Il potere del gip si ferma di fronte alla decisione sulle modalità esecutive del sequestro

Il provvedimento di sgombero reso dal pm, in esecuzione del sequestro preventivo, è suscettibile di mero controllo di legittimità da parte del gip, in ordine alla sua indispensabilità. Ove il giudice provveda invece ad esercitare un potere di fissazione delle modalità di esecuzione del provvedimento ablativo, prorogando il rilascio dell’immobile per ragioni di mera opportunità, l’atto è da ritenere abnorme.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8161/15 depositata il 24 febbraio. Il caso. Il gip disponeva il sequestro preventivo di un immobile, finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 335 – bis , c.p In esecuzione del provvedimento il pm riteneva di ordinare agli occupanti il rilascio dell’immobile, specificando che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto tramite sgombero coattivo. Gli occupanti, terzi rispetto al procedimento penale in cui si inseriva la misura cautelare, presentavano istanza al gip, il quale, trascurando il parere negativo del pm, sospendeva il provvedimento di sgombero, autorizzando in tal modo gli occupanti dell’immobile a continuare nell’utilizzo degli appartamenti e delle parti comuni della struttura. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il pm, lamentando l’illegittimità dell’atto con cui il gip si sarebbe sostituito al pm medesimo nell’esercizio delle funzioni riconosciutegli dalla legge. Quando l’atto del giudice è abnorme. La Corte di Cassazione richiama i principi giurisprudenziali in tema di abnormità dei provvedimenti giudiziari, affermando che tale vizio si riscontra non solo per la singolarità o stranezza del contenuto di un atto che sia completamente avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche ove un atto, astrattamente riconducibile alla manifestazione di un potere legittimo, si esplichi al di fuori dei casi e delle ipotesi previste. Abnormità strutturale e funzionale. Si ha dunque una distinzione tra abnormità strutturale, riscontrabile laddove il giudice eserciti un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale ovvero adotti un provvedimento estraneo rispetto allo scopo del modello legale, e abnormità funzionale, nel caso in cui il provvedimento giudiziale imponga al pm un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile poi nel corso del futuro procedimento. In quest’ultima ipotesi il pm ha la legittimazione a ricorrere per cassazione. L’abnormità nell’esecuzione di misure cautelari reali. Nello specifico tema dell’esecuzione di misure cautelari reali, è stato inoltre specificato che è abnorme l’ordinanza con cui il gip, nel rigettare l’istanza di revoca del sequestro preventivo di una costruzione abusiva, in esecuzione della quale il pm abbia ordinato lo sgombero, proroghi il rilascio dell’immobile per ragioni di mera opportunità, in quanto eserciterebbe in tal modo un potere di fissazione delle modalità esecutive del provvedimento ablativo che le norme processuali riservano in maniera esclusiva al pm. In tal caso, l’abnormità ha natura strutturale, in quanto l’atto non deriva da un potere riconosciuto al giudice dalla legge e determina di fatto una paralisi nell’esecuzione del provvedimento di sequestro. In questi casi, il giudice dovrebbe limitarsi all’accertamento dell’indispensabilità del provvedimento di sgombero emesso dal pm, ai fini dell’attuazione della misura cautelare, attraverso il rimedio dell’incidente di esecuzione. Nel caso di specie invece il gip, accogliendo le istanze degli interessati e sospendendo il provvedimento di sgombero, si è palesemente sostituito al pm, paralizzando il suo potere di esecuzione del provvedimento cautelare. Per questi motivi la Suprema Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al pm ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 – 24 febbraio 2015, n. 8161 Presidente Mannino – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il Gip presso il Tribunale di Sassari, con provvedimento del 14/7/2014, disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 335 bis cod.pen. dell'immobile sito in Sassari, viale Trento n. 17, in catasto fl. 87, part. 2310, di proprietà della Ingeman s.r.l., poiché ritenuto corpo o provento dei reati di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 323, co. 1 e 2 cod.pen., e 61 n. 2, 110, 479 e 476 co. 2 cod.pen., oltre che dell'illecito edilizio ex artt. 110 cod.pen. e 44 lett. b d.P.R. 380/01, di cui risultavano indagati G.G.M., G.A., G.S. e S.F In esecuzione del decreto di sequestro il p.m. riteneva di non limitarsi a trascrivere il provvedimento nei pubblici registri, ex art. 104 disp. att. cod.proc.pen., diffidando gli eventuali occupanti l'immobile al rilascio dello stesso, significando che in caso di inottemperanza si sarebbe provveduto allo sgombero coattivo dello stesso. A seguito delle istanze presentate dai terzi occupanti alcune unità del predetto immobile il Gip, pur acquisito il parere contrario del p.m., con ordinanza del 21/8/2014, ha sospeso il provvedimento che disponeva il rilascio, autorizzando gli interessati ad utilizzare gli appartamenti detenuti a vario titolo, fruendo delle parti comuni dell'immobile sotto sequestro. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Sassari, con i seguenti motivi -erronea applicazione degli artt. 321, 655, 670 cod.proc.pen., nonché 92 e 104 disp. att. cod.proc.pen., visto che il Gip si è illegittimamente sostituito al p.m. nell'esercizio delle funzioni a quest'ultimo riconosciute ex lege. La difesa degli indagati, a cui è stata conferito mandato anche dai terzi interessati e detentori delle unità immobiliari oggetto del provvedimento di rilascio, ha depositato in atti memoria con la quale contesta i motivi di ricorso e ne chiede il rigetto. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dai casi consentiti e dalle ipotesi previste. L'abnormità dell'atto può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l'atto medesimo, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento o la impossibilità di proseguirlo Cass. S.U. 10/12/1997, n. 17 . Con ulteriore pronuncia S.U. 26/3/2009, n. 3201 , questa Corte ha ribadito il principio secondo il quale si ha abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale, ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè del tutto al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite Vi è abnormità funzionale nel caso in cui il provvedimento giudiziario imponga al p.m. un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso del futuro procedimento o processo. Solo in siffatta ipotesi il p.m. è legittimato a ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. In applicazione di tali principi in tema di esecuzione di provvedimenti di misure cautelare reali, questa Corte ha già avuto modo di affermare che è da ritenere abnorme l'ordinanza emessa dal Gip che, nel rigettare la istanza di revoca del sequestro preventivo di una costruzione abusiva, in esecuzione del quale il magistrato inquirente ha ordinato lo sgombero, proroga il rilascio dell'immobile per ragioni di mera opportunità, esercitando, così, un potere di fissazione delle modalità di esecuzione del provvedimento ablativo che gli artt. 655 cod.proc.pen. e 92 norme di attuazione cod.proc.pen. riservano esclusivamente al p.m La abnormità, in questo caso è di natura strutturale, in quanto l'atto predetto non deriva da un potere assegnato dall'ordinamento alla funzione del Gip, che ha natura e contenuto strettamente giurisdizionali, limitati, in particolare, al controllo di legittimità sul sequestro, dai quali, quindi esorbita ogni attività esecutiva del provvedimento, considerando, peraltro, la insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per ricollegare la pronuncia del Gip ad un incidente di esecuzione. L'abnormità rilevata discende, altresì, dal modo di esercizio da parte del decidente del potere esecutivo spettante al pubblico ministero, da cui deriva, per effetto della concessione di una consistente dilazione, la sostanziale paralisi della esecuzione del provvedimento di sequestro fondato sul periculum in mora, nel momento in cui ne conferma la legittimità e la attualità elementi, questi, che ne postulano l'immediata attuazione Cass. 19/2/2001, n. 22665 . Va ancora rilevato come a norma dell'art. 655 cod.proc.pen. competa esclusivamente al p.m. curare la esecuzione dei provvedimenti Cass. 16/11/2007, n. 47326 Cass. 13/12/2006, n. 14187 . In particolare in attinenza il provvedimento di sgombero, reso dal p.m., è suscettibile solo di controllo, attraverso il rimedio dell'incidente di esecuzione, in relazione alla sua indispensabilità ai fini della attuazione della misura cautelare e il giudice è tenuto a limitarsi ad accertare se le finalità cautelare del provvedimento di sequestro possano essere attuate con modalità diverse tale accertamento, se motivato congruamente ed esente da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità. Nella specie il Gip, con l'accogliere le istanze di alcuni interessati, ha sospeso il provvedimento resa dal p.m., sostituendosi indebitamente allo stesso e paralizzandone il potere di dare esecuzione al provvedimento di sequestro. Va, pertanto, annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al p.m. per quanto di sua competenza. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al p.m. presso il Tribunale di Sassari per quanto di sua competenza.