Guida in solitudine con il foglio rosa in mano: il giro in macchina non è penalmente rilevante

La guida del veicolo, da parte di un soggetto in possesso del foglio rosa, e quindi abilitato all’esercitazione, ma non accompagnato da una persona provvista di patente di guida da almeno 10 anni, integra la violazione amministrativa ex art. 122, comma 8, c.d.s

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9195, depositata il 2 marzo 2015. Il caso. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava, ai sensi dell’art. 116, comma 13, c.d.s. un imputato che, al momento di un controllo di polizia, era in possesso del c.d. foglio rosa, ma senza essere accompagnato da un altro soggetto titolare di una patente di guida da almeno 10 anni. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando l’affermazione di responsabilità penale, in quanto i giudici di merito avrebbero dovuto riqualificare il fatto nell’ambito della violazione amministrativa ex art. 122, comma 8, c.d.s. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695 . Illecito amministrativo, non reato. La Corte di Cassazione afferma che, sulla base degli elementi accertati possesso del foglio rosa e mancata presenza di un accompagnatore con patente di guida da almeno 10 anni , il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato. Come dedotto esattamente dal ricorrente, la guida del veicolo, da parte di un soggetto abilitato all’esercitazione, ma non accompagnato da una persona provvista di patente di guida da almeno 10 anni, integra la violazione amministrativa ex art. 122, comma 8, c.d.s Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, non essendo il fatto previsto come reato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 febbraio – 2 marzo 2015, n. 9195 Presidente Sirena – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. S.G., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 13.02.2014, con la quale è stata affermata la penale responsabilità dei prevenuto in ordine al reato dì cui all'art. 116, comma 13, cod. strada, con condanna alla pena di € 3.000,00 di ammenda. II ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità penale rileva il verbalizzante, sentito in giudizio, ebbe a riferire che Steven, al momento del controllo, era in possesso del c.d. foglio rosa e che non era però accompagnato da altro soggetto titolare di patente di guida da almeno dieci anni. A sostegno degli assunti, l'esponente allega al ricorso la patente di guida che ha conseguito in data 7.02.2009. Ciò premesso, il ricorrente osserva che il Tribunale, pur avendo dato atto delle circostanze sopra riferite, ha omesso di riqualificare il fatto nell'ambito della violazione amministrativa di cui all'art. 122 comma 8, cod. strada. Con il secondo motivo la parte si duole della entità della pena e della mancata concessione della sospensione condizionale. Considerato in diritto 1. II ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono. Osserva il Collegio che ad oggi risulta intervenuta la causa estintiva del reato contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque in data 12.04.2014, tenuto conto delle intervenute sospensioni. Ciò posto, occorre peraltro rilevare che nel caso ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle errate valutazioni rese dal giudice procedente, in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente. Ed invero, il giudicante riferisce espressamente che l'imputato era in possesso del foglio rosa al momento del controllo e che, peraltro, non si trovava accompagnato da un istruttore o altro soggetto in possesso del titolo abilitato da almeno dieci anni. Risulta, allora, evidente che, sulla base degli stessi elementi posti a fondamento della sentenza impugnata, il fatto per cui si procede non è previsto dalla legge come reato. Come correttamente osservato dalla difesa nel primo motivo di doglianza, infatti, la guida del veicolo, da parte di soggetto autorizzato all'esercitazione, non accompagnato da persona provvista di patente di guida da almeno dieci anni, come nel caso di specie, integra la violazione amministrativa di cui all'art. 122, comma 8, cod. strada. 2. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Resta assorbito ogni altro profilo di censura. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.