Foto hot dell’ex compagna diffuse su Facebook: accusa di stalking e arresti domiciliari

Confermata la misura coercitiva nei confronti dell’uomo, a cui è contestato di avere, per mesi e mesi, minacciato la donna con cui aveva rotto dopo una relazione di tre anni. Strumento delle condotte aggressive il web lì, difatti, l’uomo ha diffuso foto intime della ex compagna, ritratta nuda e mentre compiva atti sessuali.

Aggressione costante e prolungata nei confronti della ex compagna. L’arma utilizzata, però, è quella virtuale, ‘Facebook’, per la precisione. Lì, difatti, l’uomo diffonde foto intime della donna Pur nel contesto del web, però, vi sono tutti i presupposti per contestare il reato di stalking, anche considerando lo stato d’ansia subito dalla donna. Legittima, di conseguenza, l’applicazione, nei confronti dell’uomo, della misura coercitiva degli arresti domiciliari Corte di Cassazione, sentenza n. 12203/15, quinta sezione penale, depositata il 23 marzo . Foto . Prima tre anni assieme, poi la rottura, decisa dalla donna, la quale sceglie di dire addio al compagno e di tornare a vivere con la famiglia d’origine. Tale evoluzione della relazione, però, viene mal digerita dall’uomo E quest’ultimo pensa bene di vendicarsi online, creando due ‘profili’ su ‘Facebook’ – uno addirittura col nome della persona offesa – per far girare foto intime che ritraevano la donna, nuda o nell’atto di compiere atti sessuali Ciò pone l’uomo sotto accusa per il reato di stalking, e spinge i giudici – prima il Gip, poi il Tribunale – ad applicare la misura coercitiva degli arresti domiciliari . Paura. E i ‘domiciliari’ non sono affatto contestabili, sanciscono ora i giudici della Cassazione, respingendo completamente le obiezioni mosse dall’uomo. Ad avviso della persona accusata di stalking, non vi sono gravi indizi di colpevolezza , anche perché non sono sufficienti reiterati atti di minaccia o di molestia nei confronti di un soggetto . E poi, aggiunge ancora l’uomo, son venute meno le esigenze cautelari , alla luce della cessazione dei rapporti con l’ex compagna. Tutte considerazioni, queste, ritenute risibili dai giudici del ‘Palazzaccio’, soprattutto tenendo conto dei giudizi di merito, laddove si è accertato che i comportamenti dell’uomo si sono ripetuti per mesi e mesi , provocando nella vittima un grave stato d’ansia e una incontrollabile paura , tanto da costringerla a modificare le proprie abitudini e a rivolgersi ad uno psicologo . Peraltro, di fronte alla molteplicità degli episodi narrati dalla persona offesa e alla luce del crescendo di aggressività nei suoi confronti, è evidente la personalità trasgressiva, invadente e allarmante dell’uomo, personalità non contenibile con una misura meno afflittiva dei ‘domiciliari’.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 gennaio – 23 marzo 2015, n. 12203 Presidente Savani – Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. B.S., tramite il difensore, avv. S.V., ricorre avverso l'ordinanza in data 28 ottobre 2014 con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato il provvedimento del 14 ottobre 2014 del G.I.P. di quel Tribunale, di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliare per il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen., in danno di L.A., con la quale aveva avuto una relazione sentimentale durata circa tre anni nel febbraio 2014 la donna aveva deciso di interrompere tale relazione ed era tornata a vivere presso l'abitazione della famiglia d'origine. Dall'ordinanza impugnata e da quella del giudice di primo grado emerge che la condotta dell'indagato è consistita in una serie di minacce gravi, perpetrate attraverso l'invio alla L., al cognato, al nipote minorenne e alla datrice di lavoro, attraverso strumenti informatici quali un falso profilo facebook, creato con il nome della persona offesa ed altro profilo creato con il nome di suo padre , ed in tempi diversi, di foto intime, che ritraevano la donna nuda o nell'atto di compiere atti sessuali, con l'esplicitazione della volontà di diffonderle pubblicamente e di farle vedere ai figli. 2. II ricorrente, premesso che al di là di ogni valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, aveva richiesto al Tribunale dei riesame l'annullamento dell'ordinanza, in considerazione dell'insussistenza o dell'attenuazione delle esigenze cautelari ed aveva contestato la configurabilità nel caso di specie, sotto il profilo oggettivo, del reato di atti persecutori, deduce l'inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza, poiché non sono sufficienti ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori reiterati atti di minaccia o di molestia nei confronti di un soggetto, ma è necessaria anche la determinazione di uno stato d'ansia o di paura o la sussistenza di un fondato timore per la propria incolumità sotto altro profilo evidenzia l'inesistenza di esigenze cautelari, in considerazione della cessazione dei rapporti tra le parti. Infine viene ritenuto censurabile il criterio di politica giudiziaria del Tribunale del Riesame . Considerato in diritto 1. II ricorso è inammissibile per genericità. 2. II ricorrente deduce l'insussistenza del reato di atti persecutori, per carenza dell'evento, senza in alcun modo confrontarsi con la precisa ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, nella cui ordinanza si chiarisce che i comportamenti dell'indagato, susseguitisi per mesi e mesi, determinavano nella vittima un grave stato d'ansia e una incontrollabile paura come d'altronde è naturale immaginare , che l'avevano costretta a modificare le proprie abitudini ed a rivolgersi ad uno psicologo presso il centro di sostegno A.I.S. Seguimi ONLUS di Portici . In punto di esigenze cautelare il ricorso si limita ad escluderle, in considerazione della cessazione dei rapporti tra le parti, ignorando anche in questo caso la puntuale indicazione del provvedimento impugnato, che nella molteplicità degli episodi narrati dalla persona offesa e, nel crescendo dell'aggressività, individua una personalità trasgressiva, invadente ed allarmante non contenibile con una misura meno afflittiva. L'ultima considerazione del ricorrente, riportata testualmente in punto di fatto, è del tutto incomprensibile. 2.1 Nel trascurare di confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento oggetto di censura, l'atto di impugnazione non rispetta il requisito di cui all'art. 581, lett. c , cod. proc. pen., secondo il quale devono essere enunciati 'i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta'. Tale norma ha l'evidente significato di imporre al titolare del diritto di impugnazione di individuare i capi e i punti dell'atto impugnato che si intende sottoporre a censura e di esprimere un vaglio critico in ordine a ciascuno di essi, formulando argomentazioni che espongano critiche analitiche e, in definitiva, le ragioni del dissenso rispetto alle motivazioni del provvedimento impugnato le quali siano capaci di contrastare quelle in esso contenute, al fine di dimostrare che il ragionamento del giudice è carente o errato. 2.2 La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, a mente dell'art. 591, comma primo, lett. c , cod. proc. pen., all'inammissibilità. 3. In conclusione il ricorso dell'imputato deve essere dichiarato inammissibile alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali nonché trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000 al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.