Astensione dell’avvocato, l’udienza non può continuare se la sua sedia rimane libera

L’astensione del difensore dalle udienze, non essendo riconducibile nell’ambito dell’istituto del legittimo impedimento, in quanto espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, se viene posto in essere nel rispetto e nei limiti della legge e delle fonti secondarie, impone il rinvio anche dell’udienza camerale, purché il difensore abbia manifestato in maniera univoca la volontà di partecipare ad essa.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8525, depositata il 25 febbraio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Venezia condannava un imputato per il reato di trasporto e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il suo difensore ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver ignorato la richiesta di rinvio dell’udienza di discussione in appello, fissata in camera di consiglio, che il legale aveva formulato in considerazione della sua adesione all’astensione collettiva proclamata dall’Unione delle camere penali. Diritto costituzionale. La Corte di Cassazione ricorda che l’adesione del difensore all’astensione delle udienze proclamata in sede collettiva costituisce l’esercizio di un diritto di libertà costituzionalmente garantito. Il bilanciamento di questo diritto con altri principi e valori costituzionali è stato realizzato dal legislatore con la l. n. 146/1990, e successive modifiche, e dalle fonti secondarie previste. Il giudice deve accertare se l’adesione del difensore all’astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate da tali disposizioni, previa loro corretta interpretazione. Le fonti di diritto. Tra queste fonti, il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, costituisce una fonte di diritto oggettivo che contiene norme con forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes . Rinvio dell’udienza. Perciò, l’astensione del difensore dalle udienze, non essendo riconducibile nell’ambito dell’istituto del legittimo impedimento, in quanto espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, se viene posto in essere nel rispetto e nei limiti della legge e delle fonti secondarie, impone il rinvio anche dell’udienza camerale, purché il difensore abbia manifestato in maniera univoca la volontà di partecipare ad essa. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano disatteso l’istanza del difensore, per cui la Corte di Cassazione rileva la nullità del giudizio d’appello, celebrato illegittimamente in assenza del difensore, che aveva diritto a parteciparvi.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 – 25 febbraio 2015, n. 8525 Presidente Massafra – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 20/9/2013, la Corte d'appello di Venezia ha integralmente confermato la sentenza in data 21/5/2008 con la quale il Tribunale di Padova ha condannato R.H.B.A. alla pena di dieci anni di reclusione ed euro 100.000,00 di multa in relazione al reato di trasporto e detenzione a fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti cocaina e hashish , commesso in Padova, il 15/1/2005. 2. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato censurando la pronuncia impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale illegittimamente disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza di discussione in appello fissata in camera di consiglio , formulata dal difensore dell'imputato in considerazione dell'adesione di quest'ultimo all'astensione collettiva proclamata dall'Unione delle camere penali in data 6/8/2013. In via gradata, il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del codice di procedura penale specificamente indicate in ricorso, nella parte in cui non imporrebbero il rinvio dell'udienza di trattazione del processo in caso di dichiarata adesione del difensore che abbia diritto a parteciparvi all'astensione proclamata in sede collettiva. Considerato in diritto 3. II ricorso è fondato. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato dalle indicazioni delle sezioni unite di questa Corte, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata in sede collettiva costituisce l'esercizio di un diritto di libertà costituzionalmente garantito, il cui bilanciamento, rispetto alla concorrente incidenza di altri principi o valori di rilievo costituzionale, è stato realizzato in via generale secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 e successive modifiche e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia con riguardo al complesso di tali fonti, spetta al giudice il compito di accertare se l'adesione del difensore all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione Sez. Un., Sentenza n. 40187 del 27/03/2014, Rv. 259927 . In particolare, il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 3 del 4 gennaio 2008, così come la previgente regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 171 del 23 luglio 2002, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, co. 2, della Costituzione Sez. Un., Sentenza n. 40187 del 27/03/2014, Rv. 259926 . Ciò posto, l'astensione del difensore dalle udienze, non essendo riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, in quanto espressione dell'esercizio di un diritto di libertà, ove posto in essere nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dalle fonti secondarie da essa richiamate, impone il rinvio anche dell'udienza camerale, purché il difensore abbia manifestato in maniera univoca la volontà di partecipare ad essa Sez. 6, Sentenza n. 18753 del 16/04/2014, Rv. 259199 . Nel caso di specie, avendo la corte territoriale disatteso l'istanza di rinvio formulata dal difensore, in ragione della propria adesione all'astensione dalle udienze proclamata in sede collettiva, sulla base di considerazioni giuridiche del tutto estranee a quelle sin qui richiamate, dev'essere rilevata la nullità dell'intero giudizio di appello e, in via derivata, della sentenza impugnata , siccome illegittimamente celebrato in assenza del difensore avente diritto a parteciparvi, con il conseguente rinvio degli atti alla Corte d'appello di Venezia per il prosieguo. P.Q.M. la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia per il prosieguo.