Due uomini, pistola giocattolo alla mano e volto coperto, rapinano un’anziana: è reato pluriaggravato

In tema di rapina l’aggravante della minaccia con armi è integrata anche con l’uso di un’arma giocattolo, mentre l’aggravante della violenza o minaccia realizzata da più persone riunite ricorre anche se la vittima non abbia percepito la presenza dei vari soggetti, per l’aggravante del travisamento è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore ed infine per l’aggravante dell’approfittamento di condizioni tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, assume rilevanza anche l’età senile della vittima.

È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8998/15 depositata il 2 marzo. Il caso la rapina è aggravata se La Corte d’appello di Palermo confermava la decisione di primo grado in merito alla condanna dell’imputato per il reato di rapina aggravata, commessa in una tabaccheria. La sentenza viene impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, muovendo censure puntuali alle diverse circostanze aggravanti contestate all’imputato. - la violenza o minaccia è commessa con l’uso di armi. In primo luogo il ricorrente lamenta la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, c.p., primo inciso, relativa alla minaccia commessa con l’uso di armi, sostenendo che non vi erano elementi certi da cui desumere che la pistola utilizzata fosse una vera arma e non un giocattolo. La doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che l’uso o il porto, fuori dalla propria abitazione, di un’arma giocattolo assume rilevanza penale, quale circostanza aggravante nei delitti di rapina aggravata. Ciò che rileva è infatti l’effetto intimidatorio che l’oggetto è in grado di generare sulla persona offesa per avere una fattezza identica a quella di un’arma vera e propria, indipendentemente dall’effettiva portata offensiva. - da più persone riunite. Al ricorrente veniva contestata anche l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, c.p., terzo inciso, per essere stata realizzata la minaccia o la violenza da più persone riunite, sostenendo che nel caso di specie la persona offesa non avrebbe percepito la sua presenza. La doglianza è però smentita dal costante orientamento giurisprudenziale che riconosce la ricorrenza dell’aggravante in commento anche se la vittima non abbia avvertito la presenza delle diverse persone nel luogo e al momento della commissione del fatto e non abbia quindi subito una maggiore intimidazione. Per la sussistenza della predetta circostanza aggravante è dunque necessaria e sufficiente la presenza simultanea di almeno due persone nel luogo e al momento della realizzazione della violenza o della minaccia. - da persona travisata. Il ricorrente si duole inoltre del riconoscimento dell’ulteriore circostanza aggravante prevista dalla disposizione penale citata, affermando l’insussistenza del travisamento, in quanto egli sarebbe stato individuato attraverso i fotogrammi estrapolati da un filmato del sistema di videosorveglianza, circostanza incompatibile con un travisamento del volto. Ancora una volta i Giudici di legittimità smentiscono le tesi proposte dal ricorrente. Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è infatti sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita anche con mezzi rudimentali purché idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. È dunque inconferente il fatto che l’imputato al momento di allontanarsi dal luogo della rapina si sia scoperto il volto, con la conseguente registrazione della sua immagine da parte del sistema di videosorveglianza, risultata poi indispensabile per l’identificazione. - approfittando di circostanze tali da ostacolare la privata difesa. Infine con la sentenza impugnata viene riconosciuta in capo all’imputato l’aggravante di cui all’art. 61, comma 5, c.p., per essersi approfittato delle ridotte capacità di reazione dell’anziana vittima. Egli sostiene però nel ricorso che la mancanza di fenomeni patologici della persona offesa escluderebbe la circostanza aggravante in commento. Il dato letterale della disposizione recentemente modificato con l. n. 94/09, che ha inserito il riferimento all’età senile della persona offesa e la costante giurisprudenza affermano invece la rilevanza della mera circostanza dell’avanzata età della vittima del reato, di cui l’agente si sia approfittato, conscio della vulnerabilità e delle limitate possibilità di reazione, di per sé sufficiente ad integrare l’aggravante in esame. Per questi motivi la Suprema Corte rigetta il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 novembre 2014 – 2 marzo 2015, numero 8998 Presidente Gentile – Relatore Cervadoro Svolgimento del processo Con sentenza del 31.3.2014, la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione di primo grado che aveva condannato G.P. alla pena di anni tre di reclusione e Euro 800,00 di multa per i reati di rapina e di tentata rapina. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo 1 mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'articolo 606, co.1 lett. e c.p.p. in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 628 co.3 numero 1 c.p. in assenza di elementi certi dai quali desumere che la pistola utilizzata per le rapine fosse un'arma vera, che la rapina sia stata posta in essere da persona travisata in quanto il ricorrente è stato identificato dai fotogrammi estrapolati dal filmato del 7.1.2013 tratto dal sistema di videosorveglianza della tabaccheria di piazza cimitero numero 21, che i reati siano stati commessi da più persone riunite in quanto nella tentata rapina il G. ha fatto da sentinella con ruolo marginale 2 erronea applicazione dell'articolo 61 numero 5 c.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'articolo 606, co.1, lett.b ed e c.p.p. in quanto la vittima non è stata scelta e l'età se non accompagnata da fenomeni patologici non rientra tra le circostanze attinenti alla persona che possono ostacolare la privata difesa 3 mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'articolo 606, co.1 lett. e c.p.p. in relazione all'articolo 62 numero 6 c.p. e al mancato riconoscimento dell'attenuante per il c.d. ravvedimento operoso 4 la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606 lett.e c.p.p. in relazione alla non obbligatorietà dell'aumento per la recidiva 5 la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606 lett. e c.p.p. in relazione alla non concessione della prevalenza delle attenuanti generiche in considerazione dell'età dell'imputato e della condotta collaborativa dello stesso. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza. Motivi della decisione 1. Manifestamente infondata è la doglianza, di cui al primo motivo, circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 628 co.3 numero 1 c.p., nonostante che il primo giudice abbia assolto l'imputato dal delitto di detenzione e porto illegale di pistola. Sul punto va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo statuito che l'uso o porto fuori della propria abitazione di un'arma giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un'arma venga usato nei delitti di rapina aggravata articolo 628 c.p., comma 3, numero 1, prima ipotesi , di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale articolo 339 c.p. , di estorsione aggravata articolo 629 cpv. c.p. , di minaccia aggravata articolo 612 cpv. c.p. , o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto Cass. Sez. Unumero , numero 3394 del 06/03/1992 Rv. 189520 . Ai fini della configurabilità dell'aggravante della minaccia commessa con armi nella commissione della rapina articolo 628 c.p., comma 3, numero 1 o della estorsione articolo 629 c.p., comma 2 , ciò che conta è, infatti, l'effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma, in quanto tale effetto intimidatorio è dipendente non dalla effettiva potenzialità offensiva dell'oggetto adoperato, ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell'arma vera e propria come avviene quando l'arma-giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile , cosicché possa incutere il medesimo timore sulla persona offesa. E pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'uso di un'arma giocattolo è ritenuto compatibile con l'aggravante prevista per la rapina dall'articolo 628 c.p., comma 3, numero 1, prima ipotesi, e quindi sussistente la circostanza aggravante dell'uso delle armi, quando la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo non riconoscibile come tale. Anche la seconda ragione di doglianza, di cui al medesimo motivo, legata alla non configurabilità nel caso di specie della circostanza aggravante di cui all'articolo 628 c.p., co. 3, numero 1, in quanto le persone offesa non avrebbe percepito la presenza del G. e che, quindi erano in realtà due gli autori dell'azione delittuosa realizzata a loro danno, è manifestamente infondata. Al riguardo, rileva il Collegio, che a seguito di un indirizzo giurisprudenziale citato anche nella sentenza impugnata secondo il quale ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite di cui all'articolo 628 c.p., comma 3, numero 1, terza ipotesi, anche se la vittima non abbia avvertito la presenza delle più persone nel luogo e al momento della commissione del fatto, e non abbia, quindi, subito una maggiore intimidazione Cass. Sez.II, sent. numero 36474/2011, Rv. 251163 Sez.II, sent. numero 4284/1988, Rv. 180861 , si è registrato un intervento delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema sent. numero 21837 del 29/03/2012, dep. 05/06/2012, Rv. 252518 che, seppure concernente un caso di estorsione e non di rapina, ha chiarito che la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia , cosa che nel caso di specie risulta sicuramente avvenuta. A ciò aggiungasi, poi, che - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - entrambe le persone offese hanno percepito la presenza anche di un secondo soggetto quindi riconosciuto dal Gr. come quello rimasto sulla soglia del negozio v. pag.2 e da M.M. in quello che si era immesso nel corridoio che porta al retrobottega v.pag.3 della sentenza di primo grado . Circa la sussistenza della circostanza aggravante del travisamento, è stato infine accertato, e non è contestato, che l'imputato, nel momento in cui erano stati compiuti i reati, indossava un passamontagna tipo scaldacollo, proprio al fine di celare i suoi lineamenti. Non rileva poi che l'imputato, al momento di allontanarsi con il complice dalla tabaccheria del Gr. e durante la rapina ai M. , si sia scoperto il volto, e che le sue immagini riprese dal sistema di videosorveglianza della tabaccheria di piazza cimitero ne abbiano quindi consentito l'identificazione infatti, come esattamente osservato nella sentenza impugnata, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa v. Cass.Sez. II, Sent.numero 18858 del 27/04/2011, Di Camillo, Rv. 250114 Sez.I, Sent.numero 5053/1979, Passalacqua, Rv. 142128 e ciò a prescindere dal fatto che la stessa sia stata comunque riconosciuta v.Cass.Sez.II, Sent. numero 6298/1987 Rv. 176006 . 2. Il secondo motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 5, cod. penumero è infondato. Ai fini della ravvisabilità dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 5 cod. penumero non è richiesto che la difesa sia quasi o del tutto impossibile, ma è sufficiente che essa sia semplicemente ostacolata. Se è pur vero, poi, che l'età della persona offesa non può essere considerata elemento di per sé solo sufficiente ad integrare l'aggravante in esame, ove non accompagnata da manifestazioni di decadimento intellettivo o da condizioni di ridotto livello culturale tali da determinare un diminuito apprezzamento critico della realtà Cass.Sez.II, numero 39023 del 17.9.2008, imp. Cena,Rv.241454 , è altrettanto vero che anche la debolezza fisica dovuta all'età senile, che impedisce il tentativo di reazione possibile a una persona giovane e di ordinaria prestanza fisica, particolarmente quando la violenza non venga esercitata con uso di arma o altro mezzo intimidatorio, ma solo con mezzo fisico manuale, integra l'aggravante in questione Sez.II, Sent. numero 1790/1983 Rv. 162876 . Tale orientamento giurisprudenziale deve essere poi valutato alla luce della modifica testuale dell'articolo 61 c.p., numero 5, a seguito della L. 15 luglio 2009, numero 94, entrata in vigore il 8/8/2009, in epoca antecedente alle condotte contestate, dovendosi ritenere che l'avere approfittato di circostante di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all'età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio in tal senso, v. Cass.Sez.II, Sent.35997 del 23.9.2010, imp. Licciardello, Rv.248163 . Proprio in questa direzione la sentenza impugnata ha motivato puntualmente evidenziando le ridotte capacità fisiche dell'anziana signora di anni settantaquattro all'epoca dei fatti nonché la circostanza che quando la signora M. aveva accennato una reazione alle minacce dell'imputato e del complice, veniva afferrata per le spalle e buttata per terra . Né l'intrinseca concludenza di tali argomentazioni è in alcun modo inficiata dalle argomentazioni addotte a sostegno del motivo. 3. Manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 c.p., del tutto privo dei requisiti di specificità a fronte della motivazione della Corte che ha rigettato l'analogo motivo, rilevando come non vi siano state da parte del G. condotte risarcitorie o riparatorie, né volte ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, il ricorrente lamenta il diniego dell'attenuante, senza neppure indicare in cosa sia consistito il c.d. ravvedimento operoso. 4. Infondato sono anche il quarto e il quinto motivo in ordine alla disapplicazione della recidiva, e al diniego delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. La Corte con motivazione logica ha ritenuto che la contestata recidiva non potesse essere esclusa in considerazione della personalità dell'imputato e dei precedenti anche per fatti specifici a suo carico che denotano una particolare pericolosità e che non consentono di conferire alle attenuanti generiche, concesse per il buon comportamento processuale, un giudizio di prevalenza sulla recidiva. Il ricorso va quindi rigettato per la non condivisibilità od inammissibilità delle censure articolate nei motivi che lo compongono. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.