Il nuovo reato di detenzione di stupefacenti destinati allo spaccio, quale fatto di lieve entità

In tema di stupefacenti, il fatto di lieve entità prima previsto dal Testo Unico Stupefacenti quale circostanza attenuante, è stato trasformato con il d.l. n. 146/2013, convertito con l. n. 10/2014, in ipotesi autonoma di reato. In ogni caso, per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione, la pena inflitta utilizzando i parametri edittali antecedenti non è illegale, ove risulti solo di poco superiore al minimo edittale attualmente previsto.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9227/15 depositata il 3 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Milano confermava la condanna dell’imputato per aver detenuto illecitamente sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Con un unico motivo di ricorso, l’imputato impugna la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione. Secondo il ricorrente i giudici di merito avrebbero erroneamente qualificato il fatto come possesso di stupefacenti destinati allo spaccio, ai sensi della nuova ipotesi di reato prevista dall’art. 73, comma 5, T. U. Stup. introdotto con il d.l. n. 146/2013, convertito con l. n. 10/2014 , omettendo di derubricare la fattispecie all’illecito amministrativo di cui all’art. 75, del medesimo T. U Egli afferma infatti che la mera circostanza del possesso di stupefacenti, unita alla modesta somma di denaro in suo possesso e alle sue dichiarazioni, non potessero costituire il fondamento per l’affermata destinazione allo spaccio della sostanza, seppur qualificato quale fatto di lieve entità. La qualificazione del fatto. La censura così prospettata dal ricorrente viene disattesa dai Giudici di legittimità che osservano come la sentenza impugnata abbia adeguatamente motivato, in ordine alle risultanze probatorie, la destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio, con particolare riferimento ai criteri, fra loro non autonomi, indicati dal T. U. Stup Riscontrando dunque la corretta qualificazione della condotta nei termini prescritti dall’art. 73, comma 5, T. U. Stup., si esclude la possibilità di derubricare la condotta medesima all’illecito amministrativo di cui all’art. 75 del T. U. medesimo. Il trattamento sanzionatorio e le modifiche normative intervenute. Il ricorso merita invece accoglimento con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato. La Suprema Corte evidenzia come le recenti modifiche normative d.l. n. 36/2014, convertito in l. n. 79/2014 intervenute in merito alla nuova fattispecie autonoma di reato prevista dall’art. 73, comma 5, T. U. Stup., nella quale rientra appunto il caso concreto, abbiano rideterminato la cornice edittale applicabile, in riferimento alla quale la pena concretamente inflitta all’imputato risulta pari al doppio dell’attuale minimo edittale, mentre la pena pecuniaria corrisponde all’attuale massimo edittale. La S.C. ritiene di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, per i reati in tema di stupefacenti commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. che ha trasformato il fatto di lieve entità da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato, la pena inflitta utilizzando i parametri edittali antecedenti alla novella legislativa, non è illegale solo quando risulti di poco superiore al minimo edittale. Applicando il principio al caso di specie, risulta un eccessivo divario tra pena inflitta e cornice edittale normativamente prevista. Per questi motivi la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 gennaio – 3 marzo 2015, n. 9227 Presidente Teresi – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. B.I. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO, emessa in data 7/04/2014, depositata in data 14/04/2014, con cui è stata confermata la sentenza del tribunale di MILANO del 28/10/2013, che condannava il medesimo, in esito al giudizio abbreviato richiesto, alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 4000,00 di multa, con il concorso di attenuanti generiche e della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, T.U. Stup., per aver detenuto illecitamente con finalità di spaccio due involucri di carta stagnola contenente cocaina art. 73, comma I-bis, T.U. Stup., fatto contestato come commesso, secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte nel capo di imputazione, in data 14/06/2013 . 2. Con il ricorso, proposto personalmente dall'imputato, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b ed e c.p.p., in relazione all'art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte d'appello irragionevolmente, contraddittoriamente e lacunosamente motivato in ordine alla richiesta di derubricazione del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 citato. La censura investe l'impugnata sentenza per aver i giudici del merito escluso che la condotta del ricorrente fosse inquadrabile nella fattispecie, solo sanzionata amministrativamente, di cui all'art. 75, t.u. stup., rintenerendo invece che lo stupefacente sequestrato al ricorrente fosse destinato allo spaccio diversamente, sostiene il ricorrente, il mero possesso da parte dello stesso di un modesto quantitativo di stupefacente, unito alla circostanza che è stata rinvenuta un non apprezzabile somma di denaro nella disponibilità del medesimo, unita alle dichiarazioni dello stesso secondo cui lo stupefacente era destinato ad un suo uso personale, avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere che si trattasse di uso personale della sostanza illogica, in particolare, sarebbe l'affermazione della Corte territoriale nell'aver ritenuto che, dopo lo scambio soldi con qualcosa con il conducente di un'Alfa Mito, proprio il fatto che il ricorrente fosse stato trovato nella disponibilità di stupefacente denoterebbe che la finalità della detenzione fosse quella di spaccio, ciò in quanto - si sostiene - la medesima circostanza potrebbe essere valorizzata per sostenere l'uso personale lo stesso servizio di o.c.p. svolto dalla p.g. sarebbe labile e frammentario come l'operato dei carabinieri che avrebbero potuto svolgere indagini sul presunto acquirente dello stupefacente, dopo aver assistito in diretta allo scambio vi sarebbe stata, conclusivamente, un'inammissibile inversione dell'onere probatorio laddove la sentenza contesta al ricorrente di non aver addotto elementi a sostegno dell'uso personale e nel dichiarare non credibili le dichiarazioni del ricorrente. Considerato in diritto 3. Il ricorso merita accoglimento limitatamente alla quantificazione della pena. 4. Ed invero, quanto alla censura del ricorrente avente ad oggetto la asserita irragionevole, contraddittoria e lacunosa motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di destinazione dello stupefacente ad uso personale, osserva il Collegio come sia il tribunale che la Corte territoriale abbiano fornito adeguata e puntuale motivazione, senza salti logici, circa la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente comportamento osservato al momento del controllo della polizia giudiziaria osservazione diretta della cessione a terzi dello stupefacente da parte della PG indisponibilità di somme sufficienti a mantenere il consumo di sostanza del tipo cocaina . Il PM ha, peraltro, fornito prova della destinazione allo spaccio, così rispettando quanto più volte affermato da questa Corte sul punto Sez. 4, n. 31103 del 16/04/2008 - dep. 24/07/2008, P.M. in proc. Perna, Rv. 242111 . I giudici del merito hanno, inoltre, soddisfatto la regola valutativa più volte ribadita da questa Corte secondo cui, in materia di stupefacenti, l'art. 73, comma primo - bis, lett. a , del d.P.R. n. 309 del 1990, come novellato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, indica i parametri, fra loro non reciprocamente autonomi, sulla base dei quali apprezzare la destinazione ad uso non esclusivamente personale di sostanze stupefacenti, sicché non è sufficiente l'accertamento di uno solo di essi perché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante ne consegue che, pur in presenza di quantità non esigue o di confezioni plurime, ovvero di entrambe le situazioni, potrebbero essere valutate dal giudice altre circostanze dell'azione tali da escludere radicalmente un uso non strettamente personale Sez. 6, n. 40575 del 01/10/2008 - dep. 30/10/2008, P.M. in proc. Marsilli, Rv. 241522 . Nella specie, sono state valorizzate proprio quelle altre circostanza dell'azione nella specie l'osservazione degli operanti della diretta cessione a terzi e il comportamento tenuto alla vista della polizia, avendo cercato di disfarsi il ricorrente degli involucri che denotavano, ai di là di ogni ragionevole dubbio, la destinazione a terzi dello stupefacente detenuto, escludendone l'uso esclusivamente personale. Detto motivo è infondato e dev'essere quindi rigettato. 5. L'impugnata sentenza deve, tuttavia, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ed infatti, a seguito delle recenti modifiche normative d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 , è mutata la cornice edittale per la nuova fattispecie autonoma prevista dal comma quinto dell'art. 73, T.U. Stup. per detta fattispecie è oggi infatti prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 1.032 a Euro 10.329 nel caso in esame, il giudice ha determinato la pena ai sensi del comma quinto, indicando una pena base di un anno di reclusione ed Euro 9000,00 di multa, ridotta per le attenuanti generiche, ed ulteriormente ridotta per il rito richiesto, determinandola nella misura finale di mesi 6 di reclusione ed Euro 4000,00 di multa. Orbene, nel caso di specie, la pena base è stata determinata in misura pari al doppio dell'attuale minimo edittale, mentre la pecuniaria in misura pari all'attuale massimo edittale. Questo Collegio reputa, pertanto, di dover dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato - la pena inflitta utilizzando i parametri edittali antecedenti alla novella legislativa non è illegale, quando risulti di poco superiore al minimo edittale v., tra le tante Sez. 3, n. 27427 del 16/05/2014 - dep. 24/06/2014, De Gennaro, Rv. 259395 . S'impone, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena, in applicazione del predetto principio di diritto. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Rigetta, nel resto, il ricorso.