interesse costituzionale alla ragionevole durata del processo. Il dovere di leale collaborazione del difensore. A tal fine, la nozione di parte”, quale soggetto a cui attribuire l’onere di formulare l’eccezione, va interpretata come riferita al collegio difensivo e non al singolo difensore, il quale deve tutelare l’intera posizione processuale da lui rappresentata, senza scordare inoltre il dovere di leale collaborazione del difensore al regolare svolgimento del procedimento, nonché il principio di solidarietà fra i difensori. Per questi motivi, la Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 novembre 2014 – 25 marzo 2015, n. 12707 Presidente Vessicchelli – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 16 ottobre 2013 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, N.M. era stata dichiarata responsabile, in concorso con altre due donne, del reato di tentato furto aggravato di capi di abbigliamento esposti in un esercizio commerciale. 2. Propone ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo, con un unico motivo, la nullità del processo in secondo grado, perché il decreto di citazione è stato notificato solo al difensore di fiducia avv. Emilio Paolo Rogari e non anche all'altro difensore, avv. S.C., che ha firmato il ricorso in esame in questa sede. Rappresenta, quindi, la ricorrente che la nomina dell'avv. C., quale secondo difensore di fiducia, risultava agli atti della Corte territoriale, che si era pronunziata in sede cautelare su istanze depositate da tale legale. Considerato in diritto Il ricorso va rigettato. Privo di fondamento è, infatti, il motivo con il quale si deduce la nullità del giudizio d'appello e della sentenza impugnata in conseguenza della omessa notifica a uno dei difensori di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza in appello. Sul piano fattuale l'esame degli atti al quale questa Corte è legittimata in ragione della natura processuale della censura consente di rilevare che all'udienza del 16 ottobre 2013 è comparso l'altro difensore di fiducia ovvero l'avv. Rogari, che risulta aver difeso l'imputata anche nel giudizio di primo grado e non ha eccepito la mancata notifica del decreto all'avv. S.C., provvedendo quindi a rassegnare le conclusioni per l'imputata. Va, peraltro, precisato che nel caso in esame il giudizio di appello si è svolto in seguito all'impugnazione di una sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato. Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di evidenziare che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati. Fattispecie relativa a giudizio abbreviato in grado di appello Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 - dep. 01/06/2011, Scibe', Rv. 249651 in tal senso, tra le sezioni semplici, si veda anche Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010 - dep. 16/12/2010, D'Aria, Rv. 249184 . E' opportuno, per quanto di interesse in questa sede, riportare alcuni passi della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, che hanno sottolineato come la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia dell'imputato è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c , cod. proc. pen. che si colloca in quel segmento procedimentale che sta tra il decreto dispositivo del giudizio art. 429 cod. proc. pen. o il decreto di citazione diretta a giudizio art. 552 cod. proc. pen. e la prima udienza di comparizione davanti al giudice come tale è una nullità che, non essendosi verificata nel giudizio , non può essere più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado Sez. 3, n. 13824 del 02/04/2008, imp. Straiano, Rv. 239690 Sez. 5, n. 4940 dell'11/12/2008, imp. Camera, Rv. 243158 Sez. 5, n. 22413 del 23/04/2009, imp. Messina, Rv. 243510 Sez. 2, n. 37507 del 30/06/2009, imp. Volpe, Rv. 244887 Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, imp. D'Aria, Rv. 249184 . Tale termine di deducibilità della nullità riferito alla deliberazione della sentenza di primo grado deve considerarsi applicabile anche al giudizio di appello anche se in questo processo gli atti precedenti al giudizio, comprendenti le notifiche delle citazioni delle parti e dei difensori, sono denominati nella rubrica dell'art. 601 cod. proc. pen., atti preliminari al giudizio il segmento procedimentale è analogo a quello di primo grado, e la terminologia diversa si spiega perché nel secondo grado è lo stesso giudice deputato al giudizio d'appello che provvede agli adempimenti, e non, come nel primo grado, il giudice dell'udienza preliminare o il pubblico ministero. Ma i diritti processuali delle parti e il connesso regime delle nullità si configurano nello stesso modo così precisa la giurisprudenza da ultimo citata . In particolare, il suddetto termine di deducibilità è applicabile anche al giudizio camerale di appello previsto dall'art. 599 cod. proc. pen., in cui, analogamente, può affermarsi che l'omesso avviso ad uno dei due difensori si collochi nella fase intercorrente tra la fissazione dell'udienza e l'udienza di comparizione in camera di consiglio, come si desume dall'art. 601, comma 2, cod. proc. pen., che espressamente riconduce l'attività preliminare all'udienza camerale ex art. 599 cit. alle formalità previste per la valida instaurazione del giudizio dibattimentale di appello. Che la nullità in questione non attenga alla fase del giudizio si desume chiaramente dal successivo art. 181 cod. proc. pen. che distingue le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio comma 3 dalle nullità verificatesi nel giudizio comma 4 e trova conforto in autorevoli pronunce. La sentenza delle Sezioni Unite ha poi precisato che la nozione di parte che deve formulare l'eccezione va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, il quale, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata e assistita nel superiore interesse del suo ministero pertanto, la regolare citazione di uno dei due difensori di fiducia è condizione necessaria e sufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di dedurre prima della sentenza le eventuali nullità intermedie verificatesi in un momento anteriore al giudizio , non potendosi ravvisare ragioni giuridicamente valide per superare il termine decadenziale di cui all'art. 180 cod. proc. pen. La ratio della norma di cui all'art. 180 cod. proc. pen. è quella di apprestare un rimedio alle nullità intermedie verificatesi prima del giudizio al fine di garantire il regolare svolgimento del giudizio stesso e di impedire il compimento di ulteriori attività processuali viziate art. 185 cod. proc. pen. , con la conseguenza che una interpretazione che consenta alla difesa di riservare l'eccezione di nullità al grado successivo sarebbe lesiva dell'interesse costituzionalmente protetto della ragionevole durata del processo art. 111, comma secondo, Cost. mentre la nullità verificatasi in giudizio può essere rilevata e dedotta dopo la conclusione del grado, perché ormai l'unico rimedio possibile è l'impugnazione della sentenza . Nella stessa motivazione si sottolinea pure che non può trascurarsi l'esistenza di un dovere di leale collaborazione del difensore al regolare svolgimento del procedimento, muovendo anche dal presupposto di vincoli di solidarietà fra i codifensori Sez. 6, n. 1671 del 06/05/1998, imp. Crocianelli Sez. 4, n. 37471 del 09/07/2003, imp. Massari . La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, anche con riferimento al caso in esame, che tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa Sez. 4, n. 44551 del 18/09/2009, imp. Guardascione, Rv. 245502 Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, imp. D'Aria, in motivazione . E' evidente che nel caso in esame non v'è stata leale collaborazione tra i due difensori dell'imputata e, peraltro, una revoca espressa del mandato conferito a uno dei difensori di fiducia risulta documentata solo con un allegato al ricorso in cassazione ovvero con un atto del 16 dicembre 2013 lo stesso giorno dell'udienza in appello , che però non riporta alcun timbro attestante l'avvenuto deposito. E, a tal proposito, anche se ultroneamente per quanto sopra detto, giova precisare che la rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina a carico dell'ufficio procedente alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore successivamente nominato dall'imputato ancorchè l'altro difensore risulti essere stato revocato e, pertanto, la relativa omissione non è causa dì nullità Sez. 4, n. 14700 del 10/01/2013 - dep. 28/03/2013, Sigrisi, Rv. 254747 Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009, Izzo, Rv. 245639 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.