Il riconoscimento fotografico può fondare il libero convincimento del giudice

I riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria ed i riconoscimenti informali dell’imputato operati dai testi in dibattimento costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12501, depositata il 24 marzo 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Catania condannava l’imputato per il reato di rapina ex art. 628, comma 3, n. 1, c.p., ritenendo che la penale responsabilità risultasse provata dalle dichiarazioni e dal positivo riconoscimento fotografico della persona offesa, titolare del negozio rapinato. Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato si sostanzia, a parere del Collegio, in una lettura alternativa delle emergenze dell’istruttoria dibattimentale, inammissibile in sede di legittimità. Infatti, ricorda il Collegio, come sia inammissibile il ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio. Il riconoscimento fotografico. Detto ciò, sostiene il Collegio, nel ritenere pienamente utilizzabile il riconoscimento fotografico informale compiuto dalla persona offesa, la Corte territoriale si è uniformata ai principi costantemente espressi dalla Corte di legittimità, secondo i quali i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria ed i riconoscimenti informali dell’imputato operati dai testi in dibattimento costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. E ancora che l’identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, così che da essi il giudice può tratte il proprio libero convincimento. Principio della non tassatività dei mezzi di prova. Ne consegue che, in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova, il convincimento del giudice può fondarsi sul riconoscimento fotografico compiuto dal testimone nel corso delle indagini preliminari e dell’esame dibattimentale. Quanto alle dichiarazioni della persona offesa, queste possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità del suo racconto. Di tutti questi principi i giudici di merito hanno fatto buon governo, dunque, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 gennaio – 24 marzo 2015, n. 12501 Presidente Ippolito – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25 febbraio 2014, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento con sentenza di questa Corte dell'11 ottobre 2012 per nullità assoluta della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio , la Corte d'appello di Catania ha confermato l'appellata sentenza dell'1 dicembre 2003, con la quale il Tribunale della stessa città ha condannato D.S. M. per il reato di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen., commesso in Catania il 22 luglio 1997. Il giudice di secondo grado ha rilevato che la penale responsabilità dell'imputato risulta provata alla luce delle dichiarazioni e del positivo riconoscimento fotografico della persona offesa M. A., titolare del negozio rapinato, riconoscimento confermato da C. L., commessa dello stesso esercizio commerciale che all'appellante non sono concedibili le circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi di segno positivo che la pena irrogata in primo grado è da ritenere congrua. 2. Nel ricorso proposto avverso la sentenza, l'Avv. A. V., difensore di fiducia di D.S. M., ha eccepito 2.1. il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, in quanto fondato sulle dichiarazioni rese e sull'individuazione fotografica operata nel corso delle indagini dalla persona offesa M. S. 2.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza sia annullata con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Con riguardo al primo motivo di doglianza, deve essere rilevato come le censure mosse dal ricorrente - ruotanti intorno alla denunciata inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della individuazione fotografica da questa operata - si sostanzino nella prospettazione di una lettura alternativa delle emergenze dell'istruttoria dibattimentale, indeducibile nella sede di legittimità. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è invero inammissibile il ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. E , cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153 . 3. D'altra parte, nessun rilievo di ordine logico giuridico può essere fondatamente mosso al percorso argomentativo seguito dai decidenti di merito per confermare il giudizio di penale responsabilità del D.S. in ordine al contestato reato di rapina. 4. Con riguardo al riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa M. A., va notato che - come anche evidenziato dai decidenti di merito - il teste, non solo ha compiuto la ricognizione fotografica in immediata successione temporale rispetto alla rapina, quando il ricordo delle sembianze dell'autore del misfatto era ancora vivido, ma ha confermato il riconoscimento nel corso dell'esame dibattimentale. A ciò si aggiunga che la commessa C. L. ha riconosciuto, seppure non in termini di certezza, il rapinatore nell'effige dell'odierno ricorrente e, in questo caso con certezza, il cappello indossato dall'autore del delitto nel copricapo indossato dal D.S. in occasione di un'altra rapina. 5. Nel ritenere pienamente utilizzabile il riconoscimento fotografico informale compiuto da M., la Corte territoriale si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria ed i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice Cass. Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi Rv. 250081 . Ancora, questa Corte ha di recente ribadito che l'identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui agli artt. 213 e seguenti cod. proc. pen., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina degli artt. 498 e seguenti cod. proc. pen., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio libero convincimento Cass. Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014, Romano Rv. 260593 . Ne discende che, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, allorchè a - come nel caso di specie - il testimone abbia proceduto ad un riconoscimento fotografico informale nel corso delle indagini preliminari e, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia confermato di avere compiuto detta ricognizione informale e quindi reiterato il riconoscimento positivo, il convincimento del giudice può ben fondarsi su tale riconoscimento, seppure privo delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, trattandosi di accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudicante in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova. Il momento ricognitivo costituisce invero parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce dei prudente apprezzamento del decidente che, ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità. 6. Insindacabile in questa sede è, d'altra parte, anche la positiva valutazione di attendibilità della persona offesa espressa dalla Corte territoriale. Giova rammentare che, come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214 . Di tali principi hanno fatto buon governo i giudici di merito, laddove hanno esplicitato le ragioni per le quali le dichiarazioni di M. A. possono ritenersi attendibili - in quanto intrinsecamente credibili e confortate da univoci e significativi elementi di conferma oggettiva - e dunque idonee a fondare il giudizio di penale responsabilità a carico del ricorrente, con argomentazioni puntuali, aderenti alle risultanze degli atti e conformi a logica, pertanto incensurabili col ricorso innanzi a questa Corte. 7. Al pari indeducibili in questa sede sono le censure mosse con il secondo motivo, col quale il ricorrente si duole della eccessiva gravosità della pena inflitta e della denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 7.1. Secondo i principi affermati da questa Corte, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900 . Elementi di segno positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni immuni da vizi logico giuridici. 7.2. Quanto al secondo profilo di doglianza, mette conto evidenziare come, in accordo con il costante insegnamento di questa Corte, la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142 . 8. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.