Video su Youtube contro il cliente che non ha pagato: condannato

All’interno della categoria ‘Facce da schiaffi’ è pubblicato un video con cui viene additato al pubblico ludibrio un uomo, resosi colpevole di mancato pagamento di una fattura. A corredo anche alcuni commenti poco oxfordiani Evidente la diffamazione realizzata online.

Web fatale. Più precisamente, a costare caro è stato, in questo caso, un video caricato su Youtube, e pubblicato sul canale ‘Facce da schiaffi’. Obiettivo dell’autore, segnalare un cliente che aveva ‘dimenticato’ di pagare una fattura. Ad aggravare la situazione anche un commento non proprio oxfordiano, con cui il cliente - identificato con nome e cognome - viene indicato come figlio di una b scia” e brutto pezzo di m a”. Inevitabile la condanna, della persona che ha pubblicato il video, per il reato di diffamazione Cass., sent. n. 12695/2015, Quinta Sezione Penale, depositata oggi . Online. Nessun dubbio hanno espresso i giudici di merito difatti, Tribunale e Corte d’Appello hanno concordato sulla valutazione della condotta in discussione – la pubblicazione di un video su Youtube – come diffamazione . Evidente la gravità dell’azione compiuta dall’uomo finito sotto accusa, ossia avere esposto al pubblico ludibrio, sul web, un cliente, reo di non avere pagato una fattura . E tale punto di vista viene ritenuto corretto e condiviso anche dai giudici della Cassazione. Consequenziale, quindi, la condanna per il reato di diffamazione . Non discutibile, in sostanza, la responsabilità dell’uomo, alla luce della riconducibilità a lui della pubblicazione su internet del video , come testimoniata dalla piena corrispondenza tra la descrizione data di sé nell’account da chi si registrava sul sito web e la persona a cui viene addebitata la ‘messa in onda’ del video. Irrilevante, infine, il richiamo difensivo a una presunta tardività della querela , ufficializzata solo otto mesi dopo la pubblicazione on line . Ciò perché è acclarato, proprio alla luce di quanto ha dichiarato la persona offesa, che quest’ultima è venuta a conoscenza del video solo per averlo appreso dal fratello e da alcuni amici solo due mesi prima della presentazione della querela.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 novembre 2014 – 25 marzo 2015, n. 12695 Presidente Dubolino – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 ottobre 2013 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dalla Tribunale della stessa città, con la quale Paolo Nervi era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di diffamazione. Nell'imputazione era stato ascritto il fatto di aver pubblicato in data 9 marzo 2008 sul sito You Tube Facce da schiaffi un contributo, al nome di P.D.P., del seguente tenore anzi lo dedico a quel figlio di una bagascia che non mi ha pagato una fattura, tale M.C. brutto sacco di merda , così offendendo la reputazione di M.C 2. Propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli articoli 79 e 484 dei codice di procedura penale, nonché il vizio di motivazione. Rappresenta che con l'appello era stata contestata la legittimità dell'ordinanza del giudice di primo grado con la quale quest'ultimo, dopo aver ritenuto, su eccezione di parte, inammissibile la costituzione di parte civile per difetto di sottoscrizione dei difensore giacché c'era solo la firma in calce alla procura speciale , aveva acconsentito alla persona offesa di rinnovare la costituzione, mediante deposito di un nuovo atto. Secondo il ricorrente tale costituzione doveva ritenersi illegittima ed intempestiva a norma dell'articolo 79 del codice di procedura penale. La Corte territoriale, invece, ha disatteso il motivo d'appello ritenendo erroneamente non impugnabili le ordinanze che ammettono la costituzione di parte civile e, comunque, che il giudice di primo grado avrebbe effettuato un'operazione di mero estetismo giudiziario , dovendosi ritenere ritualmente perfezionata la costituzione prima che il giudice consentisse il deposito del nuovo atto di cui si è detto . Tale motivazione sarebbe contraddittoria perché da una parte ha ritenuto che non vi sarebbe stata nuova costituzione e dall'altra ha giudicato sufficiente la sottoscrizione della procura stessa in calce al primo atto di costituzione di parte civile, dimenticando però che tale costituzione era stata dichiarata inammissibile con l'ordinanza in esame. La Corte d'Appello poi, secondo il ricorrente, ha errato nel ritenere non impugnabili le ordinanze sulla costituzione di parte civile, atteso che tale divieto vale, per ovvi motivi legati all'integrità dei contraddittorio, solo per le ordinanze che non ammettono la costituzione e non viceversa 2.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce la violazione dell'articolo 124 del codice penale e 195 del codice di procedura penale, nonché il vizio di motivazione in ordine allo stesso motivo. Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che la pubblicazione su YouTube dei contributo incriminato sarebbe avvenuta nel marzo dei 2008, mentre la querela è stata sporta con atto depositato il 12 dicembre 2008 e, quindi, ben oltre otto mesi dalla suddetta pubblicazione. Il Tribunale aveva ritenuto tempestiva la querela perché la persona offesa era venuta a conoscenza della pubblicazione solo per averlo appreso circa due mesi prima dal fratello e da alcuni amici. Deduce il ricorrente che però tali soggetti non sono mai stati sentiti come testi di riferimento, sebbene fosse stata avanzata la relativa richiesta dal difensore dell'imputato. In ordine a tale profilo la Corte territoriale ha condiviso quanto ritenuto dal primo giudice in ordine alla sufficienza delle dichiarazioni rese dalla parte civile. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con riferimento specifico alla riconducibilità della pubblicazione su Internet del video incriminato da parte dell'imputato. La Corte territoriale, con motivazione -secondo il ricorrente contraddittoria da una parte ha dichiarato di condividere la circostanza che ogni registrazione su Internet possa contenere dati anagrafici non veritieri, ma dall'altro ha affermato che la registrazione in oggetto non può che riferirsi all'imputato, poiché vi sarebbe piena corrispondenza tra la descrizione data di sé nell'account da chi si registrava dal sito Web dell'imputato e l'imputato stesso . Considerato in diritto Il ricorso è infondato e, di conseguenza, non meritevole di accoglimento. 1. Va rigettato il primo motivo con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione di legge processuale con riferimento alla costituzione di parte civile. Nel caso in esame, infatti, il difensore della persona offesa ha tempestivamente depositato l'atto di costituzione di parte civile rispettando tutte le formalità previste per tale costituzione, ivi compresa quella relativa alla sottoscrizione dell'atto da parte del difensore. Va, infatti, precisato, in via del tutto assorbente, che l'art. 78, comma primo lett. e , cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del difensore in calce all'atto di costituzione di parte civile e, a tal fine, deve ritenersi sufficiente anche la sottoscrizione apposta dal difensore in calce al mandato conferitogli dalla parte privata ai fini di detta costituzione Sez. 1, n. 5047 del 28/04/1997 dep. 29/05/1997, Magnani ed altri, Rv. 207650 . Questa Corte ha ulteriormente precisato che, in tema di costituzione di parte civile, l'esistenza in calce o a margine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé Sez. 4, n. 4101 del 06/12/2012 dep. 25/01/2013, P.C. in proc. Picozza e altro, Rv. 255265 Sez. 5, n. 33337 del 23/04/2008 dep. 11/08/2008, D'Eufemia, Rv. 241388 Sez. 5, n. 27767 del 18/05/2004 dep. 21/06/2004, Viscardi, Rv. 228710 Sez. 1, n. 24018 del 20/03/2002 dep. 21/06/2002, Carloni e altri, Rv. 221887 . 2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Viene contestata la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto tempestiva la querela sulla base del fatto che la persona offesa era venuta a conoscenza da terzi della pubblicazione diffamatoria solo due mesi prima della presentazione dei suddetto atto. II ricorrente si duole che non sia stata svolta istruttoria su tale circostanza e, in particolare, non siano stati sentiti come testimoni i soggetti che hanno informato la persona offesa. Va precisato che i tempi e le modalità con le quali la persona offesa era venuta a conoscenza della pubblicazione su You Tube del video sono stati riferiti in maniera puntuale dalla stessa persona offesa in sede di esame testimoniale. Risulta dai verbali che, dopo tale esame, la difesa dell'imputato si è limitata a sollecitare i poteri dei giudice ex art. 507 cod. proc. pen., per ulteriormente approfondire le suddette circostanze ascoltando altri testi, mentre non ha avanzato alcuna richiesta ex art. 195 cod. proc. pen. Il Tribunale ha ritenuto superfluo disporre d'ufficio l'esame di altri testi sulla tempestività della querela, avendo su tale circostanza ampiamente deposto la persona offesa. A tal proposito va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività deve essere fornita da chi la deduce ed un'eventuale situazione di incertezza va integrata solo in favore dei querelante tra le tante, Sez. 6, n. 35122 dei 24/06/2003 dep. 04/09/2003, Sangalli, Rv. 226327 Sez. 5, n. 2486 dei 10/11/1998 dep. 25/02/1999, Poli ed altri, Rv. 212720 Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998 dep. 25/02/1999, Poli ed altri, Rv. 212720 Peraltro, poiché il reato di diffamazione è di evento, esso si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato. Tale considerazione non può non riflettersi sulla problematica circa la tempestività della proposizione della querela. E, sebbene si debba partire dal presupposto che l'interessato possa avere notizia dell'immissione in internet della comunicazione o accedendo direttamente in rete , deve ritenersi altrettanto verosimile che lo apprenda da altre persone che, in tal maniera, ne siano venute a conoscenza. Ciò presuppone da una parte, se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione da parte del diffamato, quantomeno una prossimità temporale dall'altra, che l'interessato possa dare dimostrazione del contrario ovvero di aver appreso solo da terzi della pubblicazione arg. Sez. 5, n. 23624 dei 27/04/2012 dep. 14/06/2012, P.C. in proc. Ayroldí, Rv. 252964 . Orbene, premesso che -come già detto l'onere della prova della intempestività della querela è a carico di chi allega l'inutile decorso del termine, va osservato che detta prova non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni. La decadenza del diritto a proporre la querela deve, infatti, essere accertata secondo criteri rigorosi e non può ritenersi verificata in base a semplici presunzioni prive di valore probatorio ma la eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore dei querelante Sez. 6, 24 giugno 2003 4 settembre 2003, n. 35122, RV 226327 , proprio perché l'onere della prova dell'intempestività incombe su chi deduce. Tenuto conto di tali principi e della situazione processuale descritta in questa sede, il giudice ha ampiamente motivato la valutazione di ciò che emergeva dagli atti processuali acquisiti Sez. 5, 11 ottobre 2005 21 ottobre 2005, n. 38674, RV 232554 soltanto se avesse avuto dei dubbi in ordine alla intempestività della presentazione della querela, avrebbe dovuto avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. e ciò a prescindere dal fatto che nel caso di specie non sussistevano dubbi, dal momento che la intempestività non era stata dedotta ne' dal Pubblico Ministero, ne' dall'imputato in via preliminare. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo proposto dall'imputato, il quale ha contestato gli accertamenti sulla riconducibilità a lui della pubblicazione diffamatoria su internet. Le censure risultano del tutto generiche e senza alcuna correlazione con la motivazione della sentenza impugnata peraltro reiterano pedissequamente i motivi già dedotti con l'appello e che la Corte territoriale ha specificamente valutato. Va a tal proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c cod. proc. pen., l'inammissibilità Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568 Sez. 4, 18.9.1997 13.1.1998, n. 256, rv. 210157 Sez. 5, 27.1.2005 -25.3.2005, n. 11933, rv. 231708 Sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389 . Va ricordato, peraltro, che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e , cod. proc. pen. la modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento de//a prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Più approfonditamente, si è affermato che la specificità dell'art. 606, lett. e , cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui al citato articolo, lett. c . E ciò, sia perché la deducibilità per Cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567 . Tanto premesso, occorre rilevare che il motivo dedotto dal ricorrente si limita a censurare proprio la sussistenza di prove a suo carico. Quanto dedotto è però -come si è detto del tutto generico e le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata e in quella di primo grado, cui la Corte territoriale ha anche fatto specificamente rinvio. L'assenza di un collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per il ricorso di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti. Peraltro, l'esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione del giudice d'appello sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza. Né va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado, sicché vanno ribaditi i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una doppia pronuncia conforme e cioè a una doppia pronuncia in primo e in secondo grado di eguale segno vuoi di condanna, vuoi di assoluzione , l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2014