Auto con centralina, ladri senza strumenti: non è reato impossibile, bastava avere più “fantasia”

Per la configurabilità del reato impossibile, l’inidoneità deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, tale da non consentire neanche in via eccezionale l’attuazione del proposito criminoso.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9254, depositata il 3 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Lecce condannava tre imputati per il reato di tentato furto aggravato di un’automobile. Questi ricorrevano in Cassazione, deducendo che il fatto integrava l’ipotesi di reato impossibile, in quanto essi erano privi degli strumenti necessari ed il veicolo era dotato di una centralina in grado di riconoscere una sola chiave per l’avvio del motore. Senza tale chiave, o si sostituiva la centralina o si rimuoveva l’auto con un carro attrezzi. Reato impossibile. La Corte di Cassazione ricorda che, per la configurabilità del reato impossibile, l’inidoneità deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, tale da non consentire neanche in via eccezionale l’attuazione del proposito criminoso. Nel caso di un veicolo dotato di accensione elettronica mediante centralina, l’attivazione di circuiti è consentita anche grazie a delle apparecchiature capaci di interfacciarsi con l’elettronica. Il fatto che i ricorrenti non fossero risultati in possesso di questi strumenti, data la concitazione dell’azione che ha portato al loro arresto , non escludeva l’ipotesi che non ne fossero in possesso in precedenza o che non fossero in grado di procurarseli in poco tempo. Valutazione ex ante. Sottolineano, inoltre, gli Ermellini che nei reati di danno l’idoneità degli atti nel tentativo va riferita all’insieme complessivo dell’attività posta in essere dal soggetto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive di essa nell’ambito della situazione contingente. Deve, quindi, essere ritenuta sussistente se risultino dotati di oggettiva pericolosità in concreto rispetto all’interesse protetto con una valutazione ex ante , anche se la prognosi è necessariamente postuma rispetto all’attività svolta. L’idoneità del tentativo e l’insussistenza dell’ipotesi di reato impossibile derivava anche dal rilievo che l’auto poteva essere spostata manualmente, a motore spento, in un luogo vicino, dove la persona offesa non avrebbe potuto rintracciarla, mentre gli agenti avrebbero potuto perfezionare il delitto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 ottobre 2014 – 3 marzo 2015, n. 9254 Presidente Oldi – Relatore Vessichelli Fatto e diritto Propongono ricorso per cassazione S.G. , G.F. e B.T. avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto in data 20 dicembre 2012 con la quale a parte la riduzione per tutti del trattamento sanzionatorio è stato confermato il giudizio di responsabilità formulato in primo grado a loro carico, in ordine al reato di tentato furto aggravato di un'autovettura Fiat Panda, commesso il omissis . Al S. è stata contestata la recidiva reiterata infra-quinquennale, però non ritenuta nel computo della pena. Deducono con tre distinti ricorsi sovrapponibili. 1 il vizio della motivazione sulla responsabilità. Il principale teste dell'accusa, l'agente A. , aveva reso dichiarazioni accusatorie soltanto nei confronti di B.G. , mentre, con riferimento all'imputato S. , si era limitato ad affermare di averlo visto seduto nella propria autovettura, sul lato opposto della carreggiata rispetto a quello ove era parcheggiata l'auto rubata. In tale luogo un'area privata l'imputato aveva chiarito di essersi trovato per effettuare l'acquisto di due pacchi di sigarette presso il distributore automatico ivi esistente, essendo, in tali affermazioni, sostenuto da quelle dello stesso tenore degli altri imputati. Al riguardo, le affermazioni dell'agente, riguardo al fatto di aver visto G. e B. dapprima armeggiare intorno all'auto rubata e poi salire sulla vettura del S. , erano risultate prive di riscontro ed anzi contraddette dalle menzionate dichiarazioni, concordi, dei tre imputati, nonché dalle foto prodotte dalla difesa In secondo luogo si lamenta la contraddittorietà delle dichiarazioni del teste A. , non colta dèi giudici di secondo grado, nonostante fosse emerso chiaramente che dal luogo del suo presunto avvistamento, egli non era in grado di poter effettivamente vedere gli accusati. La difesa aveva prodotto fotografie capaci di dimostrare che, dal punto in cui si trovava l'agente A. via , non poteva essere percepito il luogo di parcheggio della Panda, in via . Aggiunge il difensore che sono risultati errati anche taluni particolari del racconto dell'agente, dal momento che la vettura Panda era parcheggiata con modalità diverse da quelle descritte dal teste. Erano state anche trascurate le circostanze di tempo ora notturna e la distanza del luogo di avvistamento 150 m . Inoltre la difesa critica l'affermazione della Corte d'appello secondo cui i soggetti visti da lontano, dall'agente A. , mentre armeggiavano intorno alla Fiat Panda non potevano essere che gli imputati, controllati successivamente in altro luogo, e non, piuttosto, altri soggetti allontanatisi in direzione dei condomini ivi presenti 2 il ricorrere dell'ipotesi di reato impossibile. Gli imputati erano risultati privi di strumenti, mentre era emerso che la vettura Panda era dotata di una centralina in grado di riconoscere una sola chiave per l’avvio del motore in mancanza di questa, la centralina stessa avrebbe dovuto essere sostituita oppure l'auto rimossa con un carro attrezzi 3 il vizio della motivazione sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cp. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. Le doglianze poste a fondamento del primo motivo sono integralmente versate in fatto e come tali non apprezzabili, in via diretta, da questa Corte di legittimità. Il ragionamento della Corte di merito è basato sull'apprezzamento della veridicità delle dichiarazioni del teste A. il quale ha compiuto, anche sulle foto prodotte dalla difesa, il riconoscimento del luogo nel quale aveva visto l'auto parcheggiata e i due soggetti, in quel momento non identificati, armeggiare intorno al cofano. Tutte le osservazioni della difesa riguardo l'inattendibilità di tale deposizione finiscono per sollecitare la Corte di cassazione ad un'autonoma rivalutazione del risultato di prova, in realtà non consentita in ragione della sede. Se il teste fosse effettivamente, o meno, in grado di percepire i movimenti di soggetti a distanza notevole dal punto di avvistamento e in un'ora notturna, è questione che i giudici del merito hanno ritenuto, motivatamente, di risolvere in senso positivo anche e soprattutto in ragione del fatto che quei movimenti da parte di persone che il teste ha ammesso di non aver potuto identificare, data la lontananza sono stati attribuiti comunque a persone viste in quella stessa occasione, e percepita la presenza delle forze dell'ordine allontanarsi rapidamente verso il lato opposto della carreggiata ove sono salite a bordo della vettura guidata dal S. , immediatamente controllata dagli stessi operanti, con la conseguente identificazione di tutti gli occupanti. Oltre a ciò, le indagini immediatamente esperite hanno fatto emergere l'ulteriore circostanza, estremamente significativa, dell'essere risultata, la vettura oggetto delle attenzioni dei due individui, appena sottoposta a attività indubbiamente diretta al compimento del relativo furto. Non emergono, in conclusione, fondate ragioni per censurare il ragionamento probatorio del giudice del merito, al riguardo. Ugualmente non apprezzabile è la censura sulla pretesa inidoneità assoluta del tentativo e sulla conseguente impossibilità del reato, per la presenza, nella vettura, di una centralina che rendeva impossibile l'attivazione dei circuiti elettrici se non in presenza della chiave originale oppure di altra centralina da sostituire alla prima. Per la configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato tale da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso Rv. 228557 . Nel caso della autovettura dotata di accensione elettronica mediante centralina, l'attivazione di circuiti è consentita anche mediante apparecchiature capaci di interfacciarsi con l'elettronica come fanno le case automobilistiche quando replicano una card o una chiave elettronica dopo che è stato smarrito l'originale. Il fatto che imputati non siano risultati in possesso di tali apparecchiature, data la concitazione della azione che ha portato al loro arresto, non implica anche la dimostrazione che non ne fossero in possesso oppure che fossero in grado di procurarseli nel giro di poco tempo. Non può comunque trascurarsi che nei reati di danno l'idoneità degli atti nel tentativo va riferita all'insieme complessivo dell'attività posta in essere dal soggetto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive di essa nell'ambito della situazione contingente, e va ritenuta sussistente se risultino dotati di oggettiva pericolosità in concreto rispetto all'interesse protetto, con valutazione, quindi, ex ante , anche se la prognosi è necessariamente postuma rispetto all'attività svolta Sez. 1, Sentenza n. 17787 del 03/11/1988 Ud. dep. 28/12/1989 Rv. 182929 . Infine la idoneità del tentativo e la insussistenza della ipotesi del reato impossibile deriva anche dal rilievo che l'auto ben si prestava ad uno spostamento manuale, a motore spento, in luogo vicino ove la persona offesa non avrebbe potuto rintracciarla mentre gli agenti avrebbero potuto perfezionare la loro condotta delittuosa. Infine è inammissibile l'ultimo motivo di ricorso, non fondato su ragioni di fatto capaci di sostenere la doglianza, diversamente da quanto preteso dall'articolo 581 cpp. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese del procedimento.