Per l’attenuante della non gravità del fatto rilevano anche le componenti soggettive

In tema di violenza sessuale la circostanza attenuante prevista in caso di non gravità del fatto, ai sensi dell’art. 609 – quater c.p., può essere applicata soltanto in riferimento a quelle fattispecie in cui, avendo riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, sia possibile riscontrare che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compromessa in maniera non grave, implicando una valutazione complessiva del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive, bensì estesa anche a quelle soggettive.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8532/15, depositata il 25 febbraio. Il caso. La Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di primo grado con cui un anziano parroco era stato condannato per atti sessuali commessi ai danni di una minore di anni 14, con concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione aveva annullato la pronuncia con riferimento al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609 – bis , ultimo comma, c.p., ritenendo insufficiente la motivazione in ordine alla non gravità del fatto. Decidendo in sede di rinvio, la Corte d’appello nuovamente confermava la pronuncia di prime cure, negando questa volta il riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto. L’imputato propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, lamentando l’erroneità delle valutazioni dei giudici di merito con cui, in base alle caratteristiche del fatto, viene esclusa l’attenuante. Gli elementi fattuali che giustificano l’attenuante. La Suprema Corte non ritiene meritevole di pregio il ricorso. Afferma che la Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua e assolutamente condivisibile in riferimento alle ragioni per cui ha escluso il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità del fatto, considerando in particolare la natura non occasionale della condotta e l’invasività degli atti posti in essere dall’imputato, tali da aver compromesso la libertà sessuale della minore in modo non lieve, danneggiando il normale sviluppo sessuale della stessa. La giurisprudenza afferma difatti che, in tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante prevista in caso di non gravità del fatto, ai sensi dell’art. 609 – quater c.p., come quella prevista dall’art. 609 – bis , comma 3, c.p., può essere applicata soltanto in riferimento a quelle fattispecie in cui avendo riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, sia possibile riscontrare che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compromessa in maniera non grave, implicando una valutazione complessiva del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive, bensì estesa anche a quelle soggettive e a tutti gli elementi menzionati nell’art. 113 c.p Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 – 25 febbraio 2015, numero 8532 Presidente Massafra – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto C.P. è stato ritenuto responsabile dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 10.11.2011 che aveva confermato quella emessa dal GUP del Tribunale della stessa città del 19.12.2007, che lo aveva condannato per i reati di cui agli articoli 609 quater e 527 cod.penumero in danno di S.R., minore degli anni 14, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, alla pena di anni tre di reclusione. La sopra indicata sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 17.12.2012, limitatamente all'attenuante dì cui all'articolo 609 bis ultimo comma c.p., in quanto questa Corte aveva ritenuto la sopra indicata sentenza non adeguatamente motivata in merito alla configurabilità della circostanza suddetta nel caso concreto, tenendo conto, in particolare, delle modalità dell'azione, del suo disvalore, della gravità ed intensità del danno cagionato alla vittima e della intensità del dolo. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21.01.2014, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, confermava la sentenza del GUP del Tribunale della stessa città del 19.12.2007, appellata dall'imputato C.P. e condannava l'imputato al pagamento delle maggiori spese processuali. Avverso tale sentenza il ricorrente, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso in cassazione e la censurava per i seguenti motivi 1 violazione di cui all'articolo 606 lett.b ed e c.p.p. in relazione all'articolo 627 stesso codice ed in relazione all'articolo 609 quater, ultimo comma,c.p Secondo la difesa la sentenza impugnata non si sarebbe uniformata ai principi stabiliti dalla corte di cassazione, soffermandosi piuttosto esclusivamente sugli elementi di cui all'articolo 133, comma 2,par.l e 2 , nella misura in cui aveva dato rilievo ad aspetti concernenti la personalità e il ruolo dell'imputato. Lamentava la difesa sul punto che la Corte territoriale aveva dato rilievo a caratteristiche afferenti alla condotta dell'imputato contemporanea e/o susseguente al reato, laddove si era fatto cenno alle regalie fatte dal C. alla famiglia della ragazza. Secondo la difesa nessun accenno la sentenza impugnata aveva fatto a proposito delle conseguenze derivanti dal reato ed incidenti sulla vita futura della ragazza. Secondo il difensore inoltre erroneamente i giudici di merito avrebbero visto, nel particolare coinvolgimento emotivo nella relazione della minore,una grave compromissione della sua libertà sessuale ed un danno allo sviluppo della sua sfera sessuale per essere l'autore del fatto un parroco anziano. Tale argomentare denuncerebbe un pregiudizio negativo nei confronti dell'imputato in considerazione del suo ruolo e dell'età avanzata. Invece i giudici di appello proprio dal pieno consenso della minore e dal suo coinvolgimento avrebbero dovuto individuare elementi che avrebbero dovuto condurre ad un giudizio positivo circa la concessione della sopra indicata attenuante. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. La Corte territoriale ha infatti indicato con motivazione congrua e assolutamente condivisibile le ragioni per cui ha ritenuto che non poteva essere riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità del fatto in quanto la condotta posta in essere dall'imputato non è stata occasionale o sporadica, ma continuata e protrattasi per un lasso di tempo non esiguo. Venivano poi evidenziati la invasività degli atti sessuali e i luoghi in cui avvenivano gli incontri, in particolare la sacrestia, chiaramente frequentata dall'anziano parroco, e l'autovettura Renault Clio. In tale circostanza gli incontri avvenivano addirittura in luogo pubblico, a dimostrazione della caduta di ogni forma di pudore e della pervicacia dimostrata dall'imputato. I giudici di appello hanno poi rilevato che la libertà sessuale della minore era stata compressa in modo non lieve, con conseguente danno al normale sviluppo della sua sfera sessuale, come poteva desumersi dalle condizioni psicologiche della ragazza che l'anziano parroco era riuscito a coinvolgere pienamente, come dimostrato dalle centinaia di telefonate ed sms dal contenuto inequivoco tra le utenze del sacerdote e quelle della sua vittima. La motivaazione della sentenza impugnata è assolutamente in linea con ,quanto statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, cfr.,tra le altre, Cass.,Sez.3, Sent. numero 9528 dell'8.06.2000, Rv. 217708, Cass., Sez.4, Sent. numero 18662 del 12.04.2013, Rv.255930 secondo cui in tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante prevista dall'articolo 609 quater cod.penumero per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile, al pari dell'omologa prevista dall'articolo 609 bis, comma 3 stesso codice, soltanto in tutte quelle fattispecie in cui, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale, personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati nell'articolo 133 cod.penumero . Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/03 in quanto Imposto dalla legge.